LE PROVE Clausole campione

LE PROVE. Le prove di SANREMO 2023 inizieranno in località e date che saranno stabilite a giudizio insindacabile dell’Organizzazione del Festival e da quest’ultima tempestivamente comunicate agli Artisti e relative Case discografiche. Gli Artisti dovranno, sulla base del calendario stabilito dall’Organizzazione del Festival e secondo le modalità da quest’ultima indicate, effettuare tutte le prove che saranno ritenute necessarie dall’Organizzazione stessa, senza costi e/o oneri per RAI, fatto salvo esclusivamente l’eventuale Contributo RAI di cui infra. Al solo fine di favorire e agevolare la partecipazione degli Artisti alla manifestazione, anche tenuto conto dei Diritti riconosciuti a RAI sulla base del presente Regolamento, RAI, senza assumere alcun obbligo in tal senso, potrà: (i) contribuire alle spese sostenute dalle Case discografiche ai fini della partecipazione dei loro Artisti a SANREMO 2023, e/o (ii) riconoscere un contributo alle Case Discografiche in relazione agli sfruttamenti dei Diritti su piattaforme di terzi, il tutto in misura analoga a quanto riconosciuto per la precedente edizione del Festival.
LE PROVE. Le prove di Sanremo 2020 inizieranno in località e date che saranno stabilite a giudizio insindacabile di RAI-Direzione di Rai Uno e da quest’ultima tempestivamente comunicate agli Artisti e relative Case discografiche. Gli Artisti dovranno, sulla base del calendario stabilito da RAI–Direzione di Rai Uno e secondo le modalità da quest’ultima indicate, effettuare tutte le prove che saranno ritenute necessarie da RAI - Direzione di Rai Uno stessa, senza costi e/o oneri per RAI, fatto salvo esclusivamente l’eventuale Contributo RAI di cui infra. RAI - senza assumere alcun obbligo in tal senso e al solo fine di favorire e agevolare la partecipazione degli Artisti a Sanremo 2020, nonché in considerazione dei Diritti alla stessa riconosciuti sulla base del presente Regolamento - potrà contribuire alle spese sostenute dagli Artisti e/o dalle relative Case discografiche ai fini della partecipazione a Sanremo 2020.
LE PROVE. L’attività dell’artista non consiste solamente nell’effettuare le recite previ- ste dalla scrittura teatrale, ma anche nel compiere quelle attività prodromi- che alla realizzazione dello spettacolo, tra le quali rientrano le prove. Nelle scritture teatrali le prove trovano, di regola, una compiuta regolamentazione che indica tempi e modi nei quali l’artista dovrà essere a disposizione del teatro10. In alcuni contratti si prevede, addirittura, una clausola risolutiva
LE PROVE. Nozione e caratteri generali ................................................................................ 991
LE PROVE. Le prove delle canzoni per SANREMO GIOVANI si terranno in luoghi e date che saranno comunicati dall’Organizzazione.

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  • Periodo di prova 1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue: - due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori Esperti; - sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree. 2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio). 5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione. 8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza. 11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza. 12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018.

  • Final Provisions For anything not provided in this call, please consult the provisions of the "Regulations for granting of temporary research fellowships for research activities on internally funded programmes" indicated in the premises and available at the following link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx, as well as applicable laws.

  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo

  • OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.

  • Periodo di conservazione dei dati Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.