Sanzioni interdittive Clausole campione

Sanzioni interdittive. Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato. In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l’attività svolta dall’ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull’esercizio dell’attività me- desima. Al riguardo, infatti, tale categoria ricomprende le seguenti misure: 1) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 2) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 3) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 4) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nell’ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave. La durata dell’interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell’interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo: 1) in caso di reiterazione del fatto delittuoso; 2) in caso di profitto di rilevante entità; 3) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività dell’ente (in luogo dell’irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 1) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interru- zione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; 2) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimen- sioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercus- sioni sull’occupazione.
Sanzioni interdittive. Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati2, sono: - l’interdizione dall’esercizio dell’attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 13 del Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso: o da Soggetti Apicali;
Sanzioni interdittive. (articolo 38, comma 1, lett. m) Esclusione automatica dipendente da specifiche norme di legge‌ La disposizione si riferisce a casi di esclusione dalla partecipazione alle gare che derivano dall’applicazione di specifiche norme di legge e, in particolare, sancisce il divieto di partecipazione alle gare per i soggetti “nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Sanzioni interdittive. Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni 10 Ad esempio, se la sanzione prevista è pari ad € 2.582,3 (10 quote di € 258,23), la sanzione può essere ridotta da un terzo sino alla metà di €2.582,3 e quindi la sanzione applicabile potrà variare da €1.291,5 (riduzione della metà della sanzione prevista) a €1.721,3 (riduzione di un terzo della sanzione prevista). reati11, salvo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private12, sono: ▪ l’interdizione dall’esercizio dell’attività; ▪ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allacommissione dell’illecito; ▪ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ▪ l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; ▪ il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni e la scelta della misura da applicare e la sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni interdittive a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca - anche per equivalente - del prezzo13 o del profitto14 del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Sanzioni interdittive. Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati11, salvo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private12, sono: 10 Ad esempio, se la sanzione prevista è pari ad € 2.582,3 (10 quote di € 258,23), la sanzione può essere ridotta da un terzo sino alla metà di €2.582,3 e quindi la sanzione applicabile potrà variare da €1.291,5 (riduzione della metà della sanzione prevista) a €1.721,3 (riduzione di un terzo della sanzione prevista).
Sanzioni interdittive. Le sanzioni interdittive, irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati5, sono: