Legge applicabile e giurisdizione esclusiva Clausole campione

Legge applicabile e giurisdizione esclusiva. 12.1. Il presente Contratto, l’oggetto e l’interpretazione dello stesso (e qualsiasi controversia o rivendicazione non contrattuale) sono disciplinati dalla legge italiana, a prescindere dai principi di diritto internazionale privato, e non saranno disciplinati o altrimenti soggetti alla Convenzione delle Nazioni Unite per la Vendita Internazionale di Merci. 12.2. Eventuali cause civili o procedimenti relativi al presente Contratto saranno esperiti unicamente in Italia, devolvendoli alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano, e ciascuna delle Parti accetta la giurisdizione e competenza esclusiva di tali tribunali. L’omologazione di qualsiasi lodo emesso nell’ambito di tale procedimento può essere emessa e applicata da qualsiasi tribunale della giurisdizione competente.
Legge applicabile e giurisdizione esclusiva. 15.1 Al presente Accordo e a tutte le questioni relative allo stesso è applicabile, in via esclusiva, la legge italiana. 15.2 Ogni e qualsiasi controversia, anche di natura cautelare e conservativa, relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione derivante, conseguente o connessa all’Accordo sarà devoluta al Tribunale di Milano, Sezione specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, con espressa esclusione di ogni altra Autorità Giudiziaria, salva la facoltà della Società e/o di Ferrari di adire ogni altro Foro che fosse eventualmente competente secondo le norme sulla competenza giurisdizionale. In base all’articolo 9.6 il socio provvede a comunicare l’indirizzo internet dell’eventuale pagina web della sua associazione unitamente a quello dei principali Social Network:
Legge applicabile e giurisdizione esclusiva. Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia tra le parti in relazione al presente Xxxxxxxxx sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Roma.

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