CIG 95118334E7
SETTORE I AFFARI GENERALI SERVIZIO PROVVEDITORATO
CAPITOLATO TECNICO Lotto 6) aggiornato al 12/01/2023 POLIZZA ALL RISKS Opere Arte
CIG 95118334E7
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI PORDENONE |
CORSO XXXXXXXX XXXXXXXX XX, 64 |
33170 PORDENONE |
P.I. 00081570939 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 00.00 del: | 01.04.2023 |
Alle ore 24.00 del: | 31.03.2026 |
Con pagamento:
31.03
Annuale al:
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Colpa Grave
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Variazione del rischio
Art.7 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art.8 Clausola di recesso
Art.9 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza colpa grave Art.10 Modifiche dell’assicurazione
Art.11 Forma delle comunicazioni
Art.12 Oneri fiscali
Art.13 Foro competente
Art.14 Interpretazione del contratto
Art.15 Ispezioni e verifiche della Società
Art.16 Assicurazioni per conto di chi spetta
Art.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.18 Art.19 Art.20 Art.21 Art.22 Art.23 Art.24 Art.25 Art.26 Art.27 Art.28 Art.29
Obbligo di fornire dati sull’andamento della polizza Coassicurazione e delega
Responsabilità solidale Clausola broker
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari Rinvio alle norme di legge
Rinuncia alla rivalsa Trattamento dei dati Posta certificata Buona fede
Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali
Cyber risk
SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art.2 Esclusioni
Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9
Determinazione dell’indennizzo Assicurazione a Primo Rischio Assoluto Pagamento dell’indennizzo
Recupero delle cose rubate Limiti spaziali e temporali Esenzione imposte
SanctionLimitation and ExclusionClause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni)
SEZIONE 4 SOMME ASSICURATE E CONDIZIONI SPECIALI
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
I. Terremoto
II. Inondazioni, alluvioni e allagamenti
III. Dolo e colpa grave
IV. Variazioni climatiche
V. Scioperi, sommosse, atti di vandalismo
VI. Onorari periti
VII. Disposizioni finali
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Allagamenti: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Assicurato: | • La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Bene “fragile”: | Vetro, Ceramica, Terracotta, Porcellana e qualsiasi opera d’arte che, per materiale costitutivo e tipo d lavorazione, è soggetta a rompersi con estrema facilità. |
Broker: | RP Company S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contenuto: | A titolo esemplificativo e non limitativo: • quadri ed oggetti d’arte, fondi fotografici, reperti archeologici e aree archeologiche, collezioni naturalistiche, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e collezioni in genere, patrimonio librario, archivi storici, opere di abbellimento ed utilità, raccolte, libri, archivi e documenti posti presso biblioteche o altri enti in uso e nelle disponibilità dell’Assicurato e in generale qualsiasi oggetto avente valore artistico e/o storico, nonché l’intero patrimonio mobiliare avente caratteristiche storico/artistico della Contraente, ovunque ubicate |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Xxxxx consequenziali: | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni diretti: | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Destrezza: | Xxxxx commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l’attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilanti. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Estorsione: | Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Furto: | Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale. |
Implosione: | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni, e alluvione: | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Mezzi di chiusura dei locali: | L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. |
Mezzi di custodia: | Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Rapina: | Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoppio: | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Terrorismo: | Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Valore Commerciale | Il prezzo che correntemente l’oggetto o la cosa ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato |
Valore dichiarato | il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
Amministrazione Comunale - Ente Territoriale
Copertura All Risks Opere d’Arte valevole per l’intero patrimoniale mobiliare della Contraente ubicati presso qualsiasi struttura di proprietà e/o in uso alla Contraente.
Tutto quanto indicato, previso e/o attribuito da Xxxxx, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia di Pubblica Amministrazione.
Si conviene tra le parti che agli effetti della determinazione dei beni/cose assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
Il complesso dei fabbricati contenenti le cose/beni assicurati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
I beni assicurati, oggetto della presente polizza, potranno essere ubicati ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nonché, per esigenze di magazzinaggio, stoccaggio, deposito e/o di conto lavoro, del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
La presente polizza, laddove applicabile, è prestata secondo l’Art. 1891 C.C. - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.
Art.2 – Colpa Grave
Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere, fermo il diritto di rivalsa della Società ex art. 1916 c.c..
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
Opzione base)
Il Contraente e la Società, a parziale deroga di quanto normato all’Art. 8 – Clausola di recesso, hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
Variante 1)
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
La Società ha la facoltà di recedere dal contratto esclusivamente a seguito e con le modalità previste dall’Art. 8
- Clausola di recesso.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione è convenuto applicando a ciascuna Partita Assicurata il relativo tasso annuo lordo come risultante dalla Scheda di Polizza.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis
ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.".
