Le imposte Clausole campione

Le imposte. Le imposte relative a questo contratto sono a carico del Cliente, del Beneficiario o degli aventi diritto.
Le imposte. Sui trasferimenti di beni e diritti avvenuti per causa di morte è dovuta l’imposta sulle suc- cessioni. Le aliquote e la franchigia (ossia il valore entro il quale si è esenti dal pagamento dell’im- posta di successione) si applicano sul valore complessivo netto dei beni (cioè il valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili come, per esempio, i debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). L’imposta di successione è calcolata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede. In particolare, sono previste le seguenti aliquote: ■ 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro; ■ 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede; ■ 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado; ■ 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia) per le altre persone. Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’im- posta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. Queste sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immo- bili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non infe- riore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destina- to come “prima casa”, è previsto il pagamento delle imposte, ipotecaria e catastale, in misu- ra fissa (168 euro per ciascuna imposta). Per usufruire di tale agevolazione è necessario che almeno uno degli eredi possegga i requisiti, di conseguenza anche gli altri coeredi ne bene- ficiano indirettamente. Imposta di successione – valore globale netto 004T Imposta di successione – quote di eredità 001T Imposta ipotecaria 649T Imposta catastale 737T Tassa ipotecaria euro 35,00 (per ogni Conservatoria) 778T Imposta di bollo euro 58,48 (per la trascrizione) 456T Imposta di bollo euro 14,62 (per ogni modello 240) 456T N.B.: nel caso in cui le imposte di successione, ipotecaria e catastale risultino inferiori ad euro 168,00 occorre comunque versare le imposte fisse minime di euro...
Le imposte. A decorrere dal 3 ottobre 2006 sui trasferimenti di beni e diritti avvenuti per causa di morte è dovuta l’imposta sulle successioni. Le aliquote e la franchigia (ossia il valore entro il quale si è esenti dal pagamento dell’imposta di successione) si applicano sul valore complessivo netto dei beni (cioè il valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili come per esempio, i debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). Esse si differenziano in base al tipo di rapporto che lega il defunto all’erede, che può essere di coniugio, parentela o affinità in linea retta o collaterale fino a un certo grado, o di altro tipo: L’imposta di successione si applica:
Le imposte. Le imposte relative a questo contratto sono a carico dell’Aderente, dei Beneficiari, o degli aventi diritto e vengono applicate in base alla norma- tiva tempo per tempo vigente.
Le imposte l'obbligazione tributaria – il presupposto d'imposta – gli elementi dell'imposta – i diversi tipi di imposte* – i diversi tipi di progressività d'imposta – i principi giuridici di imposta – il principio di generalità o universalità dell'imposta – il principio di uniformità dell'imposta – il principio di progressività – gli effetti microeconomici dell'imposta – l'evasione fiscale – l'elusione fiscale – la rimozione dell'imposta – la traslazione dell'imposta – ammortamento e diffusione dell'imposta. (* nodi interdisciplinari)

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).