Common use of Lavoro somministrato Clause in Contracts

Lavoro somministrato. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 24 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quale si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell'8% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato sino al limite di 5, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonchè i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. I casi ammessi sono: a) punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; b) per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; c) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnica-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio; d) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro. Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso. L'azienda utilizzatrice informa la R.S.A., ovvero le R.S.U. se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Per Il Rinnovo Del c.c.n.l., Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro somministrato. La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato ed indeterminato. La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 24 36 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: - per attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - per lavorazioni ed attività stagionali; - quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di particolari servizi che, per la loro specificità, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; - per ragioni e cause previste nella contrattazione di 2° livello. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacalisindacali di ogni livello, presso unità produttive nelle quale quali si sia proceduto, entro i sei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della 24, legge 23 luglio 1991, n. 223223/1991 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinatosomministrazione, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'artdell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223medesima legge; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'artex d.lgs. 4 81/2008 e s.m.i.; - da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del decreto legislativo 19 settembre 1994contratto di somministrazione, n. 626non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; - per le qualifiche e mansioni rientranti nei livelli indicati nel presente CCNL. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, e successive modificazioni. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell'8per ciascun semestre, la media del 20% di media trimestrale dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula stipulazione di contratti di somministrazione sino a tempo determinato sino al limite di 55 prestatori, purchè purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresaindeterminato. In dette percentuali Nella percentuale del 20% e nel limite dei 5 lavoratori non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonchè vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e o giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e quelli i cui contratti siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova. I Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere: - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; - il numero dei lavoratori da somministrare; - i casi ammessi sono: a) punte e le ragioni di intensa attività carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui non possa farsi fronte con ai commi 3 e 4 dell’art. 20 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; - la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; b) per l'esecuzione loro inquadramento; - il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; - l’assunzione, da parte del somministratore, dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse rimborsare al somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; c) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnica-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio; d) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; - l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Prima La mancanza della forma scritta del contratto di essere assegnato al servizio e per tutta somministrazione produce la durata nullità del contratto, contratto stesso ed il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. I lavoratori in somministrazione, a parità di ogni utile notizia riguardante l'espletamento mansioni svolte, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Per quanto concerne l’organizzazione e il servizio degli assistenti sportivi, denominati “steward” negli impianti sportivi le parti fanno espresso rinvio ai dettati dei Decreti del servizio stesso. L'azienda utilizzatrice informa la R.S.A., ovvero le R.S.U. se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi Ministero dell’Interno del ricorso al lavoro somministrato a termine24.02.2010 e 06.10.2009.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro somministrato. 1. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. 2. La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 24 mesi incluso il primo contrattoa 3. Il contratto di lavoro somministrato somministrativo è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quale si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioniseguenti 4. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell'8del 8% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità all’unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato sino al limite di 5, purchè purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato inde- terminato in atto nell'impresanell’impresa. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonchè nonché i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto rappor- to di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto rappor- to di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. 5. I casi ammessi sono: a) a. punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; b) b. per l'esecuzione l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate impiega- te o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato merca- to del lavoro locale; c) c. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnicatecnico-contabile-contabile- amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico l’organico di servizio; d) d. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature attrez- zature del luogo di lavoro. 6. Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato infor- mato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento l’espletamento del servizio stesso. 7. L'azienda L’azienda utilizzatrice informa la R.S.A.RSA, ovvero le R.S.U. alle RSU se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro somministrato. 1. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. 2. La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 24 mesi incluso il primo contratto. 3. Il contratto di lavoro somministrato somministrativo è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quale si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni: 4. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell'8del 8% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità all’unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato sino al limite di 5, purchè purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresanell’impresa. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonchè nonché i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. 5. I casi ammessi sono: a) 1. punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; b) 2. per l'esecuzione l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; c) 3. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnicatecnico-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico l’organico di servizio; d) 4. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo di lavoro. 6. Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento l’espletamento del servizio stesso. 7. L'azienda L’azienda utilizzatrice informa la R.S.A.RSA, ovvero le R.S.U. alle RSU se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine.

