Convenzione tra l’Università degli Studi di Brescia e l’ASST degli Spedali Civili di Brescia – Ospedale Universitario (ex DGR XI/7437 del 30.11.2022 ) - per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca
Convenzione tra l’Università degli Studi di Brescia e l’ASST degli Spedali Civili di Brescia – Ospedale Universitario (ex DGR XI/7437 del 30.11.2022 ) - per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca
Sommario
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 5
Art. 2 - Principi generali: Mission 5
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE GENERALE 6
Art. 4 - Adeguatezza dell’ASST Spedali Civili - Ospedale Universitario ai fini formativi 6
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONGIUNTA 7
Art. 6 - Temi oggetto di programmazione congiunta 7
Art. 7 - Piano Strategico triennale e investimenti 8
Art. 8 - Organizzazione Dipartimentale dell’Azienda 9
Art. 9 - Responsabilità dei Dipartimenti Gestionali 9
Art. 10 -Strutture Complesse a direzione universitaria - Definizione e responsabilità 9
Art. 11 - Responsabilità delle Strutture Complesse convenzionate con l’Università 10
Art. 12 - Nuove Strutture a Direzione Universitaria 11
Art. 13 - Strutture a Direzione Ospedaliera 11
TITOLO V - DOTAZIONE ORGANICA DELLE STRUTTURE A DIREZIONE UNIVERSITARIA 11
Art. 14 -Dotazione organica e strutturale delle Strutture assistenziali convenzionate a direzione universitaria 11
Art. 15 - Personale Ospedaliero nelle Strutture a Direzione Universitaria 12
Art. 16 - Personale docente e ricercatore universitario convenzionato con la ASST (Dirigenza Medica e non Medica) 12
Art. 17 - Personale Universitario tecnico - amministrativo 13
Art. 18 - Diritti e doveri del personale universitario convenzionato 13
Art. 19 - Orario del personale universitario convenzionato 15
Art. 20 - Incarichi dirigenziali e relativa valutazione – obiettivi annuali e valutazione 15
Art. 21 -Trattamento economico del personale convenzionato con la dirigenza medica e sanitaria 16
Art. 22 - Libera professione 17
TITOLO VI - ASPETTI GESTIONALI 17
Art. 23 - Utilizzo di servizi da parte di personale universitario 17
Art. 24 - Attrezzature universitarie e ospedaliere 17
TITOLO VII - RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE CLINICA 19
Art. 26 - Ricerca scientifica 19
Art 27 - Sperimentazioni cliniche 19
TITOLO VIII - STUDENTI, SOGGETTI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, FREQUENTATORI E PERSONALE NON CONVENZIONATO 20
Art. 28 - Accesso e attività dei discenti 20
Art. 29 -Accesso e attività di formazione specialistica medica 20
Art. 30 -Accesso e attività dei dottorandi, degli assegnisti, titolari di contratti di ricerca, dei borsisti di ricerca, dei specializzandi non medici 21
Art. 31 - Accesso e attività degli iscritti a master e corsi di perfezionamento 22
Art. 32 - Accesso e attività di frequentatori e visitatori 22
Art. 33- Tirocinio pratico ospedaliero post-laurea 22
Art. 34- Personale non convenzionato 22
TITOLO IX - APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO 23
Art. 35 - Attività didattica del personale ospedaliero 23
TITOLO X - FORMAZIONE PERMANENTE 23
Art. 36 - Formazione permanente 23
TITOLO XI - RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI 23
Art. 37 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 23
Art. 38 - Copertura assicurativa 24
Art. 39 - Sicurezza e salute dei lavoratori 24
Art. 40 - Sicurezza degli ambienti di lavoro 25
Art. 41 - Trattamento dati personali 25
Art. 42 - Comitato di Programmazione Congiunta 25
Art. 44 – Rischi corruttivi e Trasparenza 26
Art. 45 - Validità della convenzione 27
Art. 46 – Oneri e registrazione 27
Art. 47 – Disposizioni finali e foro competente 27
ALLEGATI
1) Elenco Corsi di Laurea Magistrale;
2) Elenco Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie (Professionalizzanti);
3) Elenco Scuole di Specializzazione;
4) Elenco Centri di Ricerca;
5) Elenco attrezzature universitarie (non allegato materialmente, consultabile agli atti);
6) Elenco Strutture Complesse a direzione universitaria convenzionate;
7) Elenco personale convenzionato - Dirigenza Medica e Dirigenza non Medica al 01.12.2023
8) Elenco personale convenzionato con il Comparto SSN – al 01.12.2023
9) Elenco personale tecnico-amministrativo non convenzionato al 01.12.2023
10) Tabella stipendiale trattamento economico del personale convenzionato con la dirigenza medica e sanitaria
11) Elenco attrezzature dell’ASST (non allegato materialmente, consultabile agli atti);
12) Protocollo per la disciplina della proprietà intellettuale
13) Protocollo per il trattamento dati personali
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
E L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SPEDALI CIVILI DI BRESCIA – OSPEDALE UNIVERSITARIO (ex DGR XI/7437 del 30.11.2022) - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA
L'Università degli Studi di Brescia (d’ora in poi “Università”), codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Brescia,
Piazza Mercato n.15, PEC xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx
e
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia – (d’ora in poi “Azienda”), codice fiscale n. 03775110988 rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Brescia, Piazzale Spedali Civili n.1, PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
PREMESSO
- che tra l’Università e l’Azienda sono da tempo in atto rapporti convenzionali per l’utilizzo delle strutture sanitarie e di ricerca nonchè per la disciplina delle attività assistenziali e formative finalizzate all’assolvimento dei compiti istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che con Delibera del Senato Accademico n. 267/2022, prot. n. 314260 del 17 ottobre 2022 è stata prorogata la Convenzione tra l’Università degli Studi di Brescia e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia siglata in data 24 ottobre 2019, fino alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e le Università Lombarde per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca;
PREMESSO IL RICHIAMO A:
- il Protocollo preliminare di intesa tra Regione Lombardia e Università degli Studi di Brescia, stipulato in data 10 luglio 1985, che ha previsto l’utilizzo ai fini della didattica universitaria delle
strutture e delle unità operative della USSL 41 nonché dell’Ente Ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, che all'art. 6 ha previsto la stipula di specifici protocolli d'intesa con le Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- la Delibera G.R. n. Vl/46798 del 3 dicembre 1995 di Regione Lombardia, di approvazione del documento "Linee Guida per la stesura delle convenzioni attuative tra le Università lombarde e la Regione Lombardia in campo di formazione pre laurea, post laurea e di diploma per il personale dell'area sanitaria medica” indicando l’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia quale Polo principale di riferimento;
- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;
- il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, di “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”;
- il D.P.C.M. 24/05/2001 “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999,
n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- la Deliberazione n. XXX/00000 xxx 00 xxxxxxxx 0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx “Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie”;
- la Legge 4 novembre 2005 n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”;
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, e s.m.i. “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” e la relativa disciplina dei rapporti assistenziali con le Università lombarde;
- la D.G.R. n. IX/1053 del 22.12.2010, “Protocollo Generale d'Intesa tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca”;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, che prevede all’art. 2 una nuova articolazione interna delle strutture universitarie e all’art.6, c.13, la predisposizione di uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, di “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”;
- la L.R. Lombardia 11 agosto 2015, n. 23, con particolare riferimento alla istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).
- il D.M. 13/06/2017, “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- la DGR n. XI/7437 del 30 novembre 2022 “Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell’art. 29 L.R. 30/12/2009 n. 33 e s.m.i.” per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di
ricerca, approvata a seguito di parere della competente Commissione Consiliare;
TUTTO CIO’ PREMESSO STIPULANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Premesse
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2) Scopo essenziale della presente convenzione è regolamentare lo svolgimento integrato delle attività di assistenza, didattica, formative, e di ricerca.
3) In applicazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Università Lombarde per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, Università e Azienda ritengono opportuno stipulare il presente atto convenzionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, al fine di definire un atto, aderente alla realtà organizzativa attuale e di condivisione degli aspetti programmatici con lo scopo di una migliore regolamentazione dei reciproci rapporti.
4) Previa intesa tra le Parti, l’accordo è suscettibile di aggiornamento in corso di Convenzione, anche in relazione alle possibili variazioni normative e organizzative.
Art. 2 - Principi generali: Mission
1) Obiettivo del Protocollo d’Intesa fra Regione Lombardia e Università è creare i presupposti per l’erogazione di un servizio di riconosciuta qualità di didattica, formazione, ricerca e assistenza, fondata sul principio della centralità della persona, promuovendo la formazione costante delle figure sanitarie.
2) Obiettivo della presente Convenzione tra Università e Azienda è l’applicazione dei contenuti del protocollo con riferimento alla specifica organizzazione strutturale e funzionale di entrambe le Parti in un’ottica di sinergia programmatica ed operativa nel rispetto delle prerogative di ciascuna Istituzione.
3) La sinergia tra il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale ed il sistema universitario è indispensabile al fine di garantire la necessaria integrazione tra la formazione, la didattica, la ricerca e l’assistenza.
4) Nel riconoscimento delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, costituisce obiettivo dell’Università e dell’Azienda promuovere una fattiva collaborazione. A detto fine e per quanto di rispettiva competenza, si intendono sviluppare rapporti rispettosi dei principi di efficacia, efficienza e qualità dell’attività integrata di assistenza, formazione, didattica e di ricerca, il tutto, nell’interesse congiunto della tutela della salute delle persone e della collettività.
5) Le modalità di cooperazione tra le due Istituzioni si ispirano ai principi istitutivi e di sviluppo di una rete dell’assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca, così come prevista dall’art. 28 della X.X. 00/00 x x.x.x., xxxxxx xx strutture e nel territorio di riferimento dell’Azienda.
Art. 3 - Finalità
1) Finalità proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale sono qualità nell'assistenza e nella formazione, strettamente correlate alla qualità della ricerca biomedica e sanitaria; pertanto le Parti si impegnano ad una leale e positiva collaborazione che permetta di realizzare un sistema integrato al fine di migliorare il servizio all’utenza, accrescere la qualità dei processi formativi, implementare la ricerca biomedica e sanitaria sviluppando l’innovazione tecnologica e le risorse cliniche nella salvaguardia del principio di autonomia dell’Azienda e delle finalità istituzionali dell’Università.
2) Per quanto sopra è interesse reciproco che l’Università si avvalga delle strutture, delle tecnologie di avanguardia e delle competenze professionali messe a disposizione dall’Azienda.
3) L’Azienda, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in coerenza con gli obiettivi aziendali di cui alle Regole di Sistema, dei vincoli di Bilancio e del Piano di gestione delle risorse umane, concorre, con gli apporti previsti dall’ordinamento, all’obiettivo di garantire il pieno svolgimento delle funzioni formative (didattiche e professionalizzanti), scientifiche e di ricerca in integrazione con le attività assistenziali, secondo i criteri e le modalità identificate a livello regionale, e nel rispetto degli obiettivi del sistema Qualità dell’Università.
4) L’Università, nello spirito di leale collaborazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 c. 2 del D.Lgs. 502/92, concorre al perseguimento della mission dell’Azienda, garantendo il supporto necessario alla realizzazione degli obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità propri alle specifiche esigenze del Servizio Sanitario Regionale.
5) L’Università e l’Azienda concordano nel riconoscere come finalità generali del presente accordo, in conformità con i principi sanciti dalla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il perseguimento degli obiettivi sopra citati ed intendono, con la sottoscrizione della presente convenzione, disciplinare, anche attraverso gli strumenti della programmazione congiunta, l’utilizzo delle risorse messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea, di ricerca scientifica e medica, e delle attività assistenziali, sulla base dei rispettivi ordinamenti e prerogative.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE GENERALE
Art. 4 - Adeguatezza dell’ASST Spedali Civili quale sede delle attività formative
1) Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l’Azienda, definita Ospedale Universitario ai sensi della DGR XI/7437/22, è sede principale della formazione degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale (allegato 1), dei Corsi di Studio professionalizzanti (allegato 2) e delle Scuole di Specializzazione Sanitarie (allegato 3).
2) Nel rispetto dei propri compiti istituzionali, l’Azienda si dota di strutture tali da garantire la piena integrazione delle funzioni assistenziali con le attività didattiche e di ricerca biomedica e sanitaria, anche al fine di implementare le innovazioni scientifiche e tecnologiche, riferibili alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università, assicurando la presenza di unità organizzative assistenziali, inerenti tutte le discipline cliniche e di base previste nei regolamenti didattici dei corsi di competenza.
3) Le strutture dell’Azienda potranno essere utilizzate anche per le esigenze di altri Corsi di Studio, Dottorati di Ricerca, Master, Corsi di Perfezionamento, cosi come definiti nel Regolamento
Didattico di Ateneo, la cui attivazione parziale o totale presso l’Azienda venga preliminarmente concordata tra le Parti.
