Livello nazionale di categoria. Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il c.c.n.l. mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista. La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista. Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma. A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente. Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali. Trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle Confederazioni nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto. La decorrenza dei cc.cc.rr.l. cadrà a metà della vigenza dei cc.cc.nn.l. di riferimento. La definizione dei cc.cc.rr.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze regionali; - trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle istanze nazionali; - trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
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Livello nazionale di categoria. Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il c.c.n.l. mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista. La ; - la piattaforma per il rinnovo del contratto dei contratti deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista. Entro ; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma. A ; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente. Trascorso ; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali; - trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Trascorsi Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; - trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle Confederazioni nazionali del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza. Se, inviata la piattaforma nei tempi stabiliti, alla data di scadenza del c.c.n.l. le trattative non fossero ancora aperte, le aziende interessate saranno tenute a versare ai lavoratori un aumento retributivo mensile a titolo di acconto sui futuri miglioramenti dei minimi contrattuali, pari all'ultima tranche prevista dal c.c.n.l. scaduto. Livello decentrato di categoria La decorrenza dei cc.cc.rr.lc.c.r.i.l. cadrà a metà della vigenza dei cc.cc.nn.lc.c.n.l. di riferimento. La definizione dei cc.cc.rr.lc.c.r.i.l. avverrà nel rispetto delle seguenti procedure: - la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di scadenzadecorrenza; - entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle proprie istanze regionaliCategorie nazionali; - trascorsi ulteriori 30 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore regionale al lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; - trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordo, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle istanze nazionali; - trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono intendono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto. Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso di determini un periodo di carenza. Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del c.c.r.i.l., nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai c.c.n.l. a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale. Restano in vigore i c.c.r.i.l. già stipulati alla data del presente accordo. In sede di stipula dei c.c.n.l. di riferimento, le parti provvederanno a definire i criteri e le modalità di armonizzazione della durata dei c.c.r.i.l. vigenti con le norme del presente accordo.
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Livello nazionale di categoria. Ciascuna ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il c.c.n.l. CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista. La ; • la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista. Entro ; • entro 15 giorni dall'invio dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro dall’incontro di illustrazione della piattaforma. A ; • a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente. Trascorso ; • trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento l’intervento delle Confederazioni nazionali; • trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l’intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Trascorsi Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta; • trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro dall’inoltro della richiesta di intervento delle Confederazioni nazionali del Ministro senza che l'intervento l’intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 1° - 31 agosto. La decorrenza dei cc.cc.rr.l. cadrà a metà della vigenza dei cc.cc.nn.l. di riferimento. La definizione dei cc.cc.rr.l. avverrà Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle seguenti procedure: - procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data periodo di scadenza; - entro 15 giorni dall'invio ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione della indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si terrà determini un incontro periodo di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di illustrazione della piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento ritardo nell’apertura delle proprie istanze regionali; - trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordotrattative, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle istanze nazionali; - trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il determini un periodo 1º-31 agostodi carenza.
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Livello nazionale di categoria. Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il c.c.n.l. mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista. La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista. Entro 15 giorni dall'invio all'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma. A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente. Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali. Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta. Trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle Confederazioni nazionali del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 1º - 31 agosto. La decorrenza dei cc.cc.rr.l. cadrà a metà della vigenza dei cc.cc.nn.l. di riferimento. La definizione dei cc.cc.rr.l. avverrà Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle seguenti procedure: - procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti. Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle XX.XX. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data periodo di scadenza; - entro 15 giorni dall'invio ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si terrà determini un incontro periodo di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura carenza. Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di illustrazione della piattaforma; - a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo; - trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento ritardo nell'apertura delle proprie istanze regionali; - trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze regionali senza che sia stato raggiunto un accordotrattative, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle istanze nazionali; - trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento delle istanze nazionali senza che l'intervento abbia avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'intervento si sia concluso senza il raggiungimento dell'accordo, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale. Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il determini un periodo 1º-31 agostodi carenza.
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