LIBERA PROFESSIONE Clausole campione

LIBERA PROFESSIONE. 1. La libera professione è esercitata secondo le norme del presente articolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, comma 2, al di fuori degli obblighi, dei compiti e delle funzioni previsti agli articoli 29 e 44 del presente Accordo, nonché degli Accordi regionali ed aziendali, al pediatra iscritto negli elenchi è consentito svolgere attività di libera professione onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei pediatri eventualmente operanti nella medesima forma associativa. 3. Si definisce attività libero professionale: a) strutturata, quella espletata in forma organizzata e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all’attività convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito; b) occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino e su richiesta dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura dello studio. 4. Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, il pediatra che eserciti libera professione strutturata è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo avvio le seguenti modalità di esercizio dell’attività libero professionale: a) la data di avvio; b) l’ubicazione dello studio professionale e/o l’azienda presso la quale è espletata l’attività di medico del lavoro o equiparata; c) i giorni e gli orari di attività; d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare; e) la dichiarazione che l’attività svolta in regime libero-professionale non comporta pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali. 5. L’attività libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del pediatra, nello studio e al domicilio del paziente. 6. L’attività libero professionale strutturata, comporta la limitazione del massimale stabilita dal comma 4 dell’art. 38. Tale limitazione è pari a 20 scelte per ogni ora, di impegno settimanale 7. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività di libera professione strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. L’attività libero professionale strutturata quando comporta un impegno orario inferiore alle 5 ore settimanali entro i limiti previsti dal comma 5, non comporta la limitazione del massimale stabilita dal comma 6. 8. L...
LIBERA PROFESSIONE. 1) L’Azienda garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l’esercizio della libera professione intramuraria nell’ambito e nei limiti delle norme di legge, contrattuali e aziendali che la regolamentano e si impegna a liquidare direttamente agli interessati i compensi spettanti.
LIBERA PROFESSIONE. 1. Il pediatra di libera scelta, al di fuori degli obblighi e delle funzioni previste dal presente Accordo, può svolgere attività libero professionale purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. 2. Il pediatra può svolgere attività libero professionale: a) a carattere occasionale, su richiesta del cittadino, al di fuori degli orari di attività convenzionale o comunque in modo da non arrecare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. Lo svolgimento di tale attività non comporta riduzione del massimale di scelte; b) strutturata, se espletata in forma organizzata e continuativa, con impegno settimanale definito, al di fuori degli orari di attività convenzionale. L'esercizio di tale attività, se eccede le 5 ore settimanali, determina la riduzione del massimale nella misura indicata all'articolo 36, comma 7 e comunque non inferiore al rapporto ottimale di cui all'articolo 30. In tal caso il pediatra dà comunicazione all'Azienda all’atto della instaurazione del rapporto convenzionale, aggiornando la stessa preventivamente in caso di variazione della modalità organizzativa. Lo svolgimento di detta attività è subordinato all'espletamento dell'attività istituzionale all'interno della AFT. 3. Il pediatra di libera scelta non può svolgere in libera professione attività già previste dal presente Accordo e dagli accordi decentrati nei confronti dei propri assistiti. 4. Il pediatra di libera scelta che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali non può esercitare le stesse attività in regime libero- professionale. 5. Nell’ambito dell’attività libero professionale il pediatra di libera scelta può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
LIBERA PROFESSIONE. 1Il medico assistente rinuncia alla libera professione durante il periodo di impiego. 2In caso di occupazione a tempo parziale tale attività è soggetta a autorizzazione da parte dell’Ospedale.
LIBERA PROFESSIONE. Art. 67 Compiti del medico
LIBERA PROFESSIONE. La libera professione può essere esercitata al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
LIBERA PROFESSIONE. 1. I criteri per l’attribuzione dei proventi al personale del comparto che presta la propria collaborazione a supporto dell’attività libero – professionale dei dirigenti sanitari sono determinati dall’Azienda previa contrattazione con le RSU e le XX.XX. e disciplinati in apposito Regolamento (approvato con deliberazione n. 317 del 24/4/2008).
LIBERA PROFESSIONE. 1. La libera professione può essere esercitata al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiu- dizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali. 2. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in co- erenza col disposto del comma 1. 3. Nell'ambito dell'attività libero professionale il medico di continuità assistenziale può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazio- ni..
LIBERA PROFESSIONE. 17 TITOLO VI - ASPETTI GESTIONALI 17
LIBERA PROFESSIONE. 1. La libera professione è esercitata secondo le norme del presente articolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2, al di fuori degli obblighi, dei compiti e delle funzioni previsti agli artt. 29 e 45 del presente Accordo, nonché degli accordi regionali ed aziendali, al medico iscritto negli elenchi è consentito svolgere attività di libera professione onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa. 3. Si definisce attività libero professionale: