Common use of LEGGE APPLICABILE - DETERMINAZIONE DEL FORO COMPETENTE - SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE – MEDIAZIONE Clause in Contracts

LEGGE APPLICABILE - DETERMINAZIONE DEL FORO COMPETENTE - SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE – MEDIAZIONE. Le presenti Norme Generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Xxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxx. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206) per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente, diversamente il foro esclusivamente competente è quello di Milano. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Xxx Xxxxxxx, x. 0, 00000 Xxxxxx o all’indirizzo email xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini della definizione stragiudiziale di eventuali controversie e del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: - all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - all’Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF.

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