Lavoratori diversamente abili. Le parti convengono sull'obiettivo di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori diversamente abili riconosciuti tali ed operanti nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumenti, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione. In applicazione della legge n. 104/92 la lavoratrice madre o, in alternativa, previa presentazione di apposita documentazione, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore diversamente abile possono usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del 3° anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del 3° anno, i soggetti precedentemente elencati nonché colui che assiste una persona diversamente abile in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado e convivente, hanno diri tto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili in maniera continuativa o frazionata, a condizione che la persona diversamente abile non sia ricoverata a tempo pieno e previa la presentazione della relativa documentazione attestante lo stato di gravità suindicato, redatta dalle strutture pubbliche a ciò preposte.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Lavoratori diversamente abili. Le parti convengono sull'obiettivo stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori promuovere l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili riconosciuti tali ed operanti in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle aziende. Pertanto le aziende attiveranno adeguati strumentistrutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative delle aziende. In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, Direzione aziendale e, qualora presenti, RSU, verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative. Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva. A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti diversamente abili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzativeorganizzative delle unità produttive. Per quanto riguarda i permessi per genitori, anche mediante la partecipazione parenti e affidatari di detti persone diversamente abili e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori diversamente abili, si fa riferimento a corsi di formazione e riqualificazione professionale per agevolarne la migliore integrazione. In applicazione della quanto previsto in materia dalla legge n. 104/92 la lavoratrice madre o, in alternativa, previa presentazione di apposita documentazione, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore diversamente abile possono usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del 3° anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del 3° anno, i soggetti precedentemente elencati nonché colui che assiste una persona diversamente abile in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado e convivente, hanno diri tto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili in maniera continuativa o frazionata, a condizione che la persona diversamente abile non sia ricoverata a tempo pieno e previa la presentazione della relativa documentazione attestante lo stato di gravità suindicato, redatta dalle strutture pubbliche a ciò preposte104/92.
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Samples: www.rapportolavoro.it, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro