Common use of Liquidazione delle Indennità Clause in Contracts

Liquidazione delle Indennità. La percentuale di Invalidità viene accertata in un periodo compreso tra i 9 (nove) e i 18 (diciotto) mesi dalla data della denuncia della Malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. Previa richiesta dell’Assicurato, l’accertamento della percentuale di Invalidità permanente, potrà avvenire trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla denuncia a con- dizione che: • venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta; • la menomazione conseguente alla Malattia risulti del tutto stabilizzata. Nel solo caso di Malattia neoplastica, la valutazione dei postumi viene effettua- ta al 9° (nono) mese dalla denuncia indipendentemente dalla guarigione clinica. Nei casi di Invalidità permanente non previsti dal suddetto T.U. la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Nessuna Indennità spetta quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale. Quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% della totale, l’Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma as- sicurata /massimali prescelti ai sensi dell’Art. 22 ed indicati nel Modulo di polizza secondo il seguente schema: Percentuale di Invalidità permanente Accertata 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 dal 35 al 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 oltre 65 Liquidata 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 uguale all’accertata 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 100 Se l’Assicurato muore anche per causa indipendente dalla Malattia dopo che l’Assicurato medesimo ha trasmesso all’Impresa l’esito degli accertamenti e delle visite mediche effettuate, l’Impresa paga ai Beneficiari l’importo con- cordato ovvero, in assenza di accordo, l’importo offerto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Liquidazione delle Indennità. La percentuale di Invalidità viene accertata in un periodo compreso tra i 9 (nove) e i 18 (diciotto) mesi dalla data della denuncia della Malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni Infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Previa richiesta dell’Assicurato, l’accertamento della percentuale di Invalidità permanente, potrà avvenire trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla denuncia a con- dizione condizione che: • venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta; • la menomazione conseguente alla Malattia risulti del tutto stabilizzata. Nel solo caso di Malattia neoplastica, la valutazione dei postumi viene effettua- ta al 9° (nono) mese dalla denuncia indipendentemente dalla guarigione clinica. Nei casi di Invalidità permanente non previsti dal suddetto T.U. la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Nessuna Indennità spetta quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale. Quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% della totale, l’Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma as- sicurata /massimali prescelti ai sensi dell’Art. 22 ed indicati nel Modulo di polizza assicurata secondo il seguente schema: Percentuale di Invalidità permanente Accertata 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 dal 35 al 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 oltre 65 Liquidata 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 uguale all’accertata 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 100 Se l’Assicurato muore anche per causa indipendente dalla Malattia dopo che l’Assicurato medesimo ha trasmesso all’Impresa l’esito degli accertamenti e delle visite mediche effettuate, l’Impresa paga ai Beneficiari l’importo con- cordato concordato ovvero, in assenza di accordo, l’importo offerto.

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Liquidazione delle Indennità. La percentuale di Invalidità viene accertata in un periodo compreso tra i 9 (nove) e i 18 (diciotto) mesi dalla data della denuncia della Malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. Previa richiesta dell’Assicurato, l’accertamento della percentuale di Invalidità permanente, potrà avvenire trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla denuncia a con- dizione che: • venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta; • la menomazione conseguente alla Malattia risulti del tutto stabilizzata. Nel solo caso di Malattia malattia neoplastica, la valutazione dei postumi viene effettua- ta al 9 (nono) mese dalla denuncia indipendentemente dalla guarigione clinica. Nei casi di Invalidità permanente non previsti dal suddetto T.U. la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Nessuna Indennità spetta quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale. Quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% della totale, l’Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma as- sicurata /massimali prescelti ai sensi dell’Art. 22 ed indicati nel Modulo di polizza secondo il seguente schema: Percentuale di Invalidità permanente Accertata 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 dal 35 al 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 oltre 65 Liquidata 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 uguale all’accertata 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 100 Se l’Assicurato muore anche per causa indipendente dalla Malattia dopo che l’Assicurato l’Assi- curato medesimo ha trasmesso all’Impresa l’esito degli accertamenti e delle visite mediche effettuate, l’Impresa paga ai Beneficiari l’importo con- cordato concordato ovvero, in assenza di accordo, l’importo offerto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Liquidazione delle Indennità. La percentuale di Invalidità viene accertata in un periodo compreso tra i 9 (nove) e i 18 (diciotto) mesi dalla data della denuncia della Malattia secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. Previa richiesta dell’Assicurato, l’accertamento della percentuale di Invalidità permanente, potrà avvenire trascorsi almeno 6 (sei) mesi dalla denuncia a con- dizione condizione che: • venga prodotta diagnosi clinica di guarigione avvenuta; • la menomazione conseguente alla Malattia risulti del tutto stabilizzata. Nel solo caso di Malattia malattia neoplastica, la valutazione dei postumi viene effettua- ta effettuata al 9 (nono) mese dalla denuncia indipendentemente dalla guarigione clinica. Nei casi di Invalidità permanente non previsti dal suddetto T.U. la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Nessuna Indennità spetta quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale. Quando l’Invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 25% della totale, l’Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma as- sicurata /massimali prescelti ai sensi dell’Art. 22 ed indicati nel Modulo di polizza assicurata secondo il seguente schema: Percentuale di Invalidità permanente Accertata 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 dal 35 al 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 oltre 65 Liquidata 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 uguale all’accertata 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 100 Se l’Assicurato muore anche per causa indipendente dalla Malattia dopo che l’Assicurato medesimo ha trasmesso all’Impresa l’esito degli accertamenti e delle visite mediche effettuate, l’Impresa paga ai Beneficiari l’importo con- cordato concordato ovvero, in assenza di accordo, l’importo offerto.

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