DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO Clausole campione

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO. (art. 25-bis.1 del Decreto) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO. ART. 25-BIS.1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 Delitti contro l’industria e il commercio128 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2. Gli articoli del codice penale richiamati dall’articolo 25-bis.1.del D.Lgs n. 231/01 sono i seguenti: art. 513 art. 513-bis art. 514 art. 515 art. 516 art. 517 art. 517-ter art. 517-quater Di seguito verranno trattati solo i reati valutati “sensibili” per la Società.
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO. Art. 25-bis.1 del Decreto (introdotto dalla L. 23 Luglio 2009, n. 99) ▪ turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.); ▪ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); ▪ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); ▪ frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); ▪ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); ▪ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); ▪ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); ▪ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
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  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.