Generalità Clausole campione

Generalità. L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con- tratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro. I lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio – assunti a tempo determinato o indeterminato dall’appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su- bordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali Anas, all’esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appalta- tore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò l’Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre- detta Stazione Appaltante A seguito di esplicita richiesta di Anas, l'Appaltatore dovrà comprovare la corre- sponsione, ai dipendenti impiegati nell’appalto, dei trattamenti retributivi loro do- vuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa. L’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizial- mente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi. L’Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co- municazione. L’Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento del servizio. Prima dell'inizio delle prestazio...
Generalità. I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: - identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; - certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento; - accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da:
Generalità. Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto. Le verifiche potranno consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potrà essere utile al sopracitato scopo. Le verifiche saranno sempre eseguite in contraddittorio con l’Appaltatore. Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale controfirmato. Qualora, successivamente alla effettuazione delle verifiche stesse, venisse riscontrata la non rispondenza dei materiali e/o dei componenti alle prescrizioni contrattuali ovvero negli impianti si verificassero difetti o manchevolezze di qualunque genere, l’Appaltatore dovrà procedere, a sua cura e spese, alla sostituzione dei materiali e dei componenti non conformi, all’adeguamento degli impianti procedendo all’eliminazione dei difetti riscontrati, alla rieffettuazione delle prove, nonché alla messa in ripristino dello stato di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire gli interventi occorrenti per dare gli impianti perfettamente funzionanti a regola d’arte e conformi al progetto e alle prescrizioni contrattuali. Nel caso gli obblighi dell’Appaltatore non venissero assolti, la Stazione Appaltante provvederà ad addebitare allo stesso tutti gli oneri e le spese derivanti, compresi dell’indennità per eventuali danni arrecati.
Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottopos...
Generalità. Le costruzioni in muratura devono essere realizzate nel rispetto di quanto contenuto nel D.M. 14 gennaio 2008 e relativa normativa tecnica vigente. L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli articoli "Norme Generali - Accettazione Qualità ed impiego dei Materiali" e "Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati Cementizi ". L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte non devono essere difformi a quanto riportato nel D.M. 14 gennaio 2008 e alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617. I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 14 gennaio 2008. La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998- 2 e, secondo quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella Tabella 11.10.II del medesimo D.M. Nella costruzione delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: - ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature; - il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.); - il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; - le imposte delle volte e degli archi; - gli zoccoli, dis...
Generalità. Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti. I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 gennaio 2008. L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:
Generalità. La Banca presta, nei confronti del Cliente al dettaglio, i Servizi d’Investimento di cui alle Sezioni III e IV del Contratto (“Servizi Dispositivi”) a condizione che lo stesso e gli eventuali soggetti legittimati a rappresentarlo, le forniscano le informazioni sufficienti per determinare il loro grado di conoscenza ed esperienza circa i Prodotti Finanziari, mentre può legittimamente presumere che il Cliente professionale abbia, in proposito, un livello di conoscenza ed esperienza idoneo ad effettuare tutte le operazioni eseguibili in base al Contratto. La Banca eroga, al Cliente il servizio di consulenza o formalizza con lo stesso il servizio di gestione di portafogli di cui all’art. 1, comma 5 lettera d) del TUF, a condizione che il Cliente al dettaglio, in aggiunta a quelle innanzi indicate, fornisca le ulteriori informazioni relative alla sua propensione al rischio, ai suoi obbiettivi d’investimento. Queste ultime informazioni, debbono essere pure acquisite dal Cliente classificato professionale. Per la raccolta delle Informazioni di cui sopra, la Banca si avvale del Questionario di Profilatura, all’esito della cui compilazione, la Banca determina il Profilo di appropriatezza e/o il Profilo di adeguatezza del soggetto compilatore. Il Questionario di Profilatura comprende un insieme di domande e risposte predefinite, differenziate in funzione della natura giuridica del Cliente. Il soggetto profilato è responsabile della veridicità delle informazioni fornite in sede di compilazione del Questionario di Profilatura e deve provvedere all’aggiornamento delle stesse, qualora intervengano variazioni significative nella propria situazione oggettiva o soggettiva, anche prima dell’eventuale scadenza del Profilo. La Banca si riserva la facoltà di non considerare ammissibili determinate combinazioni di risposte, qualora, a parere della Banca, risultino tra loro incoerenti, ovvero di richiedere la compilazione di un nuovo Questionario di Profilatura se le informazioni contenute in quello in corso di validità sono manifestamente superate, inesatte o incomplete. Prima della compilazione del Questionario di Profilatura, la Banca consegna un documento informativo circa le finalità, lo scopo e le fasi logiche del processo di Valutazione di Adeguatezza, lo scopo della profilatura, il concetto di rischio d’investimento nonché la relazione tra rischio e rendimento. Il Questionario di Profilatura deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei Servizi d’Investimento pres...
Generalità. È indetto un bando per la selezione di n. 26.304 volontari, da avviare nell’anno 2017 nei progetti di servizio civile nazionale in Italia e all’estero, presentati dagli enti di cui all’Allegato 1, approvati dal Dipartimento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ed inseriti nelle graduatorie. L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dal Dipartimento agli enti e ai volontari - tenendo conto, compatibilmente con la data di arrivo delle graduatorie e con l’entità delle richieste, delle date proposte dagli enti - secondo le procedure e le modalità indicate al successivo art. 6, a seguito dell’esame delle graduatorie. La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari in servizio civile nazionale spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
Generalità. I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
Generalità. Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e avere caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.