Lavoro festivo e notturno. 1. II lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15% (quindici percento) da calcolarsi sulla paga base nazionale. 2. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne dì una giornata festiva viene maggiorato del 20% (venti per cento), da calcolarsi sulla paga base nazionale. 3. Il personale addetto ai turni notturni dovrà osservare un riposo di almeno 11 (undici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro. 4. Non si considera lavoro notturno ai sensi del D.lgs. n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente CCNL quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali: a) Xxxxxxx determinata da dimissioni improvvise di dipendente; b) Necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore; c) Necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura); d) Per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata. 5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali. 6. Il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale. 7. In caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il dipendente può essere adibito a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. 8. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL o, in mancanza, delle XX.XX. Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro. 9. La lavoratrice madre che rientra in azienda, compatibilmente con le esigenze aziendali, può prolungare il periodo di esenzione dal lavoro notturno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro festivo e notturno. 1. II lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15% (quindici percento) da calcolarsi sulla paga base nazionale.
2. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne dì una giornata festiva viene maggiorato del 20% (venti per cento), da calcolarsi sulla paga base nazionale.
3. Il personale addetto ai turni notturni dovrà osservare un riposo di almeno 11 (undici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
4. Non si considera lavoro notturno ai sensi del D.lgs. n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente CCNL quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) Xxxxxxx determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) Necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) Necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) Per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata.
5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
6. Il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale.
7. In caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il dipendente può essere adibito a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione.
8. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL o, in mancanza, delle XX.XX. Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
9. La lavoratrice madre che rientra in azienda, compatibilmente con le esigenze aziendali, può prolungare il periodo di esenzione dal lavoro notturno.
10. Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona.
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Lavoro festivo e notturno. 1. Il lavoro ordinario prestato in giorni di festività viene maggiorato della percentuale del 50% per gli impiegati, del 35% per gli operai agricoli e del 40% per gli operai florovivaisti.
2. II lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 1550% (quindici cinquanta percento) da calcolarsi sulla paga base nazionale.
23. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne dì una giornata festiva viene maggiorato del 2065% (venti sessantacinque per cento), da calcolarsi sulla paga base nazionale.
3. Il personale addetto ai turni notturni dovrà osservare un riposo di almeno 11 (undici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
4. Non si considera lavoro notturno ai sensi del D.lgs. n. 66/2003 ma dà diritto alle maggiorazioni previste dal vigente CCNL quello prestato in relazione ai seguenti casi eccezionali:
a) Xxxxxxx Vacanza determinata da dimissioni improvvise di dipendente;
b) Necessità di rimpiazzo determinato da assenza per breve periodo di personale dovuta a malattia, infortunio e/o causa di forza maggiore;
c) Necessità di rimpiazzo di personale per brevi periodi (ferie, permessi retribuiti e non retribuiti di qualunque natura);
d) Per l'esecuzione di lavori urgenti ed eccezionali di breve durata.
5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i dipendenti che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
6. Il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite di 8 ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base trimestrale.
7. In caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il dipendente può essere adibito a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione.
8. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali nominate dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL o, in mancanza, delle XX.XX. Territoriali; la consultazione è effettuata e conclusa entro dieci giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
9. La lavoratrice madre che rientra in azienda, compatibilmente con le esigenze aziendali, può prolungare il periodo di esenzione dal lavoro notturno.
10. Per gli operai agricoli e florovivaisti, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e notturno operano sulla retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie. Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardanti mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore si farà luogo soltanto ad una maggiorazione del 10% per gli operai agricoli e del 15% per gli operai flororovivaisti. Per speciali lavori da eseguirsi di notte e per i quali i contratti integrativi abbiano stabilito un‟adeguata tariffa non si darà luogo alle maggiorazioni per il lavoro notturno.
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