Istruttoria Clausole campione

Istruttoria. Con lettera circolare del 21 gennaio 2015 della Direzione generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, si è già precisato come la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi è attribuita agli uffici territoriali aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli Ispettorati interregionali del lavoro che viceversa trattano i ricorsi provenienti dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi Ispettorati interregionali. Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione ai ricorsi che, al 1° gennaio 2017, non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto; in relazione a ciò il dies a quo per impugnare eventualmente avanti al Tribunale le ordinanze ingiunzioni oggetto di ricorso amministrativo coincide con la data di efficacia delle nuove norme; in sintesi: - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione; - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1°gennaio 2017; - i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza.
Istruttoria. 1) La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni. 2) All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Istruttoria. Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale. Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente. Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta. Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato. Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolari. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda. Dell’avvento rilascio ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente e copia dell’Autorizzazione verrà inviata all’Ufficio Ambiente per quanto di propria competenza.
Istruttoria. C3.a Modalità e tempi del processo Per i progetti ammissibili l’istruttoria è svolta entro il 17 luglio 2019. La graduatoria viene generata in Bandi on line in base ai seguenti parametri: Comuni singoli: Per i Comuni singoli, con popolazione minima di 10.000 abitanti, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza ai Comuni con popolazione più bassa, per agevolare i Comuni più piccoli. Ai fini della graduatoria dei Comuni singoli, in caso di parità di popolazione residente, è applicato il criterio di priorità riferito alla maggiore estensione territoriale. Esempio: a parità di popolazione pari a 10.200 abitanti avrà priorità in graduatoria il Comune con la maggior area territoriale da presidiare. Enti associati, Comunità Montane/Unioni di Comuni ed Enti associati: Per gli Enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, con popolazione aggregata minima di 10.000 abitanti, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza alle aggregazioni con popolazione complessiva più alta, per premiare l’associazionismo volto ad un servizio più efficace. Ai fini della graduatoria degli Enti associati, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni in caso di parità di popolazione complessiva residente, è applicato il criterio di priorità riferito alla maggiore estensione territoriale. Esempio: a parità di popolazione complessiva pari a 45.000, da parte di una convenzioni di Enti e di una Unione di Comuni, e abitanti avrà priorità in graduatoria la forma associativa con l’area territoriale complessiva maggiore. La valutazione delle domande pervenute alla piattaforma informatizzata Bandi on line è a cura della competente struttura regionale. C3.b Verifica di ammissibilità delle domande Non sono ammessi alla fase istruttoria, e quindi alla valutazione, i progetti: • presentati in modalità diversa da quella prevista dal bando ovvero presentati non utilizzando la piattaforma informatizzata Bandi on line; • presentati oltre il termine previsto al paragrafo C.1 (ore 16:00 del 16/05/2019); • presentati da un Comune sia in forma singola che in forma associata. Durante la fase istruttoria non sono valutati e quindi non sono ammessi a graduatoria i progetti privi della seguente documentazione obbligatoria richiesta al paragrafo C1: Comuni singoli: 1 - Delibera di approvazione del progetto; 2 - Relazione illustrativa; 3 - Preventivi di spesa. Comunità Montane/Unioni di Comuni: 1 - Delibera di approvazione del progetto; 2 - Statuto della Comunità Montana/Unione di Co...
Istruttoria media 6 gg Attività del sistema EXPORT PLUS Principali Caratteristiche
Istruttoria. 1) L’ufficio comunale competente al rilascio della concessione / autorizzazione, ricevuta la domanda o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. 2) Ove la domanda risulti incompleta il responsabile formula all’interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione. 3) L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente. 4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l’integrazione richiesta è presentata all’ufficio. 5) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell’amministrazione ove, per la tipologia dell’occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri.
Istruttoria. L’istruttoria viene svolta nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta che deve avvenire per PEC al Responsabile del procedimento. Le verifiche hanno ad oggetto: nel caso di cui al punto 1 - presenza sia della RINUNCIA alla precedente modalità di esecuzione, sia di una nuova richiesta per la modalità di esecuzione variata contenente anche la dichiarazione di mantenimento degli impegni assunti con la domanda; nel caso 2 – presenza nuova planimetria e delle dichiarazioni relative al rispetto delle prescrizioni; le tipologie progettuali proposte abbiano il carattere di temporaneità18 e rientrino nei limiti di spesa previsti in sede di gara della Regione Lazio; siano rispettate in sede di progettazione le specifiche tecniche, distinte tra stalle per bovini e stalle per ovicaprini. Se le variazioni comportano oneri aggiuntivi (es. carotaggi, realizzazione di cordoli di fondazione nel caso in cui il sottosuolo sia provvisto di roccia che non consente l’infissione dei pali di fondazione), qualora il DEC abbia espresso parere favorevole, il coordinatore dei DEC (ex DDS 71/2017) ne verifica a sua volta la fattibilità e, in caso di esito positivo della valutazione, ne dà comunicazione al Responsabile del procedimento per l’approvazione. Al termine il responsabile del procedimento comunica gli esiti all’imprenditore agricolo Nel caso di realizzazione dei basamenti attraverso il Consorzio di Bonifica Marche, il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO trasmette al Consorzio l’elenco delle imprese agricole con i relativi fabbisogni così come modificati.
Istruttoria. 1. L’istruttoria del procedimento di alienazione è eseguita dall’Area Tecnica che provvede a richiedere agli altri uffici comunali eventuali pareri necessari. L’assenza di riscontro a detta richiesta di parere entro il termine di 30 giorni viene considerata come parere favorevole. In caso di pratiche complesse o di motivate esigenze d’ufficio, tale termine potrà essere prorogato, previa comunicazione all’Area tecnica, per ulteriori 30 giorni. 2. L’Area Tecnica, completata l’istruttoria, procederà ad attivare le procedure secondo gli Articoli del presente regolamento.
Istruttoria. Il Responsabile del Procedimento, valutata preventivamente l’ammissibilità della domanda e la completezza della documentazione presentata chiede sempre, ai fini del rilascio dei provvedimenti, il parere tecnico del competente Ufficio Viabilità. Ottenuto il parere, il Responsabile inoltra al dirigente la proposta di accettazione dell’istanza ovvero di diniego entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, termine sospeso per tutto il tempo necessario a sanare eventuali carenze o irregolarità riscontrate nella domanda. Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione della documentazione senza che l’interessato vi abbia provveduto l’istanza decade ed il competente ufficio provvederà all’archiviazione della pratica.
Istruttoria. La fase istruttoria è curata, entro 30 giorni dalla scadenza del bando, da una Commissione Intersettoriale di valutazione che verrà nominata con successivo provvedimento. La Commissione valuterà le richieste di assegnazione pervenute e formerà la graduatoria provvisoria di assegnazione.