LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI. 1. Nel corso di un periodo non superiore a sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata. 3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione: a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994; b) dei dazi antidumping o compensativi; c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati. 4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è: a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/871 del Consiglio, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo; b) la tariffa serba applicata2. 5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante: a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o b) dall'adesione della Serbia all'OMC o c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia all'OMC, i suddetti xxxx ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 6. La Comunità e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche. 1 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato. 2 Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.
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Samples: Stabilization and Association Agreement, Accordo Di Stabilizzazione E Di Associazione, Stabilization and Association Agreement
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI. 1. Nel corso di un periodo non superiore a sei cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilateralescambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse Essi tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a ad una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, 2 del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping o compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:
a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/871 2658/87 del ConsiglioConsiglio1, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa serba applicata2doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il 20052.
1 Xxxxxxxxxxx (XXX) x. 0000/00 xxx Xxxxxxxxx (XX L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato.
2 Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 58/04 del 22.12.2004.
5. I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale più vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con più di 5 (compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente superiore.
6. Qualora, successivamente alla firma dell'accordodel presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Serbia Bosnia-Erzegovina all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia Bosnia-Erzegovina all'OMC, i suddetti xxxx dazi ridotti sostituiranno sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
67. La Comunità e la Serbia Bosnia-Erzegovina si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.
1 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato.
2 Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.
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Samples: Stabilization and Association Agreement, Stabilization and Association Agreement, Stabilization and Association Agreement
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI. 1. Nel corso di un periodo non superiore a sei cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia il Montenegro istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse Essi tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping o compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:
a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/871 del Consiglio2658/87 1, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa serba applicata2montenegrina applicata 2.
5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:tariffaria
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Serbia del Montenegro all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia del Montenegro all'OMC, i suddetti xxxx ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
6. La Comunità e la Serbia il Montenegro si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.
1 Regolamento Xxxxxxxxxxx (CEEXXX) n. 2658/87 del Consiglio xxx Xxxxxxxxx x. 0000/00 (GU XX L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato.
2 Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007del Montenegro n. 17/07.
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Samples: Accordo Di Stabilizzazione E Di Associazione, Accordo Di Stabilizzazione E Di Associazione
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI. 1. Nel corso di un periodo non superiore a sei cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Serbia Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilateralescambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse Essi tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping o e compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:
a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/871 del Consiglio2658/871, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa serba applicata2doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il 20052.
5. I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale più vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con più di 5 (compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente superiore.
6. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Serbia Bosnia-Erzegovina all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia Bosnia-Erzegovina all'OMC, i suddetti xxxx ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
6. La Comunità e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.
1 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificatomodificato ogni anno.
2 Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.
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