Reati societari. (ART. 25-TER):
1) false comunicazioni sociali;
2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
3) fatti di lieve entità;
4) falso in prospetto1;
1 L’art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come “Legge sul risparmio”) ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all’art. 173-bis, abrogando, al contempo, l’art. 2623 c.c. La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell’illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell’ente. Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell’insorgenza della responsabilità dell’ente.
5) impedito controllo;
6) formazione fittizia del capitale;
7) indebita restituzione dei conferimenti;
8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
10) operazioni in pregiudizio dei creditori;
11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
12) illecita influenza sull’assemblea;
13) aggiotaggio;
14) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
15) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
16) corruzione tra privati;
17) istigazione alla corruzione tra privati. Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l’art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l’articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l’art. 27, che prevede la fattispecie di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l’ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476...
Reati societari. 4.1. Le singole fattispecie di reato L’art. 25-ter del Decreto comprende la maggior parte dei reati societari. L’interesse generale che tali reati intendono prevenire è la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria, nonché la corretta informazione ai soggetti estranei al management aziendale. Nel prosieguo sono elencate le singole fattispecie contemplate nell’art. 25-ter del Decreto rilevanti per l’attività svolta dalla Società e le relative modalità di commissione. • False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori rispondono del reato in esame quando, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali previste dalla legge consapevolmente (i) espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, avendo riguardo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, secondo modalità concretamente idonee a indurre altri (i soci o il pubblico) in errore. Per la consumazione della contravvenzione prevista dall’art. 2621 è sufficiente che la falsa dichiarazione o l’omissione siano idonei a trarre in inganno soci e creditori. • False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 codice civile) L’art. 2622 punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente (i) espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Il medesimo articolo specifica che alle società sopra identificate sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta...
Reati societari. Le procedure atte ad impedire la commissione dei reati societari, così come previsti all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/01, devono essere, in particolare, riferite al rispetto dei seguenti principi comportamentali: • gli amministratori, i sindaci, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè i dipendenti e collaboratori che, a qualunque titolo, siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, hanno il divieto di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti. L’eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno della Società stessa; • è vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale, alla società di revisione; • è vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, o da incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Società ovvero di qualsivoglia altra società; • a tutti coloro che hanno rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, nonché agli amministratori, ai sindaci e a chi ricopre posizioni apicali è vietato ostacolarne le funzioni; è altresì vietato, nelle comunicazioni alle predette autorità, esporre fatti materiali non corrispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti inerenti la situazione medesima, che avrebbero dovuto essere comunicati; • sono vietate tutte le operazioni e le azioni che comportino violazione delle norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
Reati societari. In Italia l’art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366”, ha introdotto all’interno del D.lgs. 231/2001 l’art. 25 ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati societari. La Società fortemente vieta la restituzione, anche mediante condotte dissimulate, dei conferimenti effettuati dai soci o la liberazione, per i medesimi, dall’obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. E’, altresì, vietato: • ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili; • effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; • formare od aumentare fittiziamente il capitale delle Società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle Società in caso di trasformazione; • effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie o della Società controllante o, comunque, qualsiasi operazione idonea a cagionare danno ai creditori; • determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee della Società; • ripartire indebitamente i beni sociali, per i liquidatori.
Reati societari. (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)
Reati societari. Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Reati societari. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Reati societari. (Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001). ALTO 13 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001) ALTO 14 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001) MEDIO 15 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001) BASSO
Reati societari. (Art. 25ter D.lgs. 231/2001, Artt. 2621, 2623, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 2636, 2637, 2629bis, 2638, 2635 Codice Civile) I reati societari devono essere considerati ai fini dell’analisi come categoria unitaria in quanto prevedono specifici criteri per l’imputazione della responsabilità alla Società e per l’identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla Società stessa: in particolare (I) si considera solo il requisito dell’interesse (con esclusione dunque del vantaggio),
Reati societari. (art. 25-ter X.Xxx. 231/2001) - Area sia diretta sia strumentale