Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Banca / Istituto che avranno acquisito il servizio. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La Banca / Istituto, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / Istituto, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, potrà identificare il Titolare (adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente.
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Samples: Manuale Operativo Per Le Procedure Di Firma Elettronica Qualificata Remota, Manuale Operativo Per Le Procedure Di Firma Elettronica Qualificata Remota
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota Firma Digitale Remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente di firma descritte in questo Manuale Operativo), il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle Certificatore ha rilasciato mandato a svolgere le funzioni di Local Registration Authority (LRA) alla Banca / Istituto che avranno acquisito il servizioBanca. La In particolare, la LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; . • Registrazione del Titolare. La Banca / IstitutoBanca, nell’esercizio nello svolgimento della sua funzione di Registration Authority, dovrà deve vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / IstitutoBanca, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, così come previsto dal D.lgs. 231/07 e ss.mm.ii., nonché dalle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, potrà identificare il Titolare e verificarne con certezza l’identità (vedi contenuti degli obblighi di adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente; • verifica del numero di cellulare e dell’indirizzo e-mail. Gli obblighi della LRA sono riportati al par. C.4.
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Samples: Manuale Operativo Per Le Procedure Di Firma Elettronica Qualificata Remota
Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Banca / Istituto che avranno ha acquisito il servizio. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La Banca / IstitutoBanca, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / IstitutoBanca, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, così come previsto dal D.lgs. 231/07 e ss.mm.ii., nonché dalle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, potrà identificare il Titolare e verificarne con certezza l’identità (vedi contenuti degli obblighi di adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente; • verifica del numero di cellulare, tramite One Time Password (OTP) inviato via SMS. Gli obblighi della LRA sono riportati al par. C.5.
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Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Banca / Istituto che avranno acquisito il servizio. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La Banca / Istituto, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / Istituto, nel rispetto della normativa antiriciclaggioantiriclaggio, potrà identificare il Titolare (adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente.
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