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Lavoro somministrato. La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato ed indeterminato. La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 24 36 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: - per attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - per lavorazioni ed attività stagionali; - quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di particolari servizi che, per la loro specificità, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; - per ragioni e cause previste nella contrattazione di 2° livello. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacalisindacali di ogni livello, presso unità produttive nelle quale quali si sia proceduto, entro i sei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della 24, legge 23 luglio 1991, n. 223223/1991 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinatosomministrazione, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'artdell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223medesima legge; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'artex d.lgs. 4 81/2008 e s.m.i.; - da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del decreto legislativo 19 settembre 1994contratto di somministrazione, n. 626non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di inserimento e/o apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; - per le qualifiche e mansioni rientranti nei livelli indicati nel presente CCNL. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, e successive modificazioni. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell'8per ciascun semestre, la media del 20% di media trimestrale dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula stipulazione di contratti di somministrazione sino a tempo determinato sino al limite di 55 prestatori, purchè purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresaindeterminato. In dette percentuali Nella percentuale del 20% e nel limite dei 5 lavoratori non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonchè vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e o giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e quelli i cui contratti siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova. I Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere: - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; - il numero dei lavoratori da somministrare; - i casi ammessi sono: a) punte e le ragioni di intensa attività carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui non possa farsi fronte con ai commi 3 e 4 dell’art. 20 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; - la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; b) per l'esecuzione loro inquadramento; - il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; - l’assunzione, da parte del somministratore, dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse rimborsare al somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; c) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnica-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio; d) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; - l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Prima La mancanza della forma scritta del contratto di essere assegnato al servizio e per tutta somministrazione produce la durata nullità del contratto, contratto stesso ed il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. I lavoratori in somministrazione, a parità di ogni utile notizia riguardante l'espletamento mansioni svolte, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Per quanto concerne l’organizzazione e il servizio degli assistenti sportivi, denominati “steward” negli impianti sportivi le parti fanno espresso rinvio ai dettati dei Decreti del servizio stesso. L'azienda utilizzatrice informa la R.S.A., ovvero le R.S.U. se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi Ministero dell’Interno del ricorso al lavoro somministrato a termine24.02.2010 e 06.10.2009.

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Lavoro somministrato. La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato ed indeterminato. La somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro. La durata massima del contratto di somministrazione è di 12 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 24 36 mesi incluso il primo contratto. Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi: - per attività cui non si possa far fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - per lavorazioni ed attività stagionali; - quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di particolari servizi che, per la loro specificità, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate; - per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; - per ragioni e cause previste nella contrattazione di 2° livello. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salvo diversa disposizione degli accordi sindacalisindacali di ogni livello, presso unità produttive nelle quale quali si sia proceduto, entro i sei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della 24, legge 23 luglio 1991, n. 223223/1991 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni e livello cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinatosomministrazione, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'artdell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223medesima legge; - presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni e livello cui si riferisce il contratto di somministrazione; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'artex d.lgs. 4 81/2008 e s.m.i.; - da parte delle imprese che, al momento della stipulazione del decreto legislativo 19 settembre 1994contratto di somministrazione, n. 626non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di apprendistato professionalizzante scaduti nei 12 mesi precedenti; - per le qualifiche e mansioni rientranti nei livelli indicati nel presente CCNL. I prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, e successive modificazioni. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell'8per ciascun semestre, la media del 20% di media trimestrale dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all'unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula stipulazione di contratti di somministrazione sino a tempo determinato sino al limite di 55 prestatori, purchè purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresaindeterminato. In dette percentuali Nella percentuale del 20% e nel limite dei 5 lavoratori non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonchè vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e o giustificato motivo soggettivo anche disciplinare, quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato e quelli i cui contratti siano stati risolti nel corso o al termine del periodo di prova. I Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e deve contenere: - gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; - il numero dei lavoratori da somministrare; - i casi ammessi sono: a) punte e le ragioni di intensa attività carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui non possa farsi fronte con ai commi 3 e 4 dell’art. 20 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; - la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; b) per l'esecuzione loro inquadramento; - il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; - l’assunzione, da parte del somministratore, dell’obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse rimborsare al somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale; c) adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnica-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica, che non sia possibile espletare con l'organico di servizio; d) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti e attrezzature del luogo questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; - l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’utilizzatore, di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; - l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. Prima La mancanza della forma scritta del contratto di essere assegnato al servizio e per tutta somministrazione produce la durata nullità del contratto, contratto stesso ed il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente informato viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore. I lavoratori in somministrazione, a parità di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso. L'azienda utilizzatrice informa la R.S.A.mansioni svolte, ovvero le R.S.U. se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a terminequello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

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