Legge applicabile e lingua. (per vendite all’estero) 8.1 Per quanto non trova espressa regolamentazione all’interno delle presenti Condizioni Generali di Vendita o nei singoli contratti di vendita è applicabile la Legge del paese del Venditore vigente in materia. 8.2 Eventuali controversie insorgenti dall’applicazione delle Condizioni Generali di Vendita o nell’interpretazione dei singoli contratti di vendita, saranno regolate dalla Legge del paese del Venditore. 8.3 La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali di Vendita è l’italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.
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Legge applicabile e lingua. (per vendite all’estero)
8.1 Per quanto non trova espressa regolamentazione all’interno all'interno delle presenti Condizioni Generali di Vendita vendita o nei singoli contratti di vendita è applicabile la Legge del paese del Venditore legge italiana vigente in materia.
8.2 . Eventuali controversie insorgenti dall’applicazione dall'applicazione delle Condizioni Generali di Vendita vendita o nell’interpretazione nell'interpretazione dei singoli contratti di vendita, saranno vendita sono regolate dalla Legge del paese del Venditore.
8.3 legge italiana. La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali di Vendita è l’italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le parti Parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali. È qui espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (Vienna – 1980 – CISG).
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Legge applicabile e lingua. (per vendite all’estero)
8.1 9.1 Per quanto non trova espressa regolamentazione all’interno delle presenti Condizioni Generali di Vendita o nei singoli contratti di vendita è applicabile la Legge del paese del Venditore vigente in materia.
8.2 9.2 Eventuali controversie insorgenti dall’applicazione delle Condizioni Generali di Vendita Vendita
o nell’interpretazione dei singoli contratti di vendita, saranno regolate dalla Legge del paese del Venditore.
8.3 9.3 La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali di Vendita è l’italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.
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Legge applicabile e lingua. (per vendite all’estero)
8.1 22.1 Per quanto non trova espressa regolamentazione all’interno delle presenti Condizioni Generali di Vendita vendita o nei singoli contratti di vendita è applicabile la Legge del paese del Venditore legge italiana vigente in materia.
8.2 22.2 Eventuali controversie insorgenti dall’applicazione delle Condizioni Generali di Vendita vendita o nell’interpretazione delle stesse o dei singoli contratti di vendita, saranno regolate vendita sono regolati dalla Legge del paese del Venditorelegge italiana.
8.3 22.3 La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali di Vendita è l’italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le parti Parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.
22.4 E’ qui espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni (Vienna – 1980 – CISG).
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Legge applicabile e lingua. (per vendite all’estero)
8.1 9.1 Per quanto non trova espressa regolamentazione all’interno delle presenti Condizioni Generali di Vendita o nei singoli contratti di vendita è applicabile la Legge del paese del Venditore vigente in materia.
8.2 9.2 Eventuali controversie insorgenti dall’applicazione delle Condizioni Generali di Vendita o nell’interpretazione dei singoli contratti di vendita, saranno regolate dalla Legge del paese del Venditore. Pertanto, vengono espressamente escluse tanto la Convenzione di Vienna del 1980 delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (e successive promulgazioni), quanto i Principi Unidroit sui contratti internazionali.
8.3 9.3 La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali di Vendita è l’italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il testo tradotto, le parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.
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