LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO. 1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15/7/1966 n. 604, 20/5/1970, n. 300, 11/5/1990 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
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LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO. Articolo 192 - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO
(1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15/7/1966 15 luglio 1966 n. 604, 20/5/197020 maggio 1970, n. 300, 11/5/1990 11 maggio 1990 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
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LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO. 1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15/7/1966 15 luglio 1966 n. 604, 20/5/197020 maggio 1970, n. 300, 11/5/1990 11 maggio 1990 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
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LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO. 1) Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15/7/1966 15 luglio 1966, n. 604, 20/5/197020 maggio 1970, n. 300, 11/5/1990 11 maggio 1990, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
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