Sanzioni interdittive. (articolo 38, comma 1, lett. m) Esclusione automatica dipendente da specifiche norme di legge La disposizione si riferisce a casi di esclusione dalla partecipazione alle gare che derivano dall’applicazione di specifiche norme di legge e, in particolare, sancisce il divieto di partecipazione alle gare per i soggetti “nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sanzioni interdittive. Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni: 1. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti); 2. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità. Le sanzioni interdittive sono le seguenti: ▪ interdizione dall’esercizio dell’attività; ▪ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; ▪ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ▪ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sanzioni interdittive. Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato. In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l’attività svolta dall’ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull’esercizio dell’attività me- desima. Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure:
Sanzioni interdittive. Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati2, sono: - l’interdizione dall’esercizio dell’attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 13 del Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso: o da Soggetti Apicali;
Sanzioni interdittive. Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni 10 Ad esempio, se la sanzione prevista è pari ad € 2.582,3 (10 quote di € 258,23), la sanzione può essere ridotta da un terzo sino alla metà di €2.582,3 e quindi la sanzione applicabile potrà variare da €1.291,5 (riduzione della metà della sanzione prevista) a €1.721,3 (riduzione di un terzo della sanzione prevista). reati11, salvo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private12, sono: ▪ l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allacommissione dell’illecito; ▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni e la scelta della misura da applicare e la sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni interdittive a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo13 o del profitto14 del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Sanzioni interdittive. Le sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs.231/2001, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”), sono costituite da: - interdizione dall’esercizio dell’attività; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tali sanzioni sono applicate nelle ipotesi più gravi tassativamente indicate dalla norma e solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
Sanzioni interdittive. Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati11, salvo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private12, sono: 10 Ad esempio, se la sanzione prevista è pari ad € 2.582,3 (10 quote di € 258,23), la sanzione può essere ridotta da un terzo sino alla metà di €2.582,3 e quindi la sanzione applicabile potrà variare da €1.291,5 (riduzione della metà della sanzione prevista) a €1.721,3 (riduzione di un terzo della sanzione prevista).