4) Lo svolgimento di attività inerenti ai Corsi di Studio delle Classi delle Professioni Sanitarie presso l’Azienda è disciplinato da apposite Convenzioni attuative, stipulate ai sensi del Protocollo di Intesa Università-Regione per i Corsi di Studio delle Classi delle Professioni Sanitarie in vigore.
5) L’Azienda garantisce che alle Strutture impegnate nella didattica, per le esigenze dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione, siano riconosciuti strutture e organici adeguati in conformità con gli impegni assunti con la presente convenzione, secondo i requisiti definiti dal Comitato di Indirizzo (CIC), di cui alla DGR XI/1297/2019, dal protocollo di intesa vigente e in coerenza con gli obiettivi assistenziali determinati negli atti di programmazione aziendale e con le norme sull’accreditamento di cui al Decreto MIUR n. 402 del 13/06/2017 “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” e ss.mm.ii.
Art. 5 – Centri di Ricerca
1) Presso l’Azienda possono essere ospitati, previa intesa tra le Parti, Centri di Ricerca.
2) Le Parti prendono atto che, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, i Centri di Ricerca già ospitati presso le strutture dell’Azienda sono individuati nell’allegato 4.
3) La programmazione, l’istituzione, il funzionamento di tali Centri sono definite di comune accordo tra le Parti.
4) Possono essere, inoltre, ospitati Osservatori e Gruppi di ricerca per la realizzazione di progetti congiunti, previa intesa tra le Parti.
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONGIUNTA
Art. 6 - Temi oggetto di programmazione congiunta
1) Al fine di conseguire l’integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica, formazione e ricerca, nonché terza missione, e la più opportuna ottimizzazione e gestione delle risorse umane, logistiche, tecniche e tecnologiche, l’Azienda e l’Università provvedono alla stesura di una programmazione strategica condivisa con periodicità triennale e aggiornamenti annuali.
2) La programmazione congiunta ha lo scopo di:
- far concorrere l’Università all’elaborazione della programmazione sanitaria regionale per quanto riguarda le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca;
- definire i programmi di ricerca di interesse comune;
- coordinare la programmazione delle attività didattico-formative;
- assicurare la disponibilità e la qualificazione del personale dell’Azienda incaricato di svolgere compiti didattico-formativi o di ricerca nel rispetto degli obiettivi assistenziali assegnati alle strutture di riferimento;
- identificare le aree per le quali si renda necessario uno sviluppo, sia sotto il profilo assistenziale che di didattica, formazione e ricerca;
- programmare congiuntamente il fabbisogno del personale sanitario;
- definire i profili clinico-assistenziali e organizzativi delle figure apicali delle strutture complesse sia a direzione universitaria che ospedaliera al fine di rispondere in maniera ottimale alle esigenze assistenziali, formative, didattiche e di ricerca proprie dell’Azienda
3) Relativamente alla programmazione delle risorse umane, la pianificazione strategica relativa all’anno successivo deve essere concordata tra l’Università e l’Azienda al fine di consentire la conclusione dell’iter di approvazione dell’aggiornamento annuale del Piano Triennale dei Fabbisogni, nel rispetto dei criteri individuati da Regione Lombardia anche con riferimento alle dotazioni organiche ed ai budget dei costi.
I temi comuni da concordare ai fini del soddisfacimento di quanto sopra, oltre agli aspetti tecnico organizzativi disciplinati nei successivi titoli e articoli della Convenzione, riguardano le macro scelte organizzative aziendali, da svilupparsi nel breve o medio periodo (definite nel triennio di durata della convenzione), quali:
− interventi strutturali che vedano modificata l’organizzazione delle principali strutture aziendali o di quelle deputate alla formazione;
− definizione del Piano Investimenti, inteso quale programmazione almeno triennale, in linea con lo sviluppo organizzativo; in tale ottica si ritiene opportuna un’analisi congiunta anche delle attrezzature di proprietà universitaria, presenti nella struttura aziendale e come tali da dedicarsi a ricerca e assistenza;
− sviluppi progettuali che coinvolgano entrambe le componenti (aziendale e universitaria);
− apertura di nuove attività assistenziali, nuove modalità di offerta o chiusura di attività;
− Piano di Gestione delle Risorse Umane aziendale per gli aspetti che coinvolgono i convenzionamenti universitari per l’impatto degli stessi sull’organizzazione ospedaliera e territoriale in una reciprocità di informazioni e scelte strategico-gestionali congiunte;
− sviluppo di nuovi percorsi formativi di interesse comune.
4) Le suddette modalità di azione sinergica trovano trattazione nell’ambito del Comitato di Programmazione Congiunta di cui al successivo art. 42 del presente atto.
5) La trattazione condivisa tra le due istituzioni delle materie sopra individuate è finalizzata alla realizzazione del concetto ‘principe’ di integrazione tra assistenza, didattica, formazione e ricerca, che passa anche attraverso scelte gestionali-organizzative che investono tutti gli aspetti aziendali e quelli universitari a ciò correlati poiché è l’entità ‘azienda’ struttura di rete, nella sua interezza, con tutte le articolazioni che la compongono, che contribuisce alla formazione e alla ricerca di elevata qualità.
In tal senso, tutte le unità organizzative aziendali (complesse, semplici dipartimentali e semplici) sono riferimento per una completa formazione didattica e di sviluppo della ricerca.
Art. 7 - Piano Strategico triennale e investimenti
1) Azienda e Università si impegnano a condividere la programmazione triennale, nell’ambito del Comitato di Programmazione Congiunta, mediante sottoscrizione di un documento che ne correli lo sviluppo alle scelte gestionali-strategiche che l’Azienda persegue nel triennio di valenza dell’atto convenzionale, con particolare riferimento agli investimenti.
2) Nel primo anno di adozione del documento sopra citato, troveranno in esso menzione anche le apparecchiature di pertinenza universitaria, collocate all’interno dell’Azienda e destinate ad attività di ricerca e assistenza.
3) In tale ottica si inserisce la concertazione del “Piano Strategico Triennale”, documento a corredo dell’istanza ai fini delle maggiorazioni tariffarie a favore delle strutture sanitarie di ricovero e cura
– polo universitario – in attuazione dell’art. 27 bis della L.R. 33/09, di cui gli investimenti sono parte integrante.
TITOLO IV - STRUTTURE
Art. 8 - Organizzazione Dipartimentale dell’Azienda
1) L’Azienda ha un’organizzazione dipartimentale idonea a garantire lo sviluppo congiunto delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca biomedica e sanitaria al fine di assicurare il più alto livello possibile di coerenza tra le prestazioni di cura, di diagnosi e terapia e le attività didattico- scientifiche.
2) Le Parti si danno reciprocamente atto che l’assetto organizzativo dell’Azienda, caratterizzato da Dipartimenti gestionali e funzionali, è descritto dal Piano Organizzativo Aziendale Strategico vigente. I già menzionati Dipartimenti si articolano in Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici, dirette da personale ospedaliero o universitario.
Art. 9 - Responsabilità dei Dipartimenti Gestionali
1) L’incarico di Direttore del Dipartimento gestionale è attribuito dal Direttore Generale dell’Azienda ad uno dei responsabili delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento, informato il Comitato di cui all’art. 42 e sentito il Rettore nel caso in cui nell’ambito del Dipartimento ci sia almeno una Struttura Complessa convenzionata.
Analogamente sono disciplinati il rinnovo e la revoca dell’incarico.
Art. 10 - Strutture Complesse a direzione universitaria - Definizione e responsabilità
1) Le Strutture Complesse a Direzione Universitaria possono essere:
a. Strutture Ospedaliere stabilmente affidate alla direzione di docenti universitari;
b. Strutture Ospedaliere temporaneamente affidate alla direzione di docenti universitari, per la sola durata dell’incarico universitario assegnato: sono disciplinate da convenzioni specifiche che possono derivare da esigenze temporanee. Tali strutture, sono valutate dalla Regione a seguito della vincita di concorso per Struttura Complessa da parte del personale universitario o per l’istituzione di professori straordinari, nonché in caso di vincita di concorso universitario da parte di Direttori di Struttura Complessa ospedalieri.
2) Il numero delle strutture a Direzione Universitaria, previa autorizzazione Regionale, può essere elevato in sede di programmazione annuale in coerenza con il protocollo d’intesa regionale nei termini di cui al successivo art. 12.
3) Per quanto riguarda le strutture di cui al punto 1 lett.b), qualora un universitario o un ospedaliero siano vincitori, rispettivamente, di un concorso per Struttura Complessa ospedaliera o di un
concorso universitario, previa intesa tra le parti e specifica autorizzazione regionale, possono essere stipulate apposite convenzioni in coerenza con il protocollo d’intesa regionale.
4) Le strutture attualmente convenzionate con l’Azienda sono elencate nell’allegato 6 che potrà essere aggiornato in corso di vigenza della Convenzione, previo accordo tra le Parti, a fronte di mutate esigenze, nel rispetto delle regole di cui al citato protocollo di intesa.
5) Il numero dei posti letto, il flusso delle prestazioni, il numero e la tipologia delle prestazioni erogate e le risorse strutturali e tecnologiche e di personale delle richiamate Strutture dovranno essere congrui rispetto alle attività assistenziali, didattiche e di ricerca da svolgere o previste, anche con riferimento ai requisiti di accreditamento delle Scuole di Specializzazione previsti dalla normativa vigente.
6) Nell’ambito degli accordi intervenuti tra le Parti e nel rispetto degli impegni assunti dall’Azienda, la gestione delle strutture, la pianificazione degli interventi manutentivi, gli spostamenti interni, la ricerca di un più razionale uso degli spazi, la connessa vigilanza sulla corretta utilizzazione degli stessi, competono all’Amministrazione dell’Azienda, nel rispetto delle esigenze didattiche e di ricerca.
7) Eventuali significativi mutamenti nella destinazione od organizzazione delle strutture convenzionate saranno concordati fra Università e Azienda nell’ambito del Comitato di cui al successivo art. 42.
Art. 11 - Responsabilità delle Strutture Complesse convenzionate con l’Università
1) La responsabilità clinica ed organizzativa delle Strutture Complesse convenzionate con l’Università è attribuita a docenti di ruolo a tempo pieno in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività assistenziale, con la sottoscrizione di apposito contratto di incarico quinquennale stipulato secondo la normativa vigente in materia.
2) L’attribuzione dell’incarico di direzione di Struttura per il personale universitario è effettuata dal Direttore Generale dell’Azienda, d’intesa con il Magnifico Rettore e su proposta di quest’ultimo, di norma sulla base di un profilo clinico-assistenziale e organizzativo concordato fra Università e Azienda nell’ambito della Programmazione Strategica congiunta.
3) Qualora la Facoltà di Medicina e Chirurgia non disponga di Docenti di ruolo idonei e disponibili all’assunzione delle funzioni clinico-assistenziali apicali della struttura complessa stabilmente convenzionata, le parti concorderanno gli opportuni provvedimenti valutando tutte le soluzioni possibili.
4) Nei casi di assenza o di impedimenti di breve durata (comunque inferiori a tre mesi) del Direttore di Struttura Complessa, egli stesso indica il proprio sostituto nel rispetto dei principi e delle procedure sanciti dalla legislazione vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) della Dirigenza medica.
5) Nei casi di assenza o impedimenti di lunga durata la sostituzione del Direttore della Struttura Complessa viene conferita dal Direttore Generale, sentito il Direttore medesimo e il Rettore.
6) Per le strutture complesse resesi vacanti in conseguenza di cessazioni, la direzione della struttura viene conferita dal Direttore Generale secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
7) Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di Struttura Complessa, semplice dipartimentale o semplice, il Direttore Generale, sentito il Rettore,
affida comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati a tutti gli effetti agli incarichi di responsabilità rispettivamente di Struttura Semplice, Semplice dipartimentale e di Struttura Complessa.
I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione, nell’ambito delle disposizioni attuative del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368.
8) L’attribuzione degli incarichi di cui al comma precedente spetta al Direttore Generale dell’Azienda, su proposta del Responsabile della Struttura Complessa di appartenenza del docente interessato e/o del Direttore di Dipartimento gestionale di riferimento.
Art. 12 - Nuove Strutture a Direzione Universitaria
1) Qualora ne emergesse l’esigenza, potrà essere proposta l’istituzione di nuove strutture e di nuovi convenzionamenti, da affidare alla direzione di personale universitario; l’aumento non potrà superare la percentuale indicata nel Protocollo di intesa, in coerenza con gli obiettivi assistenziali determinati nei programmi dell’Azienda e nei limiti previsti dal POAS.
Art. 13 - Strutture a Direzione Ospedaliera
1) L’Azienda, Ospedale Universitario ai sensi della DGR XI/7437 del 30.11.2022, pone a disposizione dell’Università, per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, le proprie Strutture organizzative, siano esse a direzione Universitaria o Ospedaliera.
In funzione delle esigenze didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione interessati, l’attività didattica, nelle strutture a direzione ospedaliera, si svolge previo accordo e d’intesa con i responsabili delle stesse, nel rispetto delle regole vigenti d’Ateneo.
TITOLO V - DOTAZIONE ORGANICA DELLE STRUTTURE A DIREZIONE UNIVERSITARIA
Art. 14 - Dotazione organica e strutturale delle Strutture assistenziali convenzionate a direzione universitaria
1) L’individuazione dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le strutture sanitarie dell’Azienda avviene con atto formale assunto dal Direttore Generale previa intesa con il Rettore, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 517/1999, nel rispetto della programmazione annuale contenuta nei piani triennali dei fabbisogni di personale aggiornati annualmente.
2) Il Rettore propone preventivamente al Direttore Generale dell’Azienda, nell’ambito del Comitato di cui all’art. 42, l’attribuzione delle funzioni assistenziali ai docenti, ai ricercatori e ai tecnici. In caso di parere favorevole, il Direttore Generale procede al convenzionamento ospedaliero.
3) All’atto del convenzionamento, il docente sottoscrive un contratto individuale d’incarico, tenuto conto dello stato giuridico del personale universitario, in analogia a quello del personale ospedaliero cui è pienamente equiparato, relativo alla attività assistenziale in convenzione con particolare riferimento alle competenze tecnico professionali, gestionali, manageriali e comportamentali.
4) L’opzione per il regime di tempo pieno o per il regime di tempo definito deve corrispondere alla scelta dell’opzione dell’attività intramoenia o extramoenia. Tale opzione deve essere richiesta dal personale universitario all’Università di norma entro il 30 aprile con decorrenza dal 1^ novembre successivo; la già menzionata opzione va comunicata a cura dell’Università all’Azienda entro il 30 novembre, con decorrenza al 1^ gennaio dell’anno successivo. In caso di opzione per il tempo definito, nel contratto sono stabilite le modalità di svolgimento dell’impegno orario al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività assistenziale e la produttività della struttura.
5) L’Azienda garantisce alle Strutture convenzionate la disponibilità di attrezzature, materiali, personale tali da assicurare una piena efficienza delle attività didattiche, formative e scientifica, oltre che assistenziale.
6) Nelle commissioni di concorso per il reclutamento di dirigenti medici nelle strutture a direzione universitaria, il Presidente è nominato dal Direttore Generale ed è, di norma, il direttore della struttura stessa.
Art. 15 - Personale Ospedaliero nelle Strutture a Direzione Universitaria
1) Il personale sanitario delle Strutture a direzione universitaria, oltre a svolgere attività assistenziali di competenza, collabora, nel rispetto della normativa di riferimento, alle attività didattiche e di ricerca biomedica e sanitaria svolte nell’ambito della struttura a direzione universitaria, su indicazione del Direttore della medesima.
2) Per il personale del comparto lo svolgimento di detta attività è disciplinato con apposita regolamentazione aziendale.
3) In riferimento all’apporto dell’attività didattica si rimanda all’art. 35.
Art. 16 - Personale docente e ricercatore universitario convenzionato con la ASST (Dirigenza Medica e non Medica)
1) Le attività assistenziali del personale universitario convenzionato sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 33/2009.
2) La definizione dello sviluppo delle attività assistenziali deve essere coerente con quella delle attività didattiche e di ricerca scientifica dell’area medica e chirurgica.
3) L’orario di attività del personale universitario viene articolato dal Direttore della struttura di appartenenza sulla base della programmazione aziendale.
4) Qualora il Direttore Generale manifesti riserve sulla proposta di inquadramento ospedaliero del docente o del ricercatore, dandone esplicita motivazione, le Parti individuano una soluzione condivisa.
5) Il personale universitario può sospendere l’attività assistenziale nei casi previsti dalla normativa universitaria (a titolo esemplificativo, non esaustivo: anno sabbatico, aspettative).
6) La sospensione del convenzionamento del docente, del ricercatore o del tecnico per l’esercizio delle funzioni assistenziali al di fuori dei casi di cui sopra è possibile soltanto se concertata tra le Parti.
7) In caso di inadempienza del già menzionato personale in materia assistenziale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 20.
8) Il personale universitario che, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, è impegnato in attività assistenziale è dettagliato nell’allegato 7.
9) Tale allegato è soggetto a verifica ed aggiornamento semestrale, d’intesa tra le Parti, anche in funzione di variazioni nell’organico del personale universitario, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e il Piano di Gestione Risorse Umane aziendale.
Art. 17 - Personale Universitario tecnico - amministrativo
1) Per il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca dell’Università insistenti presso l’Azienda, l’Università potrà destinare proprio personale del ruolo tecnico, che opererà in appositi spazi messi a disposizione dall’Azienda nell’ambito delle Strutture organizzative a direzione universitaria.
2) Il personale laureato tecnico, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, d’intesa sottoscritta tra le Parti, potrà essere convenzionato per lo svolgimento di funzioni assistenziali.
3) Al personale di cui al comma 2 è riconosciuta l’equiparazione stipendiale con il personale ospedaliero dell’Azienda di pari posizione e funzione ai sensi della Legge n.200/74, dell’art. 31 del DPR 761/79 e in base a quanto disciplinato dalle Linee Guida concordate tra l’Università e l’Azienda.
4) Per la determinazione del trattamento economico viene effettuata l’equiparazione dei trattamenti previsti dal CCNL del Comparto Sanità e quello del comparto Università.
5) L’allegato 8 elenca il personale tecnico dell’Università in servizio presso la sede dell’Azienda al momento della sottoscrizione del presente accordo. Tale allegato è soggetto a verifica ed aggiornamento semestrale, d’intesa tra le Parti, anche in funzione di variazioni nell’organico del personale dell’Area di Medicina e Chirurgia, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e il Piano di Gestione Risorse Umane aziendale.
6) L’Università può richiedere l’attivazione di Incarichi di funzione per il personale tecnico equiparato al Comparto Sanità.
7) Per il funzionamento delle strutture organizzative a direzione universitaria, l’Università mette a disposizione il personale amministrativo che opera all’interno dell’Azienda, di cui all’Allegato 9, soggetto a verifica e aggiornamento semestrale.
Art. 18 - Diritti e doveri del personale universitario convenzionato
1) Secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 517/1999, ai professori e ricercatori in regime di convenzionamento con funzioni assistenziali si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con l’Azienda e a quello con il Direttore
Generale, le stesse norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando il loro stato giuridico.
2) I diritti e i doveri che assume, per la parte assistenziale, il personale universitario sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla contrattazione collettiva, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario secondo il combinato disposto di cui al DPR 382/80 e alla L. 240/2010.
3) La titolarità e la gestione del rapporto di lavoro restano in capo all’Università; la determinazione, in relazione al rapporto di servizio assistenziale, degli istituti giuridici ed economici previsti dal CCNL della dirigenza dell’Area Sanità spetta all’Azienda.
4) Gli istituti giuridici legati all’attività assistenziale devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile della struttura aziendale di riferimento.
5) Secondo le disposizioni di legge in vigore, le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. Tali attività sono sospese unicamente nei casi definiti dalla legge. Eventuali deroghe a tale principio potranno avvenire solo per ragioni di necessità connesse ad imprevedibili esigenze personali o organizzative, previa autorizzazione del Direttore Generale, d’intesa con il Rettore.
6) Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto ad operare in conformità con la legislazione vigente, nel rispetto della presente convenzione, del Codice di comportamento dell’Azienda e dell’Università, con pieno rispetto degli ordinamenti e delle disposizioni organizzative dell’Azienda, anche in riferimento a tutto ciò che riguarda le comunicazioni delle assenze, compresi il congedo ordinario, la malattia, l’accesso alla mensa, l’utilizzo del parcheggio, la partecipazione ad incontri programmati, lo svolgimento della libera professione, la liberazione dello studio medico alla cessazione dell’attività assistenziale.
7) Ai sensi dell’art. 31, comma 3, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., il personale universitario operante in convenzione è responsabile dell’attività assistenziale e dei relativi risultati conseguiti.
L’attività è sottoposta a verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato e a valutazione finale al termine di ciascun incarico professionale, a cura della direzione dell’Azienda, secondo i medesimi criteri di valutazione previsti per il personale ospedaliero.
8) In caso di accertata violazione da parte del personale universitario dei doveri previsti dalle disposizioni del presente articolo, il Direttore Generale segnala i fatti al Rettore per la valutazione disciplinare. L’Azienda garantisce all’Organo disciplinare universitario, all’occorrenza, ogni assistenza di proprio personale amministrativo specializzato, al fine di completare l’istruttoria. Il Direttore Generale, nei casi di gravissima mancanza dei doveri d’ufficio previsti dall’art. 5, comma 14 del D.Lgs 517/1999, richiede il parere al Comitato dei Garanti per l’adozione degli eventuali provvedimenti.
9) I provvedimenti adottati dal Direttore Generale vanno tempestivamente comunicati al Rettore. In caso di reiterata inosservanza delle presenti disposizioni in materia assistenziale, il Direttore Generale dell’Azienda provvederà a darne comunicazione al Rettore per concordare i provvedimenti ritenuti più idonei anche in considerazione dell’inscindibilità di funzioni di cui all’art. 31 della L. R. n. 33/2009.
10) Titolare del potere disciplinare sul personale docente è l’Università, secondo la sua regolamentazione
11) Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 517/1999, il personale universitario risponde al Direttore Generale dell’adempimento dei doveri assistenziali.
12) All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal personale docente e ricercatore universitario si applicano gli istituti e le procedure applicate all'attività svolta nella struttura ospedaliera dai dipendenti dell’Azienda.
Art. 19 - Orario del personale universitario convenzionato
1) L'orario settimanale, comprensivo delle attività di didattica, ricerca e delle funzioni assistenziali è globalmente ed inscindibilmente considerato come impegno orario equivalente a quello previsto per il personale ospedaliero.
2) Tale orario include, quindi sia le attività assistenziali sia tutte le attività connesse ai doveri istituzionali del personale universitario, siano essi didattici, scientifici, organizzativi, che comportano, di necessità, lo svolgimento di propri compiti anche in sedi diverse da quelle della struttura sanitaria di afferenza.
3) L’Azienda chiederà al personale universitario convenzionato di operare la timbratura con il proprio badge di riconoscimento sia ai fini assicurativi e di sicurezza, sia per la rilevazione dell’orario di lavoro.
La responsabilità del controllo della rilevazione dell’orario di lavoro sarà dell’ASST, l’Università metterà a disposizione per gli aspetti amministrativi un dipendente in posizione di comando.
4) La presenza del personale docente e ricercatore universitario convenzionato all’interno dell’Azienda è rilevata attraverso i sistemi elettronici adottati nella struttura e deve essere pari almeno al 60% dell’orario complessivo, salvo eventuali accordi tra il Direttore Generale dell’Azienda e il Rettore dell’Università. La presenza all’interno dell’Azienda almeno del 60% è derogata in caso in cui il docente convenzionato sia nominato Rettore.
5) Il personale docente e ricercatore universitario a tempo definito può essere convenzionato, a condizione che garantisca un impegno assistenziale proporzionale a quello cui è tenuto il docente o ricercatore a tempo pieno.
6) Il mancato rispetto delle citate disposizioni potrà comportare l’adozione dei conseguenti provvedimenti anche in relazione alla revoca delle funzioni assistenziali cosi come disciplinato dall’art. 5 comma 14 del D.Lgs 517/1999.
7) L’orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari è articolato nel rispetto della programmazione delle attività assistenziali e delle connesse attività di didattica e di ricerca nonché del piano di lavoro della struttura di appartenenza, secondo criteri volti a favorire un’armonica e collaborativa integrazione tra le diverse componenti operanti presso le strutture medesime.
8) Il Direttore della Struttura Complessa di riferimento deve assicurare, mediante opportuna programmazione funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia nonché di pronta disponibilità nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, gli standard assistenziali previsti e distribuiti equamente tra il personale universitario e quello ospedaliero.
Art. 20 - Incarichi dirigenziali e relativa valutazione – obiettivi annuali e valutazione
1) L’attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di Struttura Complessa la cui direzione è affidata ai docenti universitari sono effettuate dal Direttore Generale su proposta e previa intesa con il Rettore, con le procedure indicate dalla normativa in vigore.
2) Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs.n. 517/1999, l’attribuzione e la revoca degli incarichi di Struttura Semplice dipartimentale e/o Struttura Semplice e degli incarichi di natura professionale ai docenti universitari è effettuata secondo le disposizioni dei CCNL Area sanità, i Regolamenti Aziendali, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti di cui agli artt. 15,15-bis e 15-ter del D. Lgs n. 502/1992.
3) Relativamente alla durata, oneri, procedure di valutazione e di rinnovo o revoca degli incarichi del personale universitario, sono applicabili le disposizioni di legge, contrattuali e regolamenti aziendali in essere per il personale ospedaliero.
4) Di tali incarichi e valutazioni, il Direttore Generale dà comunicazione al Rettore per i conseguenti provvedimenti.
5) La revoca è adottata dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore se l’incarico da revocare è di direzione di Struttura Complessa. La revoca è adottata dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento/Direttore della Struttura Complessa se l’incarico da revocare è di Struttura Semplice Dipartimentale, di Struttura Semplice o incarico professionale, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 517/1999. Essa è comunicata al Rettore. Fermo restando quanto previsto dall’art. 18 comma 10
6) Salvo quanto diversamente disposto dal D. Lgs 517/1999, ai professori e ricercatori universitari e tecnici cui sono attribuite funzioni assistenziali e/o incarichi di Direzione di Struttura Complessa, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 502/1992 ed al D.Lgs n. 517/1999, con riferimento, in particolare, all’opzione dell’attività intramuraria ed extramuraria.
7) Agli incarichi assegnati al personale convenzionato sono applicate le disposizioni di legge, contrattuali e i regolamenti aziendali in essere per il personale ospedaliero.
8) Gli obiettivi sono annualmente definiti e formalmente assegnati dal Direttore Generale secondo le modalità di contrattazione aziendale e sono oggetto di verifica da parte dell’Azienda.
9) Eventuali valutazioni annuali negative sono oggetto di esame congiunto tra il Direttore Generale dell’Azienda e il Rettore dell’Università che individuano, di comune accordo, gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Art. 21 - Trattamento economico del personale convenzionato con la dirigenza medica e sanitaria
1) Nel rispetto dell’art. 6 del D.lgs 517/1999 e dell’art. 31 della L.R. n. 33/2009, al personale universitario convenzionato è riconosciuto, nell’ambito delle vigenti norme di legge e contrattuali, oltre alla retribuzione corrisposta dall’Università, un trattamento aggiuntivo coerente con l’incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario regionale di pari incarico.
2) È altresì riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di risultato così come disciplinata dalla struttura sanitaria, nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica.
3) L'indennità di esclusività è riconosciuta a coloro che abbiano optato per l'attività professionale
intramoenia subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia di incompatibilità.
4) In caso di passaggio del personale dai ruoli della dirigenza sanitaria a quelli dell’Università, viene
riconosciuta per intero, ai soli fini del riconoscimento dei trattamenti economici di cui sopra e per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie, l’attività assistenziale precedentemente svolta presso altre Aziende Sanitarie.
5) L’Azienda si impegna a versare mensilmente all’Università la somma in acconto necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità di cui sopra, sulla base di conteggi preventivi effettuati dall’Università all’inizio di ogni anno, ed a corrispondere un eventuale saldo, sulla scorta degli importi effettivamente erogati.
6) Le parti concordano di applicare le previsioni del comma 1 secondo la tabella 10 e che eventuali diversi trattamenti/differenze alla data di approvazione del presente atto verranno conservati ‘ad personam’ fino alla permanenza in servizio del dirigente universitario convenzionato interessato.
Art. 22 - Libera professione
1) L’Azienda garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l’esercizio della libera professione intramuraria nell’ambito e nei limiti delle norme di legge, contrattuali e aziendali che la regolamentano e si impegna a liquidare direttamente agli interessati i compensi spettanti.
TITOLO VI - ASPETTI GESTIONALI
Art. 23 - Utilizzo di servizi da parte di personale universitario
1) Il personale dell’Università che ha la propria sede di lavoro nell’Azienda è ammesso ad usufruire dei servizi erogati al personale ospedaliero, compreso il parcheggio auto, nel limite dei posti disponibili, ed il servizio mensa, con corresponsione dei relativi corrispettivi economici.
2) Il personale universitario è dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Art. 24 - Attrezzature universitarie e ospedaliere
1) L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini didattici e di ricerca le attrezzature elencate nell'allegato depositato agli atti, aggiornato annualmente sulla base delle risultanze degli inventari. Allegato 5.
2) Prima dell’installazione presso gli spazi dell’Azienda di ulteriori attrezzature da utilizzare potenzialmente a scopi assistenziali, l'Università, nella persona del Direttore della Struttura Complessa, provvederà a richiedere alla Direzione Generale dell’Azienda l'autorizzazione all’eventuale utilizzo. Detta attrezzatura dovrà essere conforme con i requisiti di sicurezza, dovrà sottostare all’esito dei controlli di sicurezza, così come l'impiego di reagenti di uso comune.
3) Tutte le attrezzature didattiche e scientifiche di proprietà dell’Università sono usufruibili anche da personale ospedaliero per lo svolgimento di attività didattiche e/o scientifiche e altri fini istituzionali assistenziali comuni delle Parti.
4) Tutte le attrezzature, apparecchiature, applicativi informatici nonché il materiale d'uso, di proprietà dell’Azienda, elencate nell'allegato depositato agli atti, aggiornato annualmente sulla base delle
risultanze degli inventari (Allegato 11), assegnati alle strutture complesse di cui all’allegato 6 sono utilizzati per l’attività didattica e di ricerca e per l’attività assistenziale ad esse connessa.
5) L’Azienda garantisce, altresì, l’acquisizione e la riproduzione delle cartelle cliniche, anche ai fini di ricerca nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati.
6) Per le spese di funzionamento ed assistenza delle attrezzature, si rinvia al successivo art. 25.
7) L’Azienda consente l’utilizzo della rete telematica in modo che le attrezzature predisposte dall'Università ai fini della didattica e della ricerca abbiano un accesso garantito alla rete internet e di Ateneo sulla base di protocolli concordati. L’Azienda consente al proprio interno che il personale universitario e gli studenti utilizzino la rete wifi di Ateneo, servizio Eduroam, previsto dall’adesione alla Federazione Italiana Eduroam, al fine di disporre dello stesso servizio garantito nelle sedi dell’Ateneo.
8) L'Università è autorizzata ad utilizzare la rete telematica dell'Azienda per svolgere i propri compiti di didattica, di ricerca e di servizio, nel rispetto delle regole di utilizzo stabilite dall’Azienda, regole applicate al fine di garantire le esigenze di operatività, sicurezza e privacy nel rispetto della normativa nazionale ed europea (GDPR) in materia.
Art. 25 - Oneri gestionali
1) I costi di gestione dell'attività assistenziale svolta dalle Strutture organizzative convenzionate restano ad esclusivo carico dell’Azienda, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e strumentazioni messi a disposizione dell'Università (art.24, comma 6).
2) Pertanto, l’Azienda si fa carico degli oneri relativi a:
a. arredamento, manutenzione, somministrazione di generi di vitto, medicinali e quant'altro occorra per l'assistenza ai degenti (ricovero, DH/MAC, ambulatori);
b. arredamento nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto, negli ambulatori, e nei laboratori clinici e di ricerca afferenti alle strutture convenzionate;
c. fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, globalmente considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali;
d. arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale universitario;
e. messa a disposizione di personale medico, infermieristico e tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
3) L’Azienda mette gratuitamente a disposizione dell'Università idonei spazi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche, formative e alle attività di ricerca.
4) Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strutture sono a carico dell’Azienda.
5) L’Azienda mette a disposizione dell'Università, secondo quanto previsto in apposita convenzione, le aule e i sussidi didattici per l’attività formativa dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie, provvedendo alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Assicura, altresì, i servizi ed i sussidi accessori per gli studenti iscritti agli stessi Corsi nonché, nei limiti dei contributi erogati allo scopo annualmente dalla Regione Lombardia, la retribuzione al personale ospedaliero
per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al successivo art. 34 e la retribuzione per i Direttori Didattici dei Corsi di Studio.
TITOLO VII - RICERCA E SPERIMENTAZIONE CLINICA
Art. 26 – Ricerca biomedica e sanitaria
1) Il Servizio Sanitario Nazionale formalizza l’importanza delle attività di ricerca biomedica e sanitaria facendo esplicito riferimento alla ricerca in ambito sanitario, come risposta «[…] al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e ai suoi obiettivi di salute» (D.Lgs. n.502/1992; art. 12bis). Le Parti, pertanto, si impegnano a favorire, reciprocamente, lo sviluppo della ricerca, intesa come patrimonio irrinunciabile di entrambi.
2) A tal fine è istituito il Comitato Scientifico Paritetico con il compito primario di valorizzare la comune ricerca di fondamentale, applicata, sperimentale, clinica e traslazionale, con l’obiettivo avere un impatto sulla Salute della Comunità, di sviluppare nuove cure farmacologiche e non farmacologiche anche di prevenzione, di promuovere l’utilizzo delle tecnologie per il miglioramento della qualità della vita.
3) Il Comitato Scientifico Paritetico viene attivato in ambito dell’Organo di Programmazione Congiunta (OPC), che provvederà a definire i compiti ad esso assegnati.
4) Il Comitato Scientifico è composto dalle seguenti figure, nominate di comune accordo:
- n. 5 componenti nominati dall’Azienda.
- n. 5 componenti nominati dall’Università.
5) Il Comitato Scientifico Paritetico sarà presieduto da un componente individuato in comune accordo, tra quelli nominati.
6) I progetti di ricerca “istituzionali” proposti da una o da entrambe le parti e rilevanti per la programmazione pluriennale della ricerca dell’Azienda, prima della loro sottomissione saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Scientifico Paritetico, ove necessario.
7) Al fine di individuare spazi idonei da dedicare all'attività di ricerca scientifica, alla didattica e alla formazione post-laurea, l’OPC può avvalersi del Comitato Scientifico Paritetico.
8) La disciplina della proprietà intellettuale è regolamentata da specifico protocollo (allegato n. 12).
Art 27 - Sperimentazioni cliniche
1) Le Sperimentazione cliniche (farmacologiche di fase 1, 2 e 3; con dispositivi medici; interventistiche non farmacologiche) e gli studi osservazionali effettuati dal personale convenzionato, prima di essere sottoposte al parere del Comitato Etico, devono essere autorizzate dal Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il docente o il ricercatore convenzionato, ove necessario.
2) Per gli ulteriori aspetti procedurali si rimanda al “Regolamento aziendale degli aspetti procedurali, amministrativi ed economici della ricerca” approvato in data 29.3.2021 con decreto DG 638 del 10.06.2021.
TITOLO VIII - STUDENTI, SOGGETTI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, FREQUENTATORI E PERSONALE NON CONVENZIONATO
Art. 28 - Accesso e attività dei discenti
1) Agli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Brescia, con particolare riferimento a quelli di competenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia - dettagliati negli allegati
1) e 2) - ai tirocinanti e agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dall’Università, vengono consentiti l'accesso e la permanenza negli spazi espressamente destinati alla didattica e alla ricerca e nelle strutture assistenziali dell’Azienda, comprese quelle ambulatoriali comunque ad essa afferenti, ove, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti , tutor, assistenti di tirocinio e d'intesa con il Direttore della Struttura di riferimento, svolgeranno attività professionalizzanti e utili all’acquisizione di competenze pratiche anche ai fini dell’abilitazione professionale (TPVES). L’Azienda provvede alla fornitura di camici e consente l’accesso a idonei spazi adibiti a spogliatoi.
2) È concesso ai soggetti di cui al comma 1) l’accesso alla mensa al prezzo intero vigente al momento della consumazione del pasto.
3) L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, rilasciato dall’Università, di concerto con la Direzione Sanitaria, come da elenchi nominativi trasmessi annualmente ed integrati di volta in volta.
Art. 29 -Accesso e attività di formazione specialistica
1) L’attività dei soggetti in formazione specialistica è regolamentata dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e da specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola. In attuazione del D.lgs. n. 368/1999, del D.I. 68/2015, del D.I. 402/2017 che riordinano e definiscono standard e requisiti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, i soggetti in formazione specialistica, sotto la guida di tutor e mai in sostituzione del personale di ruolo, sulla base delle rispettive e peculiari finalità formative:
- compiono le attività inerenti la formazione specialistica nei reparti di degenza, negli ambulatori e nei servizi, nonché nelle strutture dedicate alla ricerca;
- dispongono di adeguati spazi fisici e di attrezzature informatiche per esigenze di studio;
- accedono alla mensa con le modalità concordate con l’Amministrazione dell’Azienda;
- utilizzano strumentazione e camici forniti dall’Azienda;
- dispongono di adeguati spogliatoi.
