Limiti spaziali e temporali Clausole campione

Limiti spaziali e temporali. L’assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali assicurati, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi e/o tra luoghi diversi, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti.
Limiti spaziali e temporali. L’assicurazione di intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nella presente Sezione anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l’altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanente. La garanzia viene altresì estesa ai trasporti fra le sedi indicate in polizza. Sono in tal caso dovranno essere adottate le seguenti misure: - fino ad € 500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di telefono cellulare e sorveglianza ininterrotta durante eventuali soste; - da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di cellulare e scorta armata; - da € 1.500.001 ad € 5.000.000,00: obbligo di due autisti a bordo dell’autocarro muniti di cellulare e scorta armata. La presente estensione di garanzia è operante a patto che i trasporti e l’imballo siano effettuati da operatori specializzati. La Società rinuncia altresì a rivalersi, salvo nel caso di dolo, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti del presente articolo, a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporto di oggetti d’arte.
Limiti spaziali e temporali. L’assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nel frontespizio di polizza, anche per le opere che per loro naturale destinazione sono collocate all’esterno degli stessi, ma comunque all’interno del recinto che delimita la proprietà. Sono inoltre comprese le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l’altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).