LE MISURE CAUTELARI. Il Decreto prevede la possibilità di applicare all’Ente le sanzioni interdittive innanzi richiamate, anche a titolo di misura cautelare. Le misure cautelari rispondono a un’esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di “gravi indizi di colpevolezza” sulla responsabilità dell’ente. La valutazione dei “gravi indizi” riferita all’applicabilità delle misure cautelari a norma dell’art. 45 del Decreto deve tenere conto: ✓ della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all’Ente; ✓ del rapporto di dipendenza con il Reato Presupposto; ✓ della sussistenza dell’interesse o del vantaggio per l’Ente. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale ad hoc per discutere dell’applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l’Ente e il suo difensore, i quali, prima dell’udienza, possono accedere al fascicolo del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali si fonda la richiesta.