2) In particolare, le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:
a) attività di appoggio: attività in cui è necessaria la presenza del medico strutturato, che esegue la prestazione e ne affida eventualmente parte al medico in formazione specialistica. La documentazione dell’attività è interamente responsabilità del medico strutturato.
b) attività di collaborazione: attività che, su indicazione del medico strutturato, può essere eseguita dal medico in formazione specialistica, purché lo strutturato ne vigili l’operato e
concluda l’attività dal punto di vista clinico. Analogamente, la documentazione può essere avviata dal medico in formazione specialistica, ma la validazione finale e la firma del documento sanitario è responsabilità del medico strutturato;
c) attività autonoma: fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest’ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.
3) Le Parti convengono che, al momento della stipula della presente convenzione, l’Azienda è struttura inserita nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di cui all’allegato 3 e delle Scuole definite inter-Ateneo e regolamentate da accordi tra l’Università ed un altro Ateneo a cui appartiene la sede amministrativa della Scuola.
4) Le Parti si danno, altresì, reciproco atto che l’elenco di cui al citato allegato 3 può essere suscettibile di modifiche, con scambio formale di corrispondenza.
5) L’Azienda riconosce che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione dell’Università prevede la rotazione dei soggetti in formazione specialistica tra diverse Strutture della rete formativa così da consentire agli stessi l’accesso al maggior numero possibile di qualificate esperienze professionalizzanti.
6) La graduale assunzione di compiti e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito dalla normativa vigente, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola. Le attività svolte dai soggetti in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. L’Università e l’Azienda definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti compiuti dai soggetti in formazione specialistica.
7) I soggetti in formazione specialistica possono partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
8) Le parti convengono altresì che, per quanto espresso ai commi precedenti, il progetto formativo deve essere condiviso con i responsabili delle strutture, anche non clinicizzate, coinvolte nella formazione dello specializzando.
Art. 30 - Accesso e attività dei dottorandi, degli assegnisti, titolari di contratti di ricerca, dei borsisti di ricerca e degli specializzandi non medici
1) I Xxxxxxxxxx di ricerca, gli Assegnisti, i titolari di contratti di ricerca e i borsisti di ricerca, sono autorizzati ad utilizzare le strutture ed i laboratori dell’Azienda limitatamente alle attività correlate ai settori scientifico disciplinari dei progetti di ricerca che li vedono direttamente coinvolti e agli eventuali compiti assistenziali loro affidati dai responsabili delle strutture convenzionate in cui svolgono la loro attività.
2) L’Azienda garantisce l’accesso agli spazi ed agli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca e l’accesso alla mensa al prezzo intero vigente al momento della consumazione del pasto.
3) L’attività dei soggetti in formazione specialistica non medica è regolamentata dall’art. 1 del D.I.
n. 716 del 16.09.2016 e sono autorizzati ad utilizzare le strutture ed i laboratori dell’Azienda
limitatamente alle attività correlate ai settori scientifico disciplinari dei progetti di ricerca che li vedono direttamente coinvolti e agli eventuali compiti assistenziali loro affidati dai responsabili delle strutture convenzionate in cui svolgono la loro attività, viene a loro garantito l’accesso agli spazi ed agli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività di studio e ricerca e l’accesso alla mensa alle stesse condizioni previste per gli specializzandi medici.
Art. 31 - Accesso e attività degli iscritti a master e corsi di perfezionamento
1) L’Azienda consente l’accesso per le attività di tirocinio pre-clinico e clinico degli iscritti ai Master e ai Corsi di Perfezionamento dell’Università di Brescia.
2) L’Azienda mette a disposizione le proprie strutture e le risorse umane e strumentali necessarie senza alcun onere reciproco.
3) L’Università comunica tempestivamente all’Azienda la durata dei corsi ed il nominativo dei partecipanti.
4) L’Azienda garantisce l’accesso dei partecipanti alla mensa al prezzo intero vigente al momento della consumazione del pasto.
Art. 32 - Accesso e attività di frequentatori e visitatori
1) I Direttori delle Strutture Complesse convenzionate sono responsabili del fatto che nelle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (ivi comprese le attività ambulatoriali e di laboratorio) siano presenti ed attivi solo soggetti previsti dalla presente convenzione e con le modalità dalla stessa disciplinate.
2) Ove si rendesse necessaria – ai soli fini didattici o di ricerca – la presenza ed attività di persone non appartenenti né all’Università né all’Azienda, il responsabile della Struttura Complessa interessata sarà tenuto a chiedere l'autorizzazione preventiva della Direzione Sanitaria, che munirà tali persone di apposito tesserino di riconoscimento previa verifica del possesso di idonea copertura assicurativa propria o fornita dall’Università o da terzi.
3) L’Azienda e l’Università favoriscono la presenza di sanitari provenienti da altre aziende italiane e straniere ai fini di apprendimento e di perfezionamento professionale, anche a titolo oneroso per l’istituzione di appartenenza ed attuano le preventive necessarie procedure amministrative per realizzarla.
Art. 33- Tirocinio pratico ospedaliero post-laurea
1) Le parti convengono che fino all’esaurimento dei soggetti interessati, ai fini del conseguimento dell’abilitazione alla professione medica, di cui al D.M. 445/2001, la frequenza nelle Strutture organizzative di Medicina e di Chirurgia, richiesta ai laureati in Medicina e Chirurgia, è concordata tra l’Università e la Direzione Sanitaria dell’Azienda.
Art. 34- Personale non convenzionato
1) Previa autorizzazione è consentito l'accesso e la permanenza negli spazi dell’Azienda al personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo non convenzionato.
2) Il personale tecnico amministrativo dell’Università che stabilmente svolge la propria attività lavorativa nei locali dell’Aziende è indicato nell’allegato 9
TITOLO IX - APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO
Art. 35 - Attività didattica del personale ospedaliero
1) Il personale ospedaliero in servizio presso l’Azienda partecipa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, previo nulla-osta del Direttore Generale, all’attività didattica, esercitando docenze e altre attività formative dell’Area di Medicina e Chirurgia, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l’Università e comunque secondo le regole aziendali e nel rispetto dell’ordinamento didattico dei corsi di studio e delle disposizioni dei competenti Organi accademici.
2) L’attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all’esercizio delle attività assistenziali.
3) Lo svolgimento di attività didattica e di tutoraggio, nell’ambito dei tirocini formativi, affidati dall’Università rappresenta dovere d’ufficio ed è parte integrante dell’orario di servizio, consentendo l’eventuale riconoscimento di crediti formativi ECM.
4) Al personale dell’Azienda impegnato in attività didattiche ufficialmente attribuite dai Dipartimenti è conferita dall’Università la qualifica di “tutore” o di “professore a contratto”.
TITOLO X - FORMAZIONE PERMANENTE
Art. 36 - Formazione permanente
1) Le Parti, partendo dalla comune convinzione dell’importanza degli aspetti collegati alla formazione continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Educazione Continua in Medicina.
2) Le Parti si impegnano ad individuare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri italiani o stranieri.
TITOLO XI - RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI
Art. 37 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
1) E’ a carico dell'Università la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per il funzionamento delle apparecchiature di proprietà universitaria utilizzate esclusivamente a fini
didattici e di ricerca. In caso di ricerche congiunte, potranno essere stabiliti tra le Parti appositi accordi per la manutenzione.
Art. 38 - Copertura assicurativa
1) L’Azienda provvede a propria cura e spese all’assicurazione sulla base dei massimali in uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero dipendente. I contratti di assicurazione dovranno contenere la clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Università. Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.
2) L’Azienda provvede a propria cura e spese all’assicurazione dei soggetti in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta; tale copertura assicurativa sarà estesa, a cura e spese dell’Azienda, su richiesta dell’Università, ai tirocinanti, ai dottorandi, ai borsisti e agli assegnisti di ricerca.
3) L’Università provvede direttamente ed autonomamente ad assicurare contro il furto e l’incendio e per la responsabilità civile le attrezzature di sua proprietà impiegate nei settori convenzionati e destinate esclusivamente a programmi di didattica e di ricerca.
4) In caso di infortunio occorso al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati nelle strutture dell’Azienda, questa provvede ad effettuare le comunicazioni all’INAIL e all’Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 39 - Sicurezza e salute dei lavoratori
1) L’Azienda, nella persona del Datore di Xxxxxx individuato ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. del 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del citato Decreto, assicura al personale universitario convenzionato e ai medici in formazione specialistica nonché ad altro personale non convenzionato, ma preventivamente autorizzato dall’Azienda, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell’Azienda medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
2) Per il personale universitario esposto a radiazioni ionizzanti è stata stipulata apposita Convenzione a decorre dal 01.07.2022 fino al 31.12.2024 per la quale l’Università nella persona del Datore di Lavoro, individuato ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 101/2020 e ss.mm.ii. si avvale per tutti gli obblighi previsti dall’art. 109 del predetto decreto del personale dell’Azienda in possesso dei requisiti previsti per le funzioni di Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati.
3) L’Azienda comunica periodicamente all’Università l’elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell’Azienda stessa e i risultati dell’eventuale sorveglianza sanitaria.
4) Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall’Azienda.
5) Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l’Azienda e l’Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.
Art. 40 - Sicurezza degli ambienti di lavoro
1) L’Azienda è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 41 - Trattamento dati personali
1) L’azienda e l’Università disciplinano il trattamento dei dati personali con apposito protocollo (allegato 13).
TITOLO XII - NORME FINALI
Art. 42 - Comitato di Programmazione Congiunta
1) Al fine di garantire l’integrazione delle attività istituzionali (assistenza, didattica, formazione e ricerca) nonché l’ottimizzazione delle risorse, l’Università e l’Azienda, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali ed autonomia, individuano modalità di programmazione congiunta delle rispettive attività, definendo congiuntamente le rispettive attività gestionali.
2) È previsto un Comitato di Programmazione Congiunta, articolato in sottocommissioni paritetiche, con la seguente composizione:
per l’Università:
- Rettore
- Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Delegato del Rettore di volta in volta individuato a seconda dei punti trattati in odg
- Direttore Generale per l’Azienda:
- Direttore Generale
- Direttore Sanitario
- Direttore Socio-Sanitario
- Direttore Amministrativo
3) Il Comitato si riunisce ogni volta che viene inoltrata richiesta da una delle due amministrazioni ed è chiamato ad esprimersi su specifiche tematiche fra cui, in particolare:
- Reclutamento del personale;
- Ricerca;
- Spazi, logistica, investimenti.
4) Il Comitato può avvalersi di tavoli tecnici nominati dal Rettore e dal Direttore Generale dell’Azienda per procedere allo sviluppo di specifiche tematiche inerenti il coordinamento dell’attività integrata.
Art. 43 Comunicazione
1) Il marchio dell’ASST Spedali Civili di Brescia è sempre associato a quello dell’Università degli
Studi di Brescia all’ingresso dei Presìdi dell’Azienda e delle Unità operative convenzionate e/o Scuola di Specializzazione.
2) Sul sito web dell’ASST Spedali Civili di Brescia sono riportati il logo dell’Università degli Studi di Brescia, le Unità operative sede di Scuola di Specializzazione ed esplicitata la comune mission assistenziale, formativa e di ricerca.
3) Sul sito web dell’Università degli Studi di Brescia è esplicitato il rapporto convenzionale con l’ASST Spedali Civili di Brescia quale Ospedale Universitario ai sensi della DGR XI/7437 del 30.11.2022 di riferimento e vengono riportate le relative Strutture Complesse a Direzione Universitaria.
4) A garanzia di unitarietà nella comunicazione istituzionale, ASST Spedali Civili di Brescia e Università degli Studi di Brescia sottoscriveranno un protocollo di linee guida sull’identità visiva.
5) L’ASST Spedali Civili di Brescia e l’Università degli Studi di Brescia, si avvalgono dei rispettivi uffici stampa per coordinare e gestire comunicazioni congiunte su temi di specifico interesse strategico e che si configurano ad alto impatto su tematiche di Sanità Pubblica, nel rispetto della promozione e protezione dei brand aziendali delle due istituzioni e dei professionisti dell’Università degli Studi di Brescia che vi operano in convenzione.
6) L’Azienda garantisce, attraverso il proprio Ufficio Comunicazione, il supporto al personale universitario in convenzione con essa, nella gestione dei rapporti con i media, curando i collegamenti con gli organi di informazione e assicurando il miglior grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni.
7) Le Parti concordano che qualora i singoli professionisti concedano o divulghino, in forma autonoma, interviste o informazioni ai media nelle loro varie forme, le stesse sono da considerare espresse a titolo personale, senza rappresentare la posizione ufficiale dell’Azienda e dell’Università degli Studi di Brescia sull’argomento e si assumono la piena responsabilità di quanto dichiarato o diffuso e dell’eventuale danno provocato alla reputazione dell’Azienda e dell’Università degli Studi di Brescia.
Art. 44 – Rischi corruttivi e Trasparenza
1) Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi P.I.A.O. – Sezione 2.3 ‘Rischi corruttivi e Trasparenza’ -, nonché dei rispettivi Codici di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei Documenti sopra indicati, consultabili sui rispettivi profili web, sono parte integrante della Convenzione stessa.
2) Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt.14 e 15 del D.Lgs. n.33/2013, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente gli incarichi.
3) Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.41 del citato D.Lgs. n.33/2013, riguardanti i titolari presso le aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici, di dirigente sanitario, sono di competenza dell’Azienda.
4) Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
5) Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Art. 45 - Validità della convenzione
1) La presente Convezione decorre dal 15 dicembre 2023 ed avrà la durata di tre anni con scadenza il 14 dicembre 2026, fatte salve eventuali differenti disposizioni in materia.
2) Eventuali modifiche del testo convenzionale potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell’attuale testo.
3) Parimenti, tutti gli allegati sono suscettibili di aggiornamento in corso di convenzione, previa intesa fra le Parti, con scambio di corrispondenza, anche in relazione alle possibili variazioni organizzative e logistiche.
4) La presente convenzione potrà essere rinnovata con accordo tra le Parti.
5) L’eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, alla convenzione dovrà essere comunicata all’altra parte con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla naturale data di scadenza dell’accordo. La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l’invio di nota PEC.
Art. 46 – Oneri e registrazione
1) Il presente Accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo.
2) Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’Azienda convenzionata ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.
3) L’Università degli Studi di Brescia, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all’Azienda convenzionata, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
4) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.
Art. 47 – Disposizioni finali e foro competente
1) L’eventuale mancata consultazione del Rettore, laddove prevista nel presente testo convenzionale, comporta l’invalidità dell’atto cui sia riferita.
2) Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali; in caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia,
Per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA IL RETTORE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
X.xx digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05
Signature Not Verified
Firmato digitalmente da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Data: 21.12.2023 12:32:53 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/0177371017
Per l’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
X.xx digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05
Firmato da:
XXXXXXX XXXXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 25-08-2021 09:57:10 a: 25-08-2024 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 22-12-2023 10:57:47
Approvo il documento
ALLEGATO 1
Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Medicina e Chirurgia Odontoiatria e protesi dentaria Farmacia
Corsi di Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche e Ostetriche Scienze Motorie
ALLEGATO 2
Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie (Professionalizzanti)
Dietistica
Educazione professionale Fisioterapia
Igiene dentale Infermieristica Ostetricia
Tecnica della riabilitazione psichiatrica Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
ALLEGATO 3
Scuole di Specializzazione
NOME SCUOLA | DIPARTIMENTO |
ACCESSO LAUREA NON MEDICA | |
Farmacologia e Tossicologia Clinica | Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale |
Microbiologia e Virologia | |
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | |
ACCESSO LAUREA MEDICA | |
Anatomia Patologica | Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale |
Microbiologia e Virologia | |
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | |
Allergologia e Immunologia Clinica | Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali |
Cardiochirurgia | |
Chirurgia Generale | |
Chirurgia Vascolare | |
Chirurgia Pediatrica | |
Dermatologia e Venereologia | |
Ematologia | |
Endocrinologia e malattie del metabolismo | |
Geriatria | |
Ginecologia e Ostetricia | |
Malattie Infettive e Tropicali | |
Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico | |
Medicina d'Emergenza-Urgenza | |
Medicina Interna | |
Neurologia | |
Neuropsichiatria Infantile | |
Pediatria | |
Psichiatria | |
Reumatologia | |
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore | Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica |
Igiene e Medicina Preventiva |
Malattie dell'Apparato Cardiovascolare | |
Medicina del Lavoro | |
Medicina Legale | |
Medicina e Cure Palliative | |
Medicina Nucleare | |
Nefrologia | |
Neurochirurgia | |
Oftalmologia | |
Oncologia Medica | |
Ortopedia e Traumatologia | |
Otorinolaringoiatria | |
Radiodiagnostica | |
Radioterapia | |
Urologia | |
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA ODONTOIATRICA | |
Chirurgia Orale | Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica |
Odontoiatria Pediatrica | |
Ortognatodonzia |
ALLEGATO 4
Centri di Ricerca
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
Centro di Ricerca Universitario sui tumori eredo-familiari dell’ovaio e della mammella “E.S.A.”
Centro di Ricerca Universitario “Centro per la Salute del Cervello – Brain Health Centre”
Centro di Studio per la Diagnosi e la Cura delle Neoplasie Endocrine e delle Malattie della Tiroide (NET)
Centro per l’assistenza Intensiva di Bambini Trapiantati “Xxxxx e Xxxx Xxxxxxxx”
Centro per lo Studio delle Immunodeficienze “Xxxxx di Xxxxxxx”
Centro Studi Diagnosi e Cura dell’ipertensione Arteriosa del Rischio Cardiovascolare (IARC)
Centro Universitario di Studio e Ricerca sulla Salute sulla Donna “Xxxxxxx Xxxxx”
Centro Universitario Interdipartimentale per lo Studio delle Intolleranze Alimentari, delle Malattie Infiammatorie Intestinali, e della loro Relazione con la Nutrizione
Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica
Centro (CEST-EC) per lo studio e il trattamento dello scompenso cardiaco DSMC - Centro di Studio e ricerca di Bioetica
DSMC - Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica in Traumatologia, Chirurgia della Mano e
Ortopedia (RITMO) “Xxxxxxx Xxxxxxxx”
DSMC - Centro di Ricerca Universitario “Xxxxxxxxxx Xxxx” sull’outcome a Lungo Termine nei Pazienti che Sopravvivono alla Malattia Critica (LOTO)
DSMC - Centro per lo Studio della Radioterapia guidata dalle Immagini e dai Biomarkers (BIO-RT)
Osservatori
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
Osservatorio per lo studio, la prevenzione e la cura delle patologie epatiche di interesse chirurgico Osservatorio per lo studio delle malattie cardio-respiratorie e dei deficit cognitivi in età pediatrica Osservatorio tutela della gravidanza e prevenzione delle patologie perinatali
Osservatorio disturbi psichiatrici e malattie neuro-generative
ALLEGATO 6
a) le Strutture Complesse - SC - a direzione universitaria convenzionate, ai sensi della presente Convenzione, sono quelle di seguito elencate con a fianco indicato il relativo insegnamento:
STRUTTURE COMPLESSE | INSEGNAMENTO nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia | |||||
1 | Anatomia patologica * | Anatomia patologica | ||||
2 | Anestesia e rianimatorio * | rianimazione | ad | indirizzo | Anestesiologia | |
3 | Cardiologia * | Cardiologia | ||||
4 | Cardiochirurgia*/** | Cardiochirurgia | ||||
5 | Chirurgia Vascolare* | Chirurgia vascolare | ||||
6 | Chirurgia Generale 3 * | Clinica chirurgica, Chirurgia Generale, Semeiotica Chirurgica, Chirurgia d’urgenza, Endocrino-chirurgia | ||||
7 | Chirurgia pediatrica* | Chirurgia pediatrica | ||||
8 | Cure Palliative e ADI* | Cure Palliative | ||||
9 | Dermatologia*/** | Dermatologia | ||||
10 | Genetica Clinica | Genetica Medica | ||||
11 | Laboratorio microbiologia e virologia * | Microbiologia, Virologia, Parassitologia, Micologia | ||||
12 | Malattie infettive * | Malattie infettive, Parassitologia | ||||
13 | Medicina del Lavoro, Igiene e Tossicologia e Prevenzione Occupazionale * | Medicina del Lavoro | ||||
14 | Geriatria * | Geriatria | ||||
15 | Medicina Generale 2 * | Clinica Medica e Terapia Medica, Medicina Interna, Semeiotica Medica, Medicina d’urgenza, Endocrinologia, Pneumologia | ||||
16 | Medicina Generale ad indirizzo territoriale e cure Sub-Acute * | Medicina Interna | ||||
17 | Medicina Legale * | Medicina Legale e delle assicurazioni e Bioetica Clinica | ||||
18 | Medicina Nucleare * | Medicina Nucleare | ||||
19 | Nefrologia * | Nefrologia | ||||
20 | Neurochirurgia * | Neurochirurgia | ||||
21 | Neurologia * | Neurologia e Riabilitazione neurologica | ||||
22 | Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza */** | Neuropsichiatria Infantile | ||||
23 | Oculistica * | Oculistica | ||||
24 | Odontostomatologia * | Odontoiatria, Malformazioni maxillo- facciali, Microbiologia orale e carie dentaria | ||||
25 | Oncologia */** | Oncologia Clinica | ||||
26 | Ortopedia e Ortopedica * | Traumatologia | – | Clinica | Ortopedia |
27 | Ostetricia e Ginecologia * | Ginecologia e Ostetricia |
28 | Otorinolaringoiatria * | Otorinolaringoiatria, Audiologia |
29 | Pediatria * | Pediatria |
30 | Psichiatria Brescia (22) * | Psichiatria |
31 | Radiologia Diagnostica 2 * | Radiodiagnostica e Radiologia interventistica |
32 | Radioterapia * | Radioterapia |
33 | Reumatologia e Immunologia clinica * | Reumatologia |
34 | Urologia * | Urologia, Fisiopatologia dell’apparato urinario |
b) le Strutture Complesse temporaneamente clinicizzate, con conferimenti di direzione ad personam per intervenuti accordi tra Azienda e Università, sono quelle di seguito richiamate:
STRUTTURE COMPLESSE | INSEGNAMENTO nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia | |
35 | Diagnostica per immagini - Neuroradiologia | Neuroradiologia |
c) per quanto non convenzionate, sono attualmente affidate alla direzione universitaria funzioni temporanee di direzione delle strutture complesse di seguito richiamate – in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali:
STRUTTURE COMPLESSE | INSEGNAMENTO nel Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia |
Gastroenterologia ed Epatologia – endoscopia digestiva | Gastroenterologia |
Anestesia e rianimazione ad indirizzo neurorianimatorio | Anestesiologia |
* Strutture Complesse sede di Scuola di Specializzazione
**Strutture Complesse con titolarità ad personam a seguito di procedura concorsuale NOTA:
- in corsivo minuscolo altri insegnamenti svolti da altri docenti convenzionati della stessa Struttura Complessa che non svolgono funzioni di Responsabile di Struttura Complessa o analoghe
- la tabella riporta solo gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale di Medicina e Chirurgia
ALLEGATO 7
PERSONALE CONVENZIONATO - DIRIGENZA MEDICA - AL 01/12/2023
COGNOME | NOME | QUALIFICA UNIVERSITARIA | UNITA' OPERATIVA DI AFFERENZA | |
1 | Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx | Prof. Associato | Medicina Generale 2 |
2 | Xxxxx | Xxxxxxxx | Ricercatore Tempo Determinato | Cardiologia |
3 | Xxxxxx | Xxxxxxxx | Prof. Associato | Medicina Nucleare |
4 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Prof. Associato | Nefrologia |
5 | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Chirurgia Pediatrica |
6 | Xxxxxxxx | Xxxxx | Prof. Associato | Reumatologia e Immunologia Clinica |
7 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Prof. Ordinario | Pediatria |
8 | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | Prof. Associato | Odontostomatologia |
9 | Xxxxxxx | Prof. Associato | U.O. Psichiatria Brescia (22) | |
10 | Xxxxxxx | Prof. Associato | Cardiochirurgia | |
11 | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Oncologia |
12 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxx. Ordinario | Medicina Nucleare |
13 | Xxxxxxxxx | Xxxx | Prof. Associato | Chirurgia Vascolare |
14 | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Ricercatore Tempo Determinato | Anestesia e Rianimazione a Indirizzo Rianimatorio |
15 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Chirurgia Vascolare |
16 | Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx | Radiologia ad indirizzo pediatrico |
17 | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Odontostomatologia |
18 | Xxxxxxxx | Prof. Associato | Laboratorio Microbiologia e Virologia | |
19 | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Prof. Associato | Radiologia Diagnostica 2 |
20 | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Associato | Neurologia |
21 | Buglione di Monale e Xxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Radioterapia |
22 | Calzavara Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Prof. Ordinario | Dermatologia |
23 | Xxxxxxxx | Xxxxx | Prof. Ordinario | Endocrinologia |
24 | Xxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Laboratorio Microbiologia e Virologia |
25 | Xxxxxxx | Prof. Associato | Chirurgia Generale 3 | |
26 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Prof. Ordinario | Medicina Xxx.xx ind.terr.e cure Sub-Acute |
27 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Prof. Ordinario | Malattie Infettive |
28 | Cattalini | Marco | Prof. Associato | Pediatria |
29 | Xxxxx | Xxxxxxx | Prof. Associato | Chirurgia Vascolare |
30 | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Prof. Associato | Cure Palliative e ADI |
31 | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Associato | Chirurgia Generale 3 |
32 | Xxxxx | Xxxxxxxx | Prof. Associato | Medicina Legale |
33 | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Neurochirurgia |
34 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Oncologia |
35 | Xxxxxx | Prof. Associato | Cardiologia | |
36 | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxx. Associato | Odontostomatologia |
37 | De Ciuceis | Carolina | Prof. Associato | Medicina Generale 2 |
38 | De Xxxxx | Xxxxxxxx | Prof. Ordinario | Medicina del Lavoro Igiene Toss.e Prev.Oc |
39 | Deste | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | U.O. Psichiatria Brescia (22) |
40 | Xxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Medicina Nucleare |
Aspettativa
Aspettativa
Aspettativa
Incarico di Programma
41 | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Pediatria |
42 | Di Xxxxx | Xxxxxxx | Ricercatore Tempo Determinato | Cardiochirurgia |
43 | Di Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Cardiologia |
44 | Xxxxxx | Xxxxxx | Prof. Ordinario | Radiologia Diagnostica 2 |
45 | Xxxxx | Xxxxx | Prof. Ordinario | Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza |
46 | Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Ostetricia e Ginecologia |
47 | Xxxxxxx | Xxxx | Prof. Associato | Ostetricia e Ginecologia |
48 | Xxxxxxx | Prof. Associato | Laboratorio Microbiologia e Virologia | |
49 | Xxxx | Xxxxxxxx | Prof. Associato | Malattie Infettive |
50 | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | Prof. Ordinario | Neurochirurgia |
51 | Xxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx | Collaboratore tecnico - X0 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |
00 | Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxx | Prof. Ordinario | Reumatologia e Immunologia Clinica |
53 | Xxxxx | Xxxxxxx | Ricercatore Tempo Determinato | Reumatologia e Immunologia Clinica |
54 | Xxxxx | Xxxxxxx | Prof. Associato | Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza |
55 | Garrafa | Emirena | Ricercatore | Laboratorio Microbiologia e Virologia |
56 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Diagnostica per Immagini - Neuroradiologia |
57 | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Servizio Comunicazione e Marketing |
58 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Oncologia |
59 | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Radioterapia |
60 | Xxxx | Xxxxxxx | Prof. Associato | Genetica Clinica |
61 | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx | Odontostomatologia |
62 | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Oncologia |
63 | Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Prof. Ordinario | Anestesia e Rianimazione a Indirizzo Rianimatorio |
64 | Lodi Xxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx | Reumatologia e Immunologia Clinica |
65 | Xxxxxxx | Xxxxx | Ricercatore Tempo Determinato | Anatomia Patologica |
66 | Xxxxxxxx | Xxxxx | Prof. Associato | Cardiologia |
67 | Lougaris | Prof. Associato | Pediatria | |
68 | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Radioterapia | |
69 | Xxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Malattie Infettive |
70 | Xxxxxxxx | Prof. Associato | Trapianto Midollo Adulti | |
71 | Xxxxxxxx | Prof. Ordinario | Odontostomatologia | |
72 | Xxxxxxxxx | Prof. Associato | Geriatria | |
73 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Prof. Associato | Otorinolaringoiatria |
74 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Malattie Infettive |
75 | Xxxxx | Xxxxx | Ricercatore | Odontostomatologia |
76 | Xxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Nefrologia |
77 | Xxxxx | Xxxxx | Prof. Ordinario | Cardiologia |
78 | Milano | Xxxxxxxx | Xxxx. Ordinario | Ortopedia e Traumatologia - Clinica Ortopedica |
79 | Xxxxxxx | Xxxxx | Prof. Associato | Gastroenterologia e Epatologia – Endoscopia Digestiva |
80 | Xxxxxxxx | Xxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Neuropsichiatria Infantile |
81 | Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Neurologia |
82 | Muiesan | Marialorenza | Prof. Ordinario | Medicina Generale 2 |
83 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Cardiochirurgia |
84 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Oculistica |
85 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Prof. Ordinario | Chirurgia Generale 3 |
86 | Xxxxxx | Xxxxxx | Prof. Associato | Cardiologia |
87 | Xxxxxxx | Xxxxxx | Prof. Ordinario | Ostetricia e Ginecologia |
88 | Xxxxxxxx | Xxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Neurochirurgia |
89 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Prof. Ordinario | Neurologia |
90 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Odontostomatologia |
91 | Xxxxxxxxxx | Xxxxx | Ricercatore Tempo Determinato | Ortopedia e Traumatologia - Clinica Ortopedica |
92 | Xxxxxxx | Prof. Associato | Neurologia | |
93 | Xxxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Reumatologia e Immunologia Clinica |
94 | Piazza | Xxxxxx | Prof. Ordinario | Otorinolaringoiatria |
95 | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Neurologia | |
96 | Xxxx | Prof. Associato | Pneumologia | |
97 | Xxxxxx | Xxxxxx | Ricercatore Tempo Determinato | Endocrinologia |
98 | Xxxx | Prof. Associato | Anestesia e Rianimazione a Indirizzo Rianimatorio | |
99 | Portolani | Prof. Ordinario | Chirurgia Generale 3 | |
100 | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | Prof. Associato | Ostetricia e Ginecologia |
101 | Xxxxxx Xxxxxx | Prof. Associato | Malattie Infettive | |
102 | Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Chirurgia Generale 3 |
103 | Xxxxxxxxx | Xxxxx | Prof. Associato | Radiologia Diagnostica 2 |
104 | Xxxxxx | Prof. Associato | Anestesia e Rianimazione a Indirizzo Rianimatorio | |
105 | Redaelli de Xxxxx | Prof. Associato | Otorinolaringoiatria a indirizzo pediatrico | |
106 | Xxxxx | Prof. Associato | Gastroenterologia e Epatologia – Endoscopia Digestiva | |
107 | Xxxxxx | Xxxx | Prof. Associato | Oculistica |
108 | Xxxxx | Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Dermatologia |
109 | Xxxxxxx | Prof. Associato | Neurologia | |
110 | Xxxxx | Prof. Ordinario | Trapianto Midollo Adulti | |
111 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Ortopedia e Traumatologia - Clinica Ortopedica |
112 | Xxxxxxxxxx | Prof. Associato | Odontostomatologia | |
113 | Xxxxxxxx | Prof. Ordinario | Medicina Generale 2 | |
114 | Xxxxxxxx | Xxxx. Ordinario | Oculistica | |
115 | Suardi | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Prof. Associato | Urologia |
116 | Xxxxxxx | Prof. Ordinario | Chirurgia Generale 3 | |
117 | Xxxxx | Prof. Associato | Odontostomatologia | |
118 | Xxxxxxx | Prof. Associato | U.O. Psichiatria Brescia (22) | |
119 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Radioterapia | |
120 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | U.O. Psichiatria Brescia (22) | |
121 | Xxxxxxxxx | Prof. Associato | Dermatologia | |
122 | Xxxxx | Prof. Ordinario | Anatomia Patologica | |
123 | Xxxxxxxxxx | Prof. Ordinario | Medicina Legale | |
124 | Xxxxxxxx | Prof. Associato | Odontostomatologia | |
125 | Vita | Xxxx. Ordinario | U.O. Psichiatria Brescia (22) | |
126 | Xxxxxxxx | Prof. Associato | Cardiologia | |
127 | Xxxxxx | Xxxxxxxxxxx | Nefrologia | |
128 | Xxxxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx Tempo Determinato | Geriatria |
Aspettativa
Aspettativa
Incarico di Programma
PERSONALE CONVENZIONATO - DIRIGENZA NON MEDICA - AL 01/12/2023
COGNOME | QUALIFICA UNIVERSITARIA | QUALIFICA OSPEDALIERA | UNITA' OPERATIVA DI AFFERENZA | |
1 | XXXXXXXXX XXXXX | RICERCATORE | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Anatomia Patologica |
2 | XXXXXXX XXXXXXXXX | D4 | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Centrale Analisi Chimico-Cliniche |
3 | BIASIOTTO XXXXXXX | PROF. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Ultraspecialistico - Istituto Nocivelli |
4 | XXXXXXXXX XXXXXXX | XXXX. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Ultraspecialistico - Istituto Nocivelli |
5 | XXXXXXX XXXXXXXXXX | PROF. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Servizio comunicazione e Marketing |
6 | XXXXXX XXXXXXXX | RICERCATORE | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Servizio Comunicazione e Marketing |
7 | DE XXXXXXXXX Xxxxx XXXXXXX | PROF. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Microbiologia e Virologia |
8 | XXXXXXXXXX XXXXXX | XXXX.ORDINARIO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Microbiologia e Virologia |
9 | XXXXXXXX XXXXXX | PROF. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Microbiologia e Virologia |
10 | XXXXXXX XXXXXX | PROF. ASSOCIATO | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Anatomia Patologica |
11 | XXXX XXXXX | D1 | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Medicina Xxx.xx ind.terr.e cure Sub-Acute |
12 | XXXXX XXXXX | XXXX. ASSOCIATO | DIRIGENTE ASSIST. INFERMIERISTICHE | Medicina Legale |
13 | XXXXXX XXXXX | D4 | DIRIGENTE ANALISTA | Laboratorio Microbiologia e Virologia |
14 | RAVAGGI ANTONELLA | D5 | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Ostetricia e Ginecologia |
15 | XXXXXXX XXXXXXXX | D4 | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Medicina del Lavoro Igiene Toss.e Prev.Oc |
16 | XXXXXXX XXXXXXXX | RICERCATORE | DIRIGENTE NON MEDICO - BIOLOGO | Laboratorio Centrale Analisi Chimico-Cliniche |
ALLEGATO 8
PERSONALE CONVENZIONATO CON IL COMPARTO SSN AL 01/12/2023
n. | nominativo | qualifica universitaria | qualifica ospedaliera | unità operativa |
1 | XXXXXXX X. XXXXXX | C3 | C4 | Pediatria |
2 | XXXXX XXXXX | D2 | DS3 | Anatomia Patologica |
3 | XXXXXXX XXXXXXX | D2 | DS3 | Pneumologia |
4 | XXXXXXXXX XXXXXXX | C5 | D6 | Reumatologia e Ummunologia Clinica |
5 | PALAZZO XXXXXXX | C3 | D4 | Medicina Legale |
6 | XXXXXXX XXXXXXXX | C1 | D2 | Pneumologia |
7 | SCUNDI EROS | C5 | D5 | Urologia |
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NON CONVENZIONATO AL 01/12/2023 ALLEGATO 9
COGNOME | NOME | Sede di Servizio c/o Spedali Civili | SEDE | ANNOTAZIONI | |
1 | XXXXXXX | Xxxxxxxxx | Sezione di Microbiologia | DMMT-Sez.Amm.Microbiologia-Europa | |
2 | XXXX | Xxxxxxxx | Xxxxxxx di Microbiologia | DMMT-Sez.Tecn.Microbiologia-Europa | |
3 | XXXXX | Xxxxxxxxx | XX^ Anatomia Patologica | DMMT-Sezione Amministrativa Anatomia Patologica | |
4 | XXXXXXXX | Xxxxxxx | U.O. Nefrologia | DSMC Sezione tecnica Scienze Radiologiche e mediche | |
5 | XXXXXX | Xxxx | U.O. Medicina Legale | DSMC Sezione Amministrativa Sanità Pubblica e Scienze Umane | 50% orario di servizio |
6 | CORTELLINI | Venusia | U.O. Medicina Legale | DSMC Sezione Amministrativa Sanità Pubblica e Scienze Umane | |
7 | LO GIUDICE | Xxxxx | U.O. Medicina del Lavoro | DSMC Sezione Amministrativa Sanità Pubblica e Scienze Umane | |
8 | XXXXX | Xxxxxx | U.O. Medicina del Lavoro | DSMC Sezione Tecnica Sanità Pubblica e Scienze Umane | |
10 | XXXXXXXX | Xxxxxxxxxx | U.O. Cardiologia | DSMC Sezione Amministrativa Scienze Radiologiche e Mediche | |
11 | XXXXXXXX | Xxxx | U.O. Oncologia | DSMC Sezione Amministrativa Scienze Radiologiche e Mediche | |
12 | XXXXXXX | Xxxxxxxx | U.O. Urologia | DSMC Sezione Amministrativa Specialità Chirurgiche | |
13 | XXXXXXXXX | Xxxxxx | U.O. Otorinolaringoiatria | DSMC Sezione Amministrativa Specialità Chirurgiche | |
14 | XXXXX | Xxxxxxx | Clinica Odontoiatrica | DSMC Sezione Amministrativa Specialità Chirurgiche | |
15 | XXXXXX | Xxxxxxxxx | U.O. Nefrologia | DSMC Sezione Amministrativa Scienze Radiologiche e Mediche | |
16 | XXXXXX | Xxxxxxx Xxxx | U.O. Radiodiagnostica | DSMC Sezione Amministrativa Scienze Radiologiche e Mediche | |
9 | XXXXX | Xxxxxxxxx | U.O. Oculistica | DSMC Polo Amministrativo Scienze Radiologiche e mediche-Specialità Chirurgiche | |
17 | XXXXXX | Xxxxxxx | U.O. Radioterapia | DSMC Polo Amministrativo Scienze Radiologiche e mediche-Specialità Chirurgiche | |
18 | DE XXXXXXX | Xxxxx | U.O. Anestesia e Rianimazione 2 | DSMC Polo Amministrativo Scienze Radiologiche e mediche-Specialità Chirurgiche | |
19 | XXXXXX | Xxxxxx | U.O. II^ Ortopedia | DSMC Sezione Amministrativa Specialità Chirurgiche | |
20 | XXXXXXX | Xxxxxxx | Divisione II^ Medicina | DSCS-Sezione Tecnica Medicina Interna e Specialità Cliniche | |
21 | XXXXXXX | Xxxxxx | Divisione II^ Medicina | DSCS-Sezione Amministrativa Medicina Interna Specialità Cliniche | |
22 | XXXXXXXX | Xxxxx | Divisione II^ Medicina | DSCS-Sezione Amministrativa Medicina Interna Specialità Cliniche | |
23 | XXXXXX | Xxxxxxxxx | Divisione II^ Medicina | DSCS-Sezione Tecnica Medicina Interna e Specialità Cliniche | |
24 | XXXXXXX | Xxxxxx | Cattedra Malattie Infettive | DSCS-Polo Amministrativo Psichiatria e Pediatria | |
25 | XXXXXXX | Xxxxxxxxx | Clinica Psichiatrica | DSCS-Polo Amministrativo Psichiatria e Pediatria | |
26 | XXXXXX | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | Divisione III^ Chirurgia | DSCS-Polo Amministrativo Chirurgia e Neurologia | |
27 | CENTO | Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Divisione III^ Chirurgia | DSCS-Polo Amministrativo Chirurgia e Neurologia | |
28 | XXXXXXXXXX | Xxxxxxxx | Divisione II^ Neurologia | DSCS-Polo Amministrativo Chirurgia e Neurologia | |
29 | XXXXXX | Xxxxx | U.O. Cardiochirurgia | DSCS-Polo Tecnico Chirurgia e Neurologia | |
30 | XXXXXX | Xxxxx | Xxxxxxx Ostetrico-Ginecologica | DSCS-Sezione Amministrativa Materno-Infantile | |
31 | XXXXXXX | Xxxxxxx | Laboratorio Nocivelli | DSCS-Sezione Tecnica Materno-Infantile | |
32 | XXXXXXXXX | Xxxxxxxxxx | U.O. Medicina Generale 2 | DSCS-Sezione Tecnica Medicina Interna e Specialità Cliniche |
TABELLA DI CONFRONTO TRATTAMENTO ECONOMICO Allegato 10
Posizione Universitaria: Posizione Ospedaliera:
Dipendente | ||
voci retributive ospedaliero | nota | valori |
Università | ||
voci retributive universitario | nota | valori |
Stipendio Base valore da CCNL vigente Retr. Lorda
RIA ove spettante valore spettante
Ind. Vacanza Contrattuale eventualmente spettante valore da CCNL vigente Classi e scatti
Specificità Medica valore da CCNL vigente ASS. AGG.