Art.5 - Regolazione del premio
La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio salvo la regolamentazione di clausole specifiche (vedasi Sezione 4, Sottosezione Trasporti lettera B5), laddove applicabili.
Art. 6 - Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 8 - Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 18 (Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art.10 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 12 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente.
Art. 13 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.14 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.15 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art.16 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 18 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L’Assicuratore:
1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data della denuncia;
• la tipologia dell’evento;
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,20 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 1.000,00.
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Art. 19 - Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, ferma a la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art. 20 - Responsabilità solidale in caso di RTI
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art. 21 - Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata RP Company S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione prevista per il servizio di brokeraggio assicurativo.
Art. 22 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 23 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.24 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro.
Art.25 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 26 – Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
Art. 27 — Buona fede
A parziale deroga e/o integrazione degli Artt. 1) e 9) della presente Sezione, la mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, cosi come dichiarazioni inesatte od incomplete rese all'atto della stipulazione dell'Assicurazione, non comporteranno decadenza del diritto all' indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.
Gli Assicuratori hanno, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art.28 - Esclusione OFAC Sanzioni Internazionali
L’Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea o degli Stati Uniti d’America.
ART. 29 - Cyber risk
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/ programmi da posta elettronica);
d) computer hacking;
e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari “colpa grave” e “buona fede” che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI
(Prevalgono alle Norme Generali della Sezione 2)
Art. 1 — Oggetto deII'Assicurazione
Gli Assicuratori indennizzano i danni materiali e diretti e le perdite materiali causate, durante il periodo di assicurazione, ai beni assicurati - anche se di proprietà di terzi - posti nell’ambito dei fabbricati di proprietà e/o in uso alla Contraente derivanti da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'articolo relativo alle "Esclusioni".
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate, sia per ordine delle autorità, che quelli inconsideratamente arrecati dal Contraente e/o dall'Assicurato e da terzi, allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2 — Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
- i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
- i danni causati da stato di conservazione dell’oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell’oggetto assicurato;
- i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- i danni determinati od agevolati con dolo dall’Assicurato o dal Contraente;
- i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall’Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l’Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
- gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
- danni causati da estorsioni, raggiri e truffe.
La Società non risarcisce inoltre i danni:
- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.
Art. 3 – Determinazione dell’indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato, o:
• corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
• corrisponde il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima dell’80%.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell’oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell’oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
Art. 4 – Assicurazione a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Per “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.
Art. 5 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2) Esclusioni lettera f).
Art. 6 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’Assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d’essere di qualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l’Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l’indennizzo percepito, fermo il diritto dell’Assicurato all’indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.
Art. 7 – Limiti spaziali e temporali
L’assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali assicurati, anche per le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi e/o tra luoghi diversi, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti.
Art. 8 – Esenzione imposte
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati con la presente polizza sono di proprietà di persone ed enti residenti in Italia e quindi soggetti alla disciplina del D.L. n° 52 del 22/01/2004: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge n° 53 del 28/2/1983.
Art. 9 - SanctionLimitation and ExclusionClause (Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Limitazioni ed Esclusioni).
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l’(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
* * * * *
SEZIONE 4 SOMME ASSICURATE e CONDIZIONI SPECIALI
SEZIONE A) GIACENZA
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate a Primo Rischio Assoluto |
Intero patrimonio mobiliare di interesse storico/artistico di proprietà e/o di terzi, nell’ambito dei fabbricati di proprietà e/o in uso alla Contraente | Opzione base: € 5.000,000,00 Variante 1): € 6.500,000,00 Variante 2): € 7.500.000,00 - sottolimite per singola opera € 600.000,00 - sottolimite per beni in prestito a qualsiasi titolo ad Ufficio o Aziende a partecipazione comunale e/o altri uffici pubblici in genere € 600.000,00 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
TOTALE | € |
La garanzia è prestata nella forma “Valore dichiarato”.
SEZIONE B) TRASPORTO (attivabile su richiesta)
Sono assicurati, su specifica richiesta e valutazione dell’Assicuratore, tutti i trasporti dai siti assicurati all’esterno purché la somma delle opere trasportate sia pari od inferiore ad
Opzione base) Euro 250.000,00 per singolo trasporto e lo stesso sia in Italia e Paesi U.E.
Variante 1) Euro 350.000,00 per singolo trasporto e lo stesso sia in Italia e Paesi U.E. (10)
Per ogni singolo trasporto è fatto obbligo all’assicurato della preventiva comunicazione delle seguenti minime informazioni:
1) descrizione del bene oggetto del trasporto e relativo valore;
2) ubicazione della destinazione;
3) mezzo del trasporto e sua identificazione se su strada.
Potranno essere assicurati trasporti per importi superiori a quanto sopra stabilito previa valutazione da sottoporre all’Assicuratore.
La garanzia decorrerà dopo conferma scritta della Società.
La regolamentazione del premio di regolazione è normata alla Sottosezione Trasporti, lettera B5.
Fermo quanto riportato alla Sezione A) GIACENZA, è compresa anche la giacenza presso i laboratori di restauro a condizione che i mezzi di protezione dei laboratori stessi siano costituiti da robusti serramenti chiusi da validi congegni a porte e finestre facilmente accessibili per via ordinaria dall’esterno e che esista impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo.
Il trasporto e la giacenza, presso laboratori di restauro, di somme superiori ad
Opzione base) € 500.000,00 è escluso dalla presente garanzia
Variante 1) € 600.000,00 è escluso dalla presente garanzia
SEZIONE C) OGGETTI ASSICURATI ALLA SEZIONE A) PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE
Sotto sezione GIACENZA
A1. - CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA GIACENZA
GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA
L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti le cose assicurate siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione descritti in premessa di polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza.
1. Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.
Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.
2. Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatorio, se previsto in premessa, l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione.
3. Deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le cose assicurate.
A2.FURTO CON DESTREZZA
L'assicurazione copre il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, a condizione che in ogni locale espositivo sia prevista la presenza di almeno una persona addetta alla sorveglianza o in alternativa, sia in funzione servizio di telecamere a circuito chiuso.
A3.FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI
La garanzia è estesa al furto commesso dai dipendenti a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell’impianto d’allarme.
A4.ESTORSIONE
L’assicurazione viene estesa all’estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia, a consegnare lei stessa le cose assicurate.
A5.CORNICI
La garanzia vale anche per le cornici sempreché esse stesse siano oggetti d'arte.
Operatività della copertura
La garanzia per le opere di cui alla presente Sottosezione è estesa, senza sovrappremio, alla giacenza presso esposizioni e mostre organizzate da terzi a condizione che le protezioni siano conformi a quanto previsto alla Sezione I Definizioni.
Per località in Italia e Paesi U.E. la garanzia decorre automaticamente:
- senza obbligo di comunicazione preventiva se la somma è pari od inferiore a Euro 1.000.000,00;
- in base a specifica richiesta fatta dall'Assicurato alla Società a mezzo posta elettronica, fax o altro sistema di comunicazione, comunque non prima delle ore 24 del giorno di invio della comunicazione se la somma supera Euro 1.000.000,00.
Per somme superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle stabilite alla Sezione I Definizioni, la garanzia è valida solo dopo conferma scritta della Società.
Sottosezione TRASPORTI
B1. La garanzia è prestata a condizione che:
1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente/Assicurato;
2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
5) nei trasporti a mezzo traghetti (sono esclusi i trasporti a mezzo nave), le opere d’arte siano collocate su camions imbarcati su detti traghetti;
6) nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate e pressurizzate.
B2. Sono esclusi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.
B3. La rottura accidentale degli oggetti fragili è prestata a condizione che vengano imballati (casse), maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della specifica natura.
B4. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti di:
- Trasportatori specializzati;
- dipendenti dell’Assicurato coordinati e diretti da Funzionari qualificati
a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.
La Società ha tuttavia diritto di rivalsa:
- in caso di dolo o colpa grave
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.
B5. PREMIO
Per l'assicurazione di ogni singolo trasporto per importi fino ad € 1.000.000,00, in Italia e Paesi U.E., il premio imponibile viene determinato come segue per ogni cento Euro assicurati:
• Oggetti d’arte non fragili: 0,050 % – Premio minimo € 50,00 imponibile per singolo trasporto.
• Oggetti d’arte fragili: 0,10 % – Premio minimo € 75,00 imponibile per singolo trasporto.
Il relativo premio verrà regolato a consuntivo, mediante emissione di appendice, alla fine di ogni periodo assicurativo.
La regolazione dovrà essere pagata nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell’apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Per l'assicurazione di ogni singolo trasporto per importi superiore ad € 1.000.000,00, in Italia e Paesi U.E., il premio imponibile sarà calcolato dall’Assicuratore di volta in volta.
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
I. TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia che:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato senza detrazione di alcuna franchigia/scoperto;
II. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
b) a enti mobili all'aperto;
c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di € 3.000,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata.
A maggior chiarimento di quanto indicato in polizza si precisa quanto segue:
III. Dolo e colpa grave
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da:
- colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente
IV. Variazioni climatiche
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
V. Scioperi, sommosse, atti di vandalismo
La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da:
- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
VI. Atti di terrorismo
La garanzia è estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.
VII. Xxxxxxx Xxxxxx
La Società risponde delle spese ed onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto della polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito della nomina del terzo perito fino a concorrenza di
Opzione base) € 50.000,00 per sinistro con il limite di € 75.000,00 per anno assicurativo
Variante 1) € 75.000,00 per sinistro/anno
VIII. Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 12/01/2023 14:49:13
Atto n. 48 del 12/01/2023