Valute. 1. Nei rapporti di debito in valuta estera – senza pre- giudizio per quanto disposto nelle altre Sezioni del- le presenti Condizioni generali e salvo in ogni caso quanto diversamente convenuto per iscritto e/o im- plicitamente conseguente dalla natura del Contratto – i pagamenti dal Cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui è espresso il debito (intendendosi con ciò pattuita la clausola “effettivo” ai sensi e per gli effetti dell’art.1279 cod. civ.), mentre i pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell’o- perazione rilevato dalla Banca, o mettendo a dispo- sizione del Cliente un corrispondente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle ban- che estere stesse.
2. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso for- tuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l’ordinaria dili- genza.
Valute. Il Comparto può investire in valute e in derivati su tutte le valute internazionali. Il Comparto vi ricorre per fini di esposizione, valore relativo o copertura. Le esposizioni a valute diverse da quella di valorizzazione del Comparto, incluse le valute dei mercati emergenti, generate tramite investimenti diretti in titoli o mediante derivati possono differire da quella dell'indice di riferimento e/o del portafoglio composto da soli titoli.
Valute. 1. Il tesoriere dovrà rispettare le seguenti condizioni riguardanti la valuta:
a) valuta ente per i versamenti e/o accreditamenti in conto (accrediti): giornata di riscossione;
Valute. Le esposizioni a valute diverse da quella di valorizzazione del Comparto, incluse le valute dei mercati emergenti, sono generate tramite investimenti diretti in titoli o mediante derivati e possono differire da quella dell'indice di riferimento e/o del portafoglio composto da soli titoli. Il Comparto vi ricorre per fini di esposizione, valore relativo o copertura.
Valute. Valuta addebito commissione 0 giorni lavorativi tempi massimi di esecuzione (I) (giorni successivi data ricezione) 0 giorni lavorativi
Valute. Le esposizioni a valute diverse da quella di valorizzazione del Comparto, incluse le valute dei mercati emergenti, generate tramite investimenti diretti in titoli o mediante derivati possono differire da quella dell'indice di riferimento e/o del portafoglio composto da soli titoli. Il Comparto vi ricorre per fini di esposizione, valore relativo o copertura. Titoli di debito e strumenti del mercato monetario A fini di diversificazione del portafoglio, il gestore può investire fino al 40% del patrimonio netto del Comparto in strumenti del mercato monetario (a breve e medio termine), titoli di debito negoziabili, a tasso fisso o variabile, garantiti o meno, eventualmente indicizzati all'inflazione dell'Eurozona o internazionale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto può investire in titoli emessi da imprese o da governi. Il gestore si riserva la possibilità di investire fino al 10% del patrimonio netto in strumenti di debito con rating inferiore a investment grade. Un titolo di debito è considerato "investment grade" se gli è stato assegnato tale giudizio da almeno una delle principali agenzie di rating. Il Comparto può investire anche in titoli di debito privi di rating. La società effettua la propria analisi e valutazione dell'affidabilità creditizia dei titoli di debito privi di rating. Se, in base a tale analisi, a un titolo di debito viene assegnato un rating interno inferiore a investment grade, il titolo in questione sarà soggetto al limite indicato sopra. Non vi sono vincoli in termini di allocazione tra emittenti privati e pubblici, né in termini di scadenza o duration dei titoli scelti. Il Comparto può investire in exchange-traded commodities (ETC) prive di leva negoziate sui mercati regolamentati o organizzati dell'area euro e/o internazionali al fine di acquisire un'esposizione alle materie prime, compresi i metalli preziosi. L'investimento in ETC è autorizzato solo qualora tali attività siano regolate in contanti. L'esposizione globale del Comparto alle materie prime mediante tutte le attività idonee è limitata al 20% del patrimonio netto.
Valute. Il Comparto può detenere fino al 100% del suo valore patrimoniale netto in titoli emessi in valute diverse dall'euro. Di norma, il rischio di cambio derivante da tali investimenti verrà coperto. Tuttavia, potrebbe permanere un'esposizione residua.
Valute. Valute applicate ai prelievi: - di contante per cassa data operazione - a mezzo assegno data emissione Valute applicate ai versamenti in euro (giorni lavorativi successivi alla data operazione): - contante, assegni circolari della nostra Banca, assegni bancari tratti sullo stesso Sportello, assegni di traenza della nostra Banca 0 - assegni bancari tratti su altri Sportelli della nostra Banca 0 - assegni bancari di altri Istituti, titoli postali standard 3 - assegni circolari di altre Banche, vaglia cambiari Banca d'Italia 1 - titoli postali non standardizzati 3 Spese di estinzione rapporto 0,00 € Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni trimestrale Periodicità di invio estratto conto (5) annuale/semestrale/trimestrale/mensile/ decadale/giornaliera
Valute. Il tesoriere è tenuto a dare esecuzione ai mandati di pagamento - in esenzione di qualsiasi spesa, bollo e/o commissione per l’ente e per i beneficiari - il primo giorno lavorativo (per le aziende di credito) successivo a quello in cui gli sono stati consegnati. L’esecuzione dei mandati di pagamento disposti con bonifico avverrà nel rispetto della vigente normativa e del D. Lgs n. 11/2010, con le seguenti valute a favore dei beneficiari:
Valute. (1) I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l’accettazione, il possesso, l’uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca.
(2) Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilità di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtù del presente Accordo.