Indennità DIR.DIP. ove spettante valore da CCNL vigente I.I.S. Indennità S.C. ove spettante valore da CCNL vigente
Retr. Posizione Fissa valore da CCNL vigente
Retr. Posizione Variabile valore da CCNL vigente e contrattazione decentrata
A
B
TOTALE MENSILE TOTALE MENSILE
C = A - B
differenziale mensile aggiuntivo
Indennità di Esclusività S.C. ove spettante valore da CCNL vigente Indennità di Esclusività S.C. valore da CCNL vigente Indennità di Risultato valore da cotrattazione decentrata
0,00
differenza annua
TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO | 0,00 |
TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO | 0,00 |
ALLEGATO 12
Protocollo per la disciplina della proprietà intellettuale
1. Salvo diverse determinazioni, Azienda e Università concordano di gestire in contitolarità i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento di proprietà intellettuale a loro spettanti in base alle norme di legge o ai regolamenti interni sui risultati delle attività di ricerca, oggetto del presente Accordo. Il regime è quello della comproprietà in proporzione al contributo di ciascuna parte da determinarsi tenendo conto dell’effettivo contributo scientifico apportato ai risultati dalle rispettive unità di personale. Qualora non fosse possibile determinare il contributo di ciascuna parte, il regime è quello della comproprietà in pari quota. Per ciascun titolo di proprietà intellettuale generato da attività congiunta, le Parti provvederanno a sottoscrivere un accordo di gestione congiunta.
2. Ad esclusione dell'eventuale remunerazione prevista a vantaggio dei singoli inventori, Azienda e Università condividono i proventi derivanti dall'eventuale valorizzazione economica dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente comma, in ragione della quota di comproprietà così come ivi individuata, al netto dei costi come sostenuti da ciascuna Parte compresi quelli definiti al successivo comma 3.
3. Azienda e Università condividono i costi relativi alla attribuzione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale in ragione della quota di comproprietà così come individuata nel precedente comma 1.
4. Salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le Parti, la gestione amministrativa delle procedure di supporto per le attività di sviluppo della ricerca è in capo all'Università con contabilizzazione dei relativi costi. Resta inteso che ciascuna Parte provvederà direttamente alla remunerazione del proprio personale avente diritto a ricevere parte dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, secondo quanto previsto dalle norme di legge o dai rispettivi regolamenti interni.
ALLEGATO 13
Protocollo trattamento dati personali
1- Disciplina del trattamento dei dati personali delle Parti
1) Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte, comprensivi anche dei dati inerenti al personale che sarà impiegato per l’esecuzione della presente Convenzione, sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea (in tal caso, adeguatamente informando l’altra parte) qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
2 – Disciplina del trattamento dei dati personali di terzi nell’ambito della collaborazione per attività
formative e di tirocinio
1) Con riferimento al trattamento dei dati personali di terzi relativi alla gestione delle attività formative e di tirocinio di cui alla presente Convenzione, le Parti si qualificano quali Contitolari del trattamento, e pertanto si impegnano a trattare i dati personali degli interessati e ad osservare gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in conformità a quanto disposto all’art. 26 GDPR e secondo quanto statuito nel relativo accordo di Contitolarità di cui all’All. 8
2) Qualora le strutture e le risorse a disposizione dell’Azienda non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative e di tirocinio necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti per i corsi di studio, l’Azienda nominerà Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 gli ulteriori Enti convenzionati che metteranno a disposizione le loro risorse per il raggiungimento delle finalità prefissate.
3 Disciplina del trattamento dei dati personali di terzi nell’ambito della collaborazione per attività di
ricerca scientifica e sperimentazione clinica
1) Nel caso in cui, ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, le Parti collaboreranno per attività di ricerca scientifica e sperimentazione clinica, relativamente al trattamento dei dati personali si applicherà la seguente disciplina:
a) Nel caso in cui, nell’ambito della ricerca scientifica e sperimentazione clinica, l’Università rivestirà il ruolo di Promotore e l’Azienda quello di Centro di Sperimentazione, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE le Parti si qualificheranno come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo 1 n. 7) del GDPR, ciascuno relativamente agli ambiti e alle attività di propria competenza. Pertanto, ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese, nell’ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del
trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati nel corso delle attività di ricerca, che operino sotto la loro autorità, ai sensi del GDPR e della normativa vigente.
Nell’esecuzione delle attività relative alla ricerca scientifica e sperimentazione clinica, le Parti si impegnano sin d’ora a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti (ad esempio: D.Lgs. 196/2016 e xx.xx.), con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni nonché degli eventuali regolamenti delle Parti stesse.
Per le finalità di ricerca scientifica e sperimentazione clinica saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: soggetti partecipanti alla sperimentazione; persone che operano per le Parti. Tali interessati saranno informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del GDPR. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del GDPR.
Nel caso in cui, per volontà del Promotore (o della Contract Research Organization, di seguito anche CRO, eventualmente nominata), si dovesse configurare la necessità di trasmettere dati personali in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, l’Università (o la CRO eventualmente nominata) si impegna a comunicare all’Azienda i Paesi nei quali i dati potranno essere comunicati al fine di poter idoneamente informare l’interessato. Al fine di rendere lecita la trasmissione l’Università e l’Azienda concordano che le prescrizioni normative di riferimento sono quelle previste dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 del Regolamento 679/2016/UE; quindi qualora la trasmissione avvenisse in Paesi nei confronti dei quali non sussistessero decisioni di adeguatezza della Commissione Europea (ex. articolo 45 del Regolamento 679/2016/UE) e non sussistessero le garanzie adeguate di cui all’articolo 46 del Regolamento 679/2016/UE, il trasferimento potrà essere effettuato solamente sulla base di apposito consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera a) del Regolamento 679/2016/UE. Nel caso in cui i dati vengano trasmessi in Paesi che non offrono lo stesso livello di tutela previsto dal Regolamento 679/2016/UE, l’Università (o la CRO eventualmente nominata) adotterà tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente e adeguata tutela dei dati personali.
Le Parti garantiscono sin d’ora che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità della ricerca scientifica e sperimentazione clinica rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento.
Lo Sperimentatore principale sarà individuato dall’Azienda quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell’art. 29 del GDPR e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice Privacy.
Lo Sperimentatore principale dovrà informare in modo chiaro e completo, prima che abbia inizio la Sperimentazione clinica (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali attraverso idonea informativa; in particolare il paziente dovrà inoltre essere
informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla documentazione relativa alla sperimentazione così come anche alla documentazione sanitaria originale del paziente, e che ad esse potranno anche eccedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, Monitor e Auditor.
Lo Sperimentatore principale dovrà altresì acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso oltre che alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, anche al trattamento dei dati. L’Azienda è responsabile della conservazione di tale documento.
Nell’ambito della Sperimentazione clinica, qualora una Parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 33 e 34 del GDPR.
Tutti i dati di persone fisiche (esclusi quelli dei pazienti sottoposti alla Sperimentazione clinica per i quali si applicano le prescrizioni dei paragrafi precedenti) afferenti all’Azienda o all’Università, verranno reciprocamente trattati dai due titolari del trattamento in conformità al Regolamento 679/2016/UE, al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante. Tali trattamenti verranno effettuati per le seguenti finalità:
a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
c) attività di ricerca e sperimentazione;
d) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
e) gestione del contenzioso;
f) finalità statistiche;
g) servizi di controllo interno.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui all’articolo 13
del regolamento 679/2016/UE.
Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a loro riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 679/2016/UE in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali.
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine della Sperimentazione clinica, della presente Convenzione e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.
b) Nel caso in cui, nell’ambito della ricerca scientifica e sperimentazione clinica, l’Azienda rivestirà il ruolo di Promotore e l’Università quello di fornitore di servizi esterno (ad esempio: per la elaborazione statistica, per analisi di laboratorio specifiche, etc.), in qualità di Titolare del trattamento l’Azienda attribuisce il ruolo di Responsabile esterno all’Università, come previsto dall’art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.
In tale veste, l’Università sarà tenuta all’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare all’adozione delle misure di sicurezza adeguate ed alla sottoscrizione dell’Atto di designazione a Responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel quale saranno indicati gli obblighi e le procedure alle quali l’Università dovrà attenersi nel corso del rapporto contrattuale.
c) Qualora la collaborazione tra le Parti nell’ambito della ricerca scientifica e della
sperimentazione clinica non dovesse rientrare nelle ipotesi individuate nei precedenti punti
1) e 2), le Parti si impegnano sin d’ora a sottoscrivere specifici accordi che disciplinino anche gli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali, in ogni caso nel rispetto ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti (ad esempio: D.Lgs. 196/2003 e xx.xx.), con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni nonché degli eventuali regolamenti delle Parti stesse.
d) Qualora nell’ambito della ricerca scientifica e della sperimentazione clinica dovessero essere
coinvolti ulteriori soggetti oltre alle Parti, dovrà esserne data reciproca informazione.
4 Disciplina del trattamento dei dati personali per la gestione del personale convenzionato Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte, relativi alla gestione del proprio personale
convenzionato, che sarà impiegato per l’esecuzione della presente Convenzione, sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di
essere informata sull’utilizzo dei predetti dati personali, funzionali alla stipula ed alla esecuzione
della presente Convenzione e del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti