Lodo arbitrale Clausole campione

Lodo arbitrale. Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla: 1. Commissione paritetica prevista dall’articolo 9 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il triennio 2019-2021; 2. ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, dandone comunicazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla Azienda, da un componente scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dalla Azienda e dalla struttura, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sassari. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti della ATS. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l’importo presumibile dei suoi compensi totali. L’arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla notifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi Azienda – struttura privata erogatrice.
Lodo arbitrale. Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto dovranno rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno da ambo le parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. In mancanza dell’accordo dal presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente, sentita la controparte. Il predetto Tribunale nominerà altresì su istanza di una parte l’arbitro che l’altra parte non avesse nominato nel termine di venti giorni dalla data di deferimento della controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione alla parte negligente. Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Il Collegio giudicherà secondo le norme del diritto e con procedura rituale.
Lodo arbitrale. Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente contratto si rimanda a quanto previsto dall’Accordo AIOP - AISSP/RAS 2016 – 2018.
Lodo arbitrale. 1. L'Arbitro deve depositare il lodo nel termine di giorni 180 dalla sua costituzione. L’Arbitro, oltre al lodo definitivo, può emettere lodi non definitivi o parziali, anche a contenuto cautelare ove ciò sia consentito dalla legge applicabile o previsto nella convenzione arbitrale o su concorde istanza delle parti. In caso di emissione di lodi parziali e cautelari, l’Arbitro può condizionare l’esecuzione del medesimo alla prestazione di adeguata garanzia della parte che ha richiesto la misura cautelare. 2. Il lodo è deliberato dall'Arbitro unico o dal Collegio Arbitrale, a maggioranza dei voti degli Arbitri riuniti in conferenza personale, ed è redatto in forma scritta. Su questioni procedurali, qualora vi sia espressa autorizzazione da parte del collegio arbitrale, la decisione viene presa autonomamente dal Presidente del collegio. 3. Il lodo deve essere sottoscritto dall'Arbitro unico o da ciascun componente del Collegio arbitrale, anche in tempi e luoghi diversi, purché di ogni sottoscrizione sia indicato il luogo, giorno, mese ed anno nel quale la firma è stata apposta. Qualora uno dei componenti del Collegio Arbitrale non voglia o possa sottoscrivere il lodo, tale circostanza dovrà essere espressamente dichiarata nel lodo stesso, eventualmente motivandola.
Lodo arbitrale. Gli Arbitri decidono, ex ▇▇▇▇ et aequo, quali fiduciari delle Parti, e amichevoli compositori, e sono pertanto dispensati da qualsiasi formalità procedurale, eccetto quelle previste dal presente Regolamento. Nel caso di procedura d’ufficio gli Arbitri possono decidere anche soltanto sulla scorta del quesito, dei documenti e delle prove presentate dalla Parte diligente.
Lodo arbitrale. 1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Lodo arbitrale. Art. 37 Il Lodo
Lodo arbitrale. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri. Nelle procedure con più Arbitri, il lodo può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno, ed è siglato dagli arbitri su ogni foglio ed è sottoscritto in calce. Viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, la quale provvede a comunicare il deposito alle parti tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione. Il lodo è consegnato in originale dalla Segreteria Arbitrale alle parti su loro richiesta, salvo quanto previsto dall’art. 24, 5° comma. In nessun caso la Segreteria può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.
Lodo arbitrale. Art. 37 IL LODO entro il termine fissato dal Tribunale per il deposito della prima memoria difensiva. L’intervento del terzo implica l’accettazione della nomina del Tribunale già costituito.

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  • Collegio arbitrale 1. Le parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20 (venti) giorni dall’esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale. Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell’esperimento del tentativo di conciliazione. 2. Il Collegio Arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e lo stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Lavoro, uno nominato dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale, il dipendente abbia conferito mandato e da un presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. 3. In caso di mancato accordo fra le rispettive Organizzazioni, il presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata. 4. Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l’incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni il Collegio Arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste di: istruttorie disponendo, anche d’ufficio, l’assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente. 5. Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti. 6. Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all’Autorità Giudiziaria.

  • Clausola arbitrale Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Arbitrato 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

  • Sanzioni e procedure disciplinari Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri previsti dal codice disciplinare danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare nei casi previsti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa d’importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. L’Ente per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve effettuare la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione. La contestazione dell’addebito deve effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’Ente è venuto a conoscenza del fatto. Il lavoratore ove lo richieda, dovrà essere sentito a discolpa anche con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, e/o avrà la facoltà di presentare giustificazione scritta. Il provvedimento potrà essere adottato solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data della contestazione, in assenza di presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore ovvero se le stesse non siano state accolte. L’Ente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel presente articolo. Quando, invece, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all’interessato. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano i lavoratore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvo quanto previsto dall’art. 11 8° comma, entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Il procedimento si estingue qualora per un periodo continuativo di 120 giorni non sia stato compiuto alcun atto istruttorio. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2, sono adottati dal Direttore Generale. L’Ente nel quale l’adozione dei predetti provvedimenti è assegnata ad altro organo o ad altre Funzioni, ne da comunicazione con avviso al personale e alle ▇▇.▇▇.