Liquidazione delle imposte. 1. La liquidazione delle imposte è eseguita, contestualmente a quella relativa ai tributi erariali, dall’Agenzia mediante procedure automatizzate. 2. L’esito delle attività di liquidazione delle imposte è comunicato al contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, per evitare la reiterazione degli errori ed assicurare la tempestività del pagamento degli importi ancora dovuti. 3. Gli uffici dell’Agenzia assicurano l’assistenza ai contribuenti per fornire i chiarimenti e le eventuali correzioni derivanti dall’attività prevista dal presente articolo.
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Samples: Convenzione, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche, Convenzione Per La Gestione Dell’imposta Regionale Sulle Attività Produttive E Dell’addizionale Regionale All’imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche