Le imposte Clausole campione

Le imposte. Le imposte relative a questo contratto sono a carico del Cliente, del Beneficiario o degli aventi diritto.
Le imposte. Sui trasferimenti di beni e diritti avvenuti per causa di morte è dovuta l’imposta sulle suc- cessioni. Le aliquote e la franchigia (ossia il valore entro il quale si è esenti dal pagamento dell’im- posta di successione) si applicano sul valore complessivo netto dei beni (cioè il valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili come, per esempio, i debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). L’imposta di successione è calcolata dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell’erede. In particolare, sono previste le seguenti aliquote: ■ 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro; ■ 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede; ■ 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado; ■ 8 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia) per le altre persone. Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’im- posta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. Queste sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all’1 per cento del valore degli immo- bili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non infe- riore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere alla rettifica di valore. Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destina- to come “prima casa”, è previsto il pagamento delle imposte, ipotecaria e catastale, in misu- ra fissa (168 euro per ciascuna imposta). Per usufruire di tale agevolazione è necessario che almeno uno degli eredi possegga i requisiti, di conseguenza anche gli altri coeredi ne bene- ficiano indirettamente. Imposta di successione – valore globale netto 004T Imposta di successione – quote di eredità 001T Imposta ipotecaria 649T Imposta catastale 737T Tassa ipotecaria euro 35,00 (per ogni Conservatoria) 778T Imposta di bollo euro 58,48 (per la trascrizione) 456T Imposta di bollo euro 14,62 (per ogni modello 240) 456T N.B.: nel caso in cui le imposte di successione, ipotecaria e catastale risultino inferiori ad euro 168,00 occorre comunque versare le imposte fisse minime di euro...
Le imposte. A decorrere dal 3 ottobre 2006 sui trasferimenti di beni e diritti avvenuti per causa di morte è dovuta l’imposta sulle successioni. Le aliquote e la franchigia (ossia il valore entro il quale si è esenti dal pagamento dell’imposta di successione) si applicano sul valore complessivo netto dei beni (cioè il valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili come per esempio, i debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). Esse si differenziano in base al tipo di rapporto che lega il defunto all’erede, che può essere di coniugio, parentela o affinità in linea retta o collaterale fino a un certo grado, o di altro tipo: L’imposta di successione si applica:
Le imposte l'obbligazione tributaria – il presupposto d'imposta – gli elementi dell'imposta – i diversi tipi di imposte* – i diversi tipi di progressività d'imposta – i principi giuridici di imposta – il principio di generalità o universalità dell'imposta – il principio di uniformità dell'imposta – il principio di progressività – gli effetti microeconomici dell'imposta – l'evasione fiscale – l'elusione fiscale – la rimozione dell'imposta – la traslazione dell'imposta – ammortamento e diffusione dell'imposta. (* nodi interdisciplinari)
Le imposte. Le imposte relative a questo contratto sono a carico dell’Aderente, dei Beneficiari, o degli aventi diritto e vengono applicate in base alla norma- tiva tempo per tempo vigente.

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  • Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

  • Imposte I corrispettivi dovuti dal Cliente per la prestazione del servizio di fornitura sono indicati nel loro valore unitario al netto delle imposte pertanto gravati dalle imposte vigenti. Le informazioni sui corrispettivi per la vendita di energia devono essere considerati indicativi e soggetti a variazione sulla base degli elementi di indicizzazione e di adeguamento automatico previsti dal Contratto. Per ulteriori dettagli consultare il link xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx00/xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx-xx-xxxxx-x-xxxxxx-xxxxxxx.

  • Tasse ed imposte Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

  • SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.

  • Imposte e tasse Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

  • Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Ai sensi dell’articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilità dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

  • Spese contrattuali, imposte e tasse 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a. le spese contrattuali; b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti. 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

  • Imposta di bollo 1. L’Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti art. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.