Common use of Local Registration Authority (LRA) Clause in Contracts

Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Banca / Istituto che avranno acquisito il servizio. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La Banca / Istituto, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / Istituto, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, potrà identificare il Titolare (adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente.

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Samples: e-trustcom.intesa.it, www.italcredi.it

Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota Firma Digitale Remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente di firma descritte in questo Manuale Operativo), il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle Certificatore ha rilasciato mandato a svolgere le funzioni di Local Registration Authority (LRA) alla Banca / Istituto che avranno acquisito il servizioBanca. La In particolare, la LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; . • Registrazione del Titolare. La Banca / IstitutoBanca, nell’esercizio nello svolgimento della sua funzione di Registration Authority, dovrà deve vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / IstitutoBanca, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, così come previsto dal D.lgs. 231/07 e ss.mm.ii., nonché dalle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, potrà identificare il Titolare e verificarne con certezza l’identità (vedi contenuti degli obblighi di adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente; • verifica del numero di cellulare e dell’indirizzo e-mail. Gli obblighi della LRA sono riportati al par. C.4.

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Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Banca / Istituto che avranno acquisito il servizio. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La Banca / Istituto, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / Istituto, nel rispetto della normativa antiriciclaggioantiriclaggio, potrà identificare il Titolare (adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente.

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Local Registration Authority (LRA). Per la particolare tipologia di servizio offerto (firma elettronica qualificata remota nell’ambito delle applicazioni bancarie e finanziarie) descritta nel presente Manuale Operativo, il QTSP INTESA demanda lo svolgimento delle funzioni di Registration Authority alla Banca / Istituto che avranno ha acquisito il servizio. La LRA si impegna a svolgere le seguenti attività: • Identificazione del Titolare; • Registrazione del Titolare. La Banca / IstitutoBanca, nell’esercizio della funzione di Registration Authority, dovrà vigilare affinché l’attività di riconoscimento si svolga nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Manuale Operativo. In particolare, la Banca / IstitutoBanca, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, così come previsto dal D.lgs. 231/07 e ss.mm.ii., nonché dalle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, potrà identificare il Titolare e verificarne con certezza l’identità (vedi contenuti degli obblighi di adeguata verifica) anche se questi non si presenterà fisicamente in un’agenzia. In questo caso la Banca / Istituto dovrà comunque: • accertare l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari quali atti pubblici, scritture private autenticate, certificati utilizzati per la generazione di una firma elettronica qualificata associata a documenti informatici ovvero attraverso dichiarazione dell’Autorità Consolare Italiana; • applicare misure supplementari per la verifica dei documenti forniti quali, ad esempio, certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva; • utilizzare la documentazione provante che il rapporto di provvista provenga da un conto intestato al cliente; • verifica del numero di cellulare, tramite One Time Password (OTP) inviato via SMS. Gli obblighi della LRA sono riportati al par. C.5.

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