Common use of Lavoratori diversamente abili Clause in Contracts

Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito delle convenzioni per l’inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinchè sia realizzato l’avviamento in altra unità produttiva. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda, di cui le parti in sede nazionale provvederanno a definire le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’azienda. 1) Le parti convengono di intervenire presso gli organi di governo per l’emanazione di appositi provvedimenti in materia, che equiparino in toto ai collocati obbligatoriamente il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio ai fini della computabilita` nella quota d’obbligo; le parti concordano inoltre di intervenire anche per ottenere il riconoscimento della fiscalizzazione in capo ai medesimi soggetti. Le parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che gli Enti pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative. 2) Qualora per i lavoratori tutori di disabili ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.

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Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e delle persone disabili e diversamente abilidei portatori di ‘handicap’, nell’intento nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la idonea collocazione nelle nel- le strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68aziendali, anche nell’ambito delle convenzioni per l’inserimentocon contratto di formazione e lavoro, compatibilmente com- patibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziendeunità pro- duttive. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti vi- genti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale le di- rezioni aziendali e la R.S.U.RSU, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche an- che mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinchè affinché sia realizzato l’avviamento rea- lizzato l'avviamento in altra unità produttiva. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda, di cui le parti in sede nazionale provvederanno a definire le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed portatori di ‘handicap’ e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabiliportatori di ‘handicap’, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 3 della previ- sto dalla legge n. 104/1992104/92. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessiDichiarazione a verbale. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’azienda. 1) Le parti Parti convengono di intervenire presso gli organi Organi di governo per l’emanazione l'e- manazione di appositi provvedimenti in materia, che equiparino in toto toto’ ai collocati obbligatoriamente il personale già assunto, rimasto invalido invali- do e mantenuto in servizio servizio, ai fini della computabilita` computabilità nella quota d’obbligod'obbligo; le parti Parti concordano inoltre di intervenire anche per ottenere il riconoscimento della fiscalizzazione in capo ai medesimi soggetti. Le parti Parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che gli Enti pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o disabili handicap- pati allo scopo di favorirne l’utile la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle le loro attitudini ed acquisite capacità lavorative. 2) Qualora per i lavoratori tutori di disabili ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.

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Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 1999, n. 68, anche nell’ambito nell'ambito delle convenzioni per l’inserimentol'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., saranno verificate R.S.U. verificheranno le opportunità per attivi inserimenti, agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regionemeglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinchè affinché sia realizzato l’avviamento l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico- organizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione l'individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda, di cui le dall'azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definire definirne i compiti e le linee linee-guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’artdall'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda l'azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresaall'impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’aziendaall'azienda. 1) Le parti convengono di intervenire presso gli organi di governo per l’emanazione di appositi provvedimenti in materia, che equiparino in toto ai collocati obbligatoriamente il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio ai fini della computabilita` nella quota d’obbligo; le parti concordano inoltre di intervenire anche per ottenere il riconoscimento della fiscalizzazione in capo ai medesimi soggetti. Le parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che gli Enti pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative. 2) Qualora per i lavoratori tutori di disabili ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.

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Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 1999, n. 68, anche nell’ambito nell'ambito delle convenzioni per l’inserimentol'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., saranno verificate R.S.U. verificheranno le opportunità per attivi inserimenti, agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regionemeglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinchè affinché sia realizzato l’avviamento l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione l'individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’aziendadall'azienda, di cui le parti in sede nazionale provvederanno a definire i compiti e le linee linee-guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’artdall'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda l'azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresaall'impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’aziendaall'azienda. 1) Le parti convengono di intervenire presso gli organi di governo per l’emanazione di appositi provvedimenti in materia, che equiparino in toto ai collocati obbligatoriamente il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio ai fini della computabilita` nella quota d’obbligo; le parti concordano inoltre di intervenire anche per ottenere il riconoscimento della fiscalizzazione in capo ai medesimi soggetti. Le parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che gli Enti pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative. 2) Qualora per i lavoratori tutori di disabili ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.

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Lavoratori diversamente abili. Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e delle persone disabili e diversamente abili, nell’intento nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell’ambito nell'ambito delle convenzioni Convenzioni per l’inserimentol'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-tecnico organizzative delle aziende. In tale contesto, in occasione di avviamenti operati di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra la Direzione direzione aziendale e la R.S.U., saranno verificate R.S.U. verificheranno le opportunità per attivi inserimenti, agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza ai corsi di formazione o di riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regionemeglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa Organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi organi di collocamento affinchè affinché sia realizzato l’avviamento l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'Art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive. Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l’individuazione l'individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall’azienda, di cui le dall'azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definire definirne i compiti e le linee guida di comportamento. Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall’artdall'Art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela dei lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l’azienda l'azienda potrà richiedere, ove possibile, ai lavoratori stessi una programmazione almeno mensile dei suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all’impresaall'impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all’aziendaall'azienda. 1) Le parti convengono di intervenire presso gli organi di governo per l’emanazione di appositi provvedimenti in materia, che equiparino in toto ai collocati obbligatoriamente il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio ai fini della computabilita` nella quota d’obbligo; le parti concordano inoltre di intervenire anche per ottenere il riconoscimento della fiscalizzazione in capo ai medesimi soggetti. Le parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che gli Enti pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o disabili allo scopo di favorirne l’utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative. 2) Qualora per i lavoratori tutori di disabili ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.

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