LAVORATORI STRANIERI Clausole campione

LAVORATORI STRANIERI. Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale). A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli artt. 147 e 159 del presente c.c.n.l. Al fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.
LAVORATORI STRANIERI. Al fine di favorire l’integrazione e di agevolare i ricongiungimenti familiari, è consentito ai lavoratori immigrati utilizzare cumulativamente le ferie, i rol ed i permessi loro spettanti, nonché anticipazioni del TFR, compatibilmente con le esigenze aziendali. Al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro le aziende forniranno tutte le informazioni riguardanti le norme sulla sicurezza del lavoro tradotte in più lingue.
LAVORATORI STRANIERI. Le Parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall’occupazione dei cittadini stra- nieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territo- riale, aziendale). Le Parti si impegnano altresì a promuovere l’accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le Parti si impegnano altresì a pro- muovere azioni concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti. Le parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi specifici in relazione al settore dell’Industria Turistica, finalizzati a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per il cui finanziamento sarà richiesto l’intervento del fondo di formazione continua per il settore terziario/servizi. Al fine di assistere i lavoratori stranieri nel disbrigo delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno, gli enti bilaterali territoriali del settore possono svolgere attività di assistenza verso i lavoratori stranieri di cui al presente articolo. Inoltre le parti affidano all’ente bilaterale il compito di predisporre la traduzione in lingua stra- niera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori che sarà predisposto dalle parti stesse.
LAVORATORI STRANIERI. XVII Art. 46 Bis, RIPOSI ANNUI (Operai) Allegato 17 XVIII Art. 95 PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE (Impiegati) XIX Art. 41 DECORRENZA E DURATA XX AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO Letto, confermato e sottoscritto ANCPL LEGACOOP FENEAL U.I.L. FEDERLAVORO E SERVIZI F.I.L.C.A.-C.I.S.L. CONFCOOPERATIVE PSL AGCI FILLEA – C.G.I.L.
LAVORATORI STRANIERI. Nella programmazione delle ferie le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi Paesi di origine.
LAVORATORI STRANIERI. Le parti, preso atto del crescente rilievo nel settore dell'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale). A tale proposito, si richiamano le disposizioni previste dagli articoli 146 e 158 del presente C.C.N.L. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo V - Congedi, diritto allo studio, aspettative — Al fine di agevolare l'esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, verrà favorita la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro - Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro - Capo V - Congedi, diritto allo studio, aspettative —
LAVORATORI STRANIERI. Le Parti prendono atto dell’importanza e del ruolo che stanno acquisendo i lavoratori di cittadinanza non italiana e concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione professionale. A tal fine vengono riconosciuti i medesimi permessi stabiliti per il diritto allo studio, con i limiti e le modalità di cui al presente CCNL, anche per i lavoratori stranieri che intendano partecipare a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici. Qualora il lavoratore straniero abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo rispetto a quello stabilito nel presente CCNL, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, nei limiti previsti dalla legge.
LAVORATORI STRANIERI. Le Aziende, in caso di assunzione di lavoratori stranieri di cui alla legge n. 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazione, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma di formazione aziendale ed in collegamento con le Regioni e/o con gli altri Enti Pubblici istituzionalmente preposti, perché gli organi competenti promuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori occupati nell'Azienda per i quali ciò risulti necessario. Restano, infine, confermate le condizioni di miglior favore derivanti da accordi/contratti collettivi di livello nazionale riguardanti gli effetti economici dell’aspettativa o del congedo nelle diverse ipotesi regolate dal presente Protocollo. L'Osservatorio Nazionale del Settore Elettrico è la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi individuati dal comma 3 dell'art.2 del Ceni 24.7 .2001. L'Osservatorio è composto da 6 a 9 membri effettivi in rappresentanza delle parti Imprenditoriali stipulanti il Ceni del 24 luglio 2001 e da 6 a 9 membri effettivi in rappresentanza delle organizzazioni sindacali nazionali del settore elettrico (Fnle/Cgil, Flaei/Cisl, Uilcem/Uil). Ai lavori dell'Osservatorio potranno partecipare quali invitati, 3 rappresentanti delle Confederazioni cui aderiscono le Associazioni Imprenditoriali e le Aziende del settore e 3 rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori cui aderiscono i sindacati nazionali del settore elettrico. L'Osservatorio si potrà, altresì, avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di altri rappresentanti delle Associazioni, Aziende ed Organizzazioni sindacali di categoria di cui sopra e di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dai membri effettivi. Gli esperti potranno approfondire particolari e significativi argomenti congiuntamente indicati dalle parti. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le parti valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti nazionali e comunitari disponibili. Le riunioni dell'Osservatorio Nazionale avverranno presso le sedi di volta in volta indicate dalle parti imprenditoriali, le quali forniranno i necessari servizi di segreteria. Le attività, i dati e le informazioni prodotte dall'Osservatorio nazionale di settore rappresenteranno, sotto forma di orientamenti e di indicazioni, una base documentale comune e condivisa, util...
LAVORATORI STRANIERI. Art. 63 (Lavoratori stranieri)
LAVORATORI STRANIERI. L’espositore straniero deve adempiere all’obbligo di notifica per lavoratori esteri (impiegati durante la fiera, il montaggio e lo smontaggio) almeno 8 giorni prima dell’inizio dell’attività, gratuitamente contattando Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro. La Direzione non puo’prender- si carico di effettuare tale notifica per conto del datore di lavoro estero o prestatore di lavoro indipendente presente in Fiera e si dichiara non responsabile delle informazioni inserite dall’espositore. 28.MODIFICHE DEL REGOLAMENTO Promax Comunication SA si riserva di stabilire, anche in deroga al pre- sente Regolamento, norme e disposizioni giudicate opportune per me- glio gestire l’esposizione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equivialente al presente Regolamento e hanno perciò ta- le carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento, Promax Comunication SA si riserva anche il provvedimento di chiusura dei posteggi. In tale eventualità, l’xxxxxxxx- re non ha diritto a rimborsi o indennizzi di nessun titolo.