Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento Clausole campione

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento. I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento. I Suoi dati personali, ivi inclusi quelli relativi al traffico telematico, saranno trattati senza il Suo consenso per le seguenti finalità:
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati è effettuato per le seguenti finalità:
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento. I Dati Perso- nali sopra descritti saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessa- rio, per le seguenti finalità:
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento. Il Titolare tratterà i Suoi dati personali (art. 4.1 del Regolamento), tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di documento di identità e targa automobilistica, per le seguenti finalità:
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento. I Dati Personali saranno raccolti direttamente presso il soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I Dati Personali potranno essere acquisiti dal Titolare o da soggetti terzi (ad es. soggetti incaricati del collocamento dei prodotti e/o dei servizi, oppure soggetti che hanno delegato al Titolare l’esercizio di alcune attività) per identificare o verificare l’identità dell’eventuale titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio. I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento. I suoi Dati Personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso, per le seguenti finalità: La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6(1)(b) del Regolamento (ad esempio, valutazione di nuovi fornitori, gare di appalto).

Related to Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: