Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno. Lavoro straordinario 1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNL. 2. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze pro- grammabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste. 3. Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo – per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali ecce- zionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione. 4. Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario settimanale di cui all’art. 26 (“orario di lavoro”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito delle Aziende presso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la re- tribuzione oraria maggiorata del 20%.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno. Lavoro straordinario
1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNLccnl.
2. Le le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze pro- grammabili programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro capite. Eventuali eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
3. Inoltreinoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo – - per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali ecce- zionalieccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
4. Ogni ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario settimanale di cui all’art. 26 (“orario di lavoro”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito nell’ambito delle Aziende aziende presso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la re- tribuzione retribuzione oraria maggiorata del 20%.
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Samples: Contratto Di Settore Elettrico
Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno. Lavoro straordinario
1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNL.
2. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze pro- grammabili programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
3. Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo – - per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali ecce- zionalieccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
4. Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario settimanale di cui all’art. 26 (“orario di lavoro”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito delle Aziende presso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la re- tribuzione retribuzione oraria maggiorata del 20%.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno. Lavoro straordinario
1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNL.
2. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze pro- grammabili programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
3. Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo – per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali ecce- zionalieccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
4. Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario settimanale di cui all’art. 26 (“orario Orario di lavoro”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito delle Aziende presso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la re- tribuzione retribuzione oraria maggiorata del 20%.
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Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno. Lavoro straordinario(testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato)
1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNL.
2. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze pro- grammabili programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
3. Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo – - per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali ecce- zionalieccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
4. Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario settimanale di cui all’art. 26 (“orario di lavoro”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito delle Aziende presso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la re- tribuzione retribuzione oraria maggiorata del 20%.
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Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno. Lavoro straordinario
1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNL.
2. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze pro- grammabili programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
3. Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo – per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali ecce- zionalieccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
4. Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario settimanale di cui all’art. 26 27 (“orario Orario di lavorolavoro – Giorni festivi – Festività soppresse”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito delle Aziende presso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la re- tribuzione retribuzione oraria maggiorata del 20%.
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Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno. Lavoro straordinarioLAVORO STRAORDINARIO
1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNL.
2. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze pro- grammabili programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro pro-capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
3. Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo – - per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali ecce- zionalieccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
4. Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario settimanale di cui all’art. 26 (“orario di lavoro”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito delle Aziende presso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la re- tribuzione oraria maggiorata del 20%.
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Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno. Lavoro straordinario
1. Ferma restando la disciplina legale sulla durata della prestazione lavorativa, ai soli fini contrattuali e retributivi, si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dal presente CCNL.
2. Le prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro rispondenti ad esigenze pro- grammabili programmabili devono essere contenute entro il limite di 180 ore annuali pro capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste. L’utilizzo dei riposi dovrà realizzarsi di intesa con l’Azienda tenendo conto delle esigenze tecniche e organizzative e produttive. Tali riposi, considerata la loro funzione di reintegro psico- fisico e di compensazione della maggiore prestazione resa, devono essere fruiti in tempi utili a favorire l’adeguato recupero entro il trimestre successivo alla maturazione, salvo casi del tutto eccezionali che devono essere motivati con contestuale pianificazione dei riposi. Tale modalità di recupero vale per tutte le situazioni in cui non è previsto un termine specifico per il godimento delle giornate/permessi di riposo riconosciuti a livello contrattuale.
3. Inoltre, il lavoro straordinario può essere effettuato - senza titolo al riposo compensativo – per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico, nonché per far fronte a necessità tecnico gestionali ecce- zionalieccezionali, non differibili e di durata temporanea, oltre che per le situazioni di forza maggiore o circostanze in cui la cessazione dal lavoro a orario normale possa costituire un pericolo o un danno alle persone o alla produzione.
4. Ogni ora di prestazione lavorativa feriale eccedente l’orario settimanale di cui all’art. 26 27 (“orario Orario di lavorolavoro – Giorni festivi – Festività soppresse”) va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50% per le ore eccedenti le 38 settimanali. Nell’ambito delle Aziende presso cui era in atto alla data del 24 luglio 2001 un orario di lavoro settimanale di 40 ore, la 40° ora, viene compensata con la re- tribuzione retribuzione oraria maggiorata del 20%.
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