Lodo arbitrale Clausole campione

Lodo arbitrale. Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto dovranno rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno da ambo le parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. In mancanza dell’accordo dal presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente, sentita la controparte. Il predetto Tribunale nominerà altresì su istanza di una parte l’arbitro che l’altra parte non avesse nominato nel termine di venti giorni dalla data di deferimento della controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione alla parte negligente. Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Il Collegio giudicherà secondo le norme del diritto e con procedura rituale.
Lodo arbitrale. Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla:
Lodo arbitrale. Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente contratto si rimanda a quanto previsto dall’Accordo AIOP - AISSP/RAS 2016 – 2018.
Lodo arbitrale. Le Parti convengono che la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente Accordo potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla Regione, da un componente scelto dai firmatari dell’Accordo e da un Presidente nominato dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l’importo presumibile dei suoi compensi totali. L’arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla notifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi ASL – Erogatori privati.
Lodo arbitrale. Gli Arbitri decidono, ex xxxx et aequo, quali fiduciari delle Parti, e amichevoli compositori, e sono pertanto dispensati da qualsiasi formalità procedurale, eccetto quelle previste dal presente Regolamento. Nel caso di procedura d’ufficio gli Arbitri possono decidere anche soltanto sulla scorta del quesito, dei documenti e delle prove presentate dalla Parte diligente.
Lodo arbitrale. 1. L'Arbitro deