Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese Clausole campione

Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressa mente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sito. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ.
Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita (i) in ogni caso dei diritti di compensazione ai sensi dell’articolo 1853 c.c. e (ii) di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod.civ. (senza necessità di pronunzia giudiziale), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sito. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ. Computo dei termini. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nel presente Contratto e nei singoli servizi ...
Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è inve- stita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano successivamente. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo1186 del codice civile, o al prodursi di eventi che incidano negati- vamente sulla situazione patrimoniale,finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità,fermo restando che dell’intervenuta compensazione, la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intesta- to a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Le commissioni, le spese, e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti iservizi disciplinati dalle Norme Generali sono quelli espressamen- te pattuiti o, in mancanza indicati nei FogliInformativi e sul sito xxx.xxxxxx.xx.

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  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.