Misure cautelari Clausole campione

Misure cautelari. 1. Possono essere richieste all’Organo Arbitrale misure cautelari quando sussista pericolo di danno grave ed irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell’esito favorevole della lite.
Misure cautelari. 1. Nei casi di violazione degli obblighi di servizio o di altri reati, per i quali il collaboratore è sottoposto a inchiesta penale o procedimento giudiziario, l’interessato può essere sospeso dall’impiego e dallo stipendio sino a conclusione del procedimento stesso.
Misure cautelari. In casi urgenti la CPA può sospendere il dipendente fino a un massimo di 3 mesi, mantenendo lo stipendio.
Misure cautelari. Nei casi di violazione dei doveri di servizio o di reati, per i quali il dipendente è sottoposto a inchiesta penale o procedimento giudiziario, il SACD può sospendere il dipendente dall’impiego e dallo stipendio sino a definizione del procedimento stesso, dopo aver preso visione delle motivazioni scritte del dipendente.
Misure cautelari. Nei casi di violazione dei doveri di servizio o di reati, per i quali il dipendente è sottoposto a inchiesta penale o a procedimento giudiziario, egli può essere sospeso dall’impiego e dallo stipendio sino a definizione del procedimento stesso.
Misure cautelari. 1. La Parte che, prima dell’inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall’Autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria della Camera Arbitrale, la quale ne informa prontamente l’Arbitro. c.p.c. e, in quanto compatibili, quelle del presente Regolamento.
Misure cautelari. Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure caute- lari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamen- tari in vigore nel suo Stato membro lo consentono. Per l’attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.
Misure cautelari. 38.1 Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l’emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti nel termine stabilito dal giudice.
Misure cautelari. 1. Se le norme applicabili al procedimento lo consentono agli arbitri può essere chiesta l’emanazione di provvedimenti cautelari; l’Organo Arbitrale fissa un’udienza per la discussione dell’istanza. In casi di eccezionale urgenza, l’Organo Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando, entro il termine di 10 giorni, un’udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento stesso che in difetto perde efficacia.
Misure cautelari. Dopo il ricevimento della richiesta, la ComCom può prendere misure cautelari, d’uf- ficio o su richiesta di una delle parti, allo scopo di garantire l’accesso durante la pro- cedura.