LOTTO A
LOTTO A
POLIZZA
DI ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D’ARTE
La presente polizza è stipulata tra
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO XXX XXX XXXXXXXXXX, 0
00000 XXX XXXXXXXX XX XXXXXXX (XX)
C.F. 800020410488
e
Società Assicuratrice
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Agenzia di
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Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: 31/12/2014 Alle ore 24.00 del: 31/12/2017
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31/12
C ONDIZIONI DI POLIZZA ALL RISKS OPERE D’ARTE
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
a) Assicurazione: il contratto di assicurazione
b) Polizza: il documento che prova l’assicurazione
c) Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione
d) Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
e) Società: l’impresa assicuratrice
f) Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
g) Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne
h) Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
i) Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
j) Valore commerciale: il prezzo che correntemente l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte e dell’antiquariato
k) Stima accettata: il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo fra le Parti
l) Valore dichiarato: il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro
m) Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
n) Broker: ALPHA International Insurance Brokers S.r.l.
Nelle seguenti ubicazioni:
Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 50014 San Xxxxxxxx di Fiesole (FI)
Complesso Villa Schifanoia, Xxx Xxxxxxxxx, 000/000 - 00000 Xxxxxxx
Villa Salviati – (sede IUE), Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx
Esistono le seguenti opere d’arte e beni artistici:
Opere d'arte di proprietà dell'Istituto Universitario Europeo
Autore | Titolo dell'opera/ Descrizione | Ubicazione | Valore |
Xxxxx Xxxxxxx | "Personaggi EUI" | Badia Fiesolana | €1,800.00 |
Xxxxxx O'Xxxxxxxx | "Study for a figure" | Villa Schifanoia | €7,000.00 |
Xxxx Xxx Xxxxxxx | "Gilgamesh" | Badia Fiesolana | €27,000.00 |
Xxxxx Xxxxxxx | "Individu" | Badia Fiesolana | €49,000.00 |
Xxxx Xxxxxxxx | "Peeble" | Badia Fiesolana | €2,500.00 |
Xxxx Xxxxxxxxxxx | "Small Matter" | Badia Fiesolana | €6,500.00 |
Xx Xxxxxxx | "View from Sodra Teatern, Stockolm" | Badia Fiesolana | €8,000.00 |
Xxxxx Xxxxxxxxx | "PUNK 1" | Badia Fiesolana | €12,000.00 |
"Xxxxxxxxxx - Xxxxx xxxxx Xxxxx" 00x00" | Xxxxx Fiesolana | €448.00 | |
Oesling | "Foto dono del Governo del Lussemburgo" | Badia Fiesolana | €1,200.00 |
Xxxxxxx Xxxx | "Xxxxx con la melagrana" | Badia Fiesolana | €22,000.00 |
Xxxxxxx Xxxx | "Xxxxx con il gatto" | Badia Fiesolana | €22,000.00 |
Xxxxxxx Xxxx | "Xxxxx con il pesce" | Badia Fiesolana | €23,000.00 |
Xxxxxxx Xxxxxxxx | "Il Portale del Tempo" | Villa Salviati | €30,000.00 |
Valore complessivo | €212,448.00 |
Opere d'arte di proprietà dell'Artista in esposizione presso l'Istituto Universitario Europeo
Autore | Titolo dell'opera/ Descrizione | Ubicazione | Valore |
Xxxxxxx Xxxx | "Orfeo" | Badia Fiesolana | €22,000 |
Xxxxxxx Xxxx | "Centauro e ninfa" | Badia Fiesolana | €24,000 |
Xxxxxxx Xxxx | "Icaro spezzato" | Badia Fiesolana | €24,000 |
Xxxxxxx Xxxx | "Amazzone" | Badia Fiesolana | €24,000 |
Xxxxxxx Xxxx | "Ratto d'Europa" | Badia Fiesolana | €3,500 |
Xxxxxxx Xxxx | "Centauro e ninfa" | Badia Fiesolana | €7,000 |
Xxxxxxx Xxxx | "La porta del Mito" | Badia Fiesolana | €27,000 |
Xxxxxxx Xxxx | "Il ratto d'Europa" terracotta patinata | Badia Fiesolana | €18,000 |
Xxxxxxx Xxxx | "Europa con collana" refrattario patinato | Badia Fiesolana | €16,000 |
Valore complessivo | €165,500 |
Opere d'arte di proprietà del Demanio dello Stato Italiano e presenti nelle Sedi dell'Istituto
Autore | Titolo dell'opera/ Descrizione | Ubicazione | Valore |
Sconosciuto | "Figura muliebre acefala" | Villa Schifanoia | €25,000.00 |
Sconosciuto | "Figura muliebre con leone" | Villa Schifanoia | €35,000.00 |
Sconosciuto | "Figura di Indios" | Villa Schifanoia | €38,000.00 |
Sconosciuto | "Figura muliebre" | Villa Schifanoia | €35,000.00 |
Sconosciuto | "Figura rappresentante Xxxxx" | Villa Schifanoia | €30,000.00 |
Sconosciuto | "n.6 basi modanate e sagomate" | Villa Schifanoia | €9,000.00 |
Sconosciuto | "Putto con Delfino" (XVII- XVIII sec.) marmo (prov | Badia Fiesolana | €25,000.00 |
Sconosciuto | "Busto" (XVII-XVIII sec.) marmo (provenienza Vill | Badia Fiesolana | €23,500.00 |
Sconosciuto | "Busto di Fauno" (XVII-XVIII sec.) marmo (proven | Badia Fiesolana | €23,000.00 |
Sconosciuto | "Busto di Fauno" (XVII-XVIII sec.) marmo (proven | Badia Fiesolana | €23,000.00 |
Sconosciuto | "Busto di Fauno" (XVII-XVIII sec.) marmo (proven | Badia Fiesolana | €23,500.00 |
Sconosciuto | "Busto di Fauno" (XVII-XVIII sec.) marmo (proven | Badia Fiesolana | €23,500.00 |
Sconosciuto | "Figura alata con cigno" (XVII-XVIII sec.) marmo ( | Badia Fiesolana | €35,500.00 |
Sconosciuto | "Leone" (XVII sec.) arenaria (provenienza Villa Sa | Badia Fiesolana | €12,000.00 |
Sconosciuto | "Putto con Delfino" (XVII- XVIII sec.) marmo (prov | Villa Salviati | €25,000.00 |
Sconosciuto | "n.3 vasi in pietra di Vicenza" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €22,500.00 |
Sconosciuto | "n.2 urne con ovoli" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €6,000.00 |
Sconosciuto | "n.4 obelischi in granito" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €10,000.00 |
Sconosciuto | "n.2 obelischi in pietra arenaria" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €4,000.00 |
Sconosciuto | "n.2 vasi con foglie di acanto e festoni" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €3,000.00 |
Sconosciuto | "n.1 vaso a calice con petali e ovuli" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €1,500.00 |
Sconosciuto | "n.1 vasca di fontana a conchiglia" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €20,000.00 |
Sconosciuto | "n.1 busto della porta della stanza della lotta ace | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €18,000.00 |
Sconosciuto | "Testa femminile marmorea" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €7,000.00 |
Sconosciuto | "Busto acefalo del giardino segreto" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €10,000.00 |
Sconosciuto | "Testa della statua di Giove" | Deposito sottosuolo Cappella X. Xxxxxxxxxx | €10,000.00 |
Sconosciuto | "Braccio di Giove e altri | Deposito sottosuolo | €2,000.00 |
frammenti marmorei" | Cappella X. Xxxxxxxxxx | ||
Valore complessivo | €500,000.00 |
Totale valore assicurato: € 887.948
Si assicura a Valore Intero l’importo complessivo di Euro 887.948,00 per evento ed anno assicurativo.
FRANCHIGIE E SCOPERTI
Per qualsiasi tipo di danno, salvo quanto espressamente indicato: | Franchigia € 200,00 |
Per le opere d’arte poste all’aperto: | Scoperto 20% con il minimo di € 200,00 |
Per Furto con difese non conformi a quanto previsto dall’art. IV delle Condizioni Particolari: | Scoperto 20% con il minimo di € 200,00 |
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, C.C..
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.
La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati direttamente alla Società Assicuratrice.
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente, o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
Art. 5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – Altre assicurazioni
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 7 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dall’assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell’imposta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 – Periodo di assicurazione
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di recedere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 9 – Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, della presente polizza, le somme assicurate con il presente contratto sono soggette a regolazione premio alla fine di ogni periodo assicurativo annuale sulla base degli inserimenti di nuovi oggetti o l’esclusione di opere assicurate.
Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall’Assicurato applicando il tasso di polizza sui valori in incremento e sul numero di giorni interessato.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio per l’annualità successiva sulla base delle variazioni intervenute nei valori assicurati.
Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione premio e dall’adeguamento del premio devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell’apposita appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta emessa dalla Società.
Art. 10 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ALPHA International Insurance Brokers S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati da ALPHA International Insurance Brokers S.r.l., la quale tratterà con l’impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 11 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Alla Società ALPHA International Insurance Brokers S.r.l. è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La remunerazione del Broker non sarà a carico delle compagnie aggiudicatrici, in quanto le competenze saranno a carico dell’Istituto appaltante secondo i termini previsti dalla procedura n. NP/EUI/REFS/2014/002 indetta il 23 giugno 2014 per la fornitura di servizi di Brokeraggio Assicurativo.
Art. 12 - Esenzione imposte
Il contraente dichiara di essere esonerato dal pagamento delle imposte spettanti allo Stato Italiano come da accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Istituto Universitario Europeo di cui a Decreto Presidente della Repubblica n.990 del 13/10/1976 e pubblicato sulla G.U. del 19/12/1977.
Art. 13 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.
Art. 14 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 15 – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le omissioni del Contraente e/o dell’Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non pregiudicano il diritto al risarcimento, sempreché ciò sia avvenuto in
buona fede. Il Contraente deve corrispondere il maggior premio in base al maggior rischio dal momento in cui la circostanza aggravante è esistita.
Art. 16 – Oggetto dell’assicurazione
Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti che provochino, durante il periodo di validità dell’assicurazione, la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate salvo quanto disposto dall’art. 19 “Esclusioni”.
Art. 17 – Limiti spaziali e temporali
L’assicurazione si intende prestata oltre che per la giacenza nei locali indicati nel frontespizio di polizza, anche per le opere che per loro naturale destinazione sono collocate all’esterno degli stessi, ma comunque all’interno del recinto che delimita la proprietà.
Sono inoltre comprese le eventuali movimentazioni delle opere e/o spostamenti all’interno dei locali stessi e/o tra un luogo e l’altro di quelli indicati in polizza, nonché, previa notifica alla Società, nelle nuove sedi permanenti.
Art. 18 – Casi di furto e rapina
La garanzia comprende i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall’esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Sono coperti inoltre i danni cagionati ai locali o agli infissi o a quant’altro di analogo in occasione di furto o di tentato furto fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro.
Art. 19 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da stato di conservazione dell’oggetto assicurato, usura, progressivo deterioramento dell’oggetto assicurato;
c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
d) i danni aventi la loro diretta origine in un’operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
f) i danni determinati od agevolati con dolo dall’Assicurato o dal Contraente;
g) i danni conseguenti a furti o rapine commessi od agevolati da dipendenti del Contraente o dall’Assicurato, da altre persone stabilmente conviventi con loro o delle quali debbano rispondere, da incaricati della sorveglianza dei locali, salvo che il Contraente o l’Assicurato agiscano penalmente contro di loro;
h) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere;
i) danni causati da estorsioni, raggiri e truffe.
La Società non risarcisce inoltre i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
2) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, valanghe.
Art. 20 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) come previsto dall’art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l’importanza e salvaguardare i beni assicurati;
b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) ai sensi dell’art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
Art. 21 – Procedura per la valutazione del danno
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all’Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennizzo spettantegli.
Art. 22 – Mandato dei Periti liquidatori
I Periti devono:
1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 20;
4. verificare l’esistenza , la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 23 – Determinazione dell’indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato:
• corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
o
• corrisponde il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell’opera assicurata nella percentuale massima dell’80%.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell’oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell’oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.
Art. 24 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 19 lettera f).
Art. 25 – Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’Assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse , o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del furto. Se gli oggetti recuperati rivelassero d’essere di qualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l’Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l’indennizzo percepito, fermo il diritto dell’Assicurato all’indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.
Art. 26 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società, con periodicità annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• sinistri denunciati;
• sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
• sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
• sinistri respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura presso la Società, di data di accadimento del sinistro anche eventualmente denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
CONDIZIONI PARTICOLARI CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA SULLE PRECEDENTI NORME
I) Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza nell’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all’evento stesso.
II) Inondazioni ed alluvioni
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi – a parziale deroga dell’art. 19 numero 3) – quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni causati da mareggiata.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a Euro 2.500,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% del valore assicurato.
III) Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli oggetti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente garanzia l’art. 19 delle Norme che regolano l’assicurazione oggetti d’arte si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Esclusioni – La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzioni vulcaniche;
c) smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 5.000,00;
- in nessun caso al Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del valore assicurato.
IV) Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici.
Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno risarciti con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
V) Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
VI) Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contradditorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
VII) Surroga
Gli Assicuratori hanno il diritto di surroga nei confronti dei Xxxxx eventualmente responsabili, fatta eccezione per il Contraente o suoi dipendenti.
VIII) Vincolo
Viene convenuto tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca le seguenti opere d’arte (sculture) dell’artista Xxxxxxx Xxxx:
- Amazzone (2001)
- Xxxxx con il Gatto (1999)
- Xxxxx con la Melagrana (2001)
- Xxxxx con il Pesce (2001)
- Icaro Seduto (1999)
il risarcimento che fosse liquidato a termini di polizza, non sarà dalla Società pagato senza il concorso ed il consenso scritto della Signora Xxxxxxx Xxxx. Similmente non potranno avere luogo diminuzioni di somma assicurata, storno o disdetta del contratto senza il consenso suddetto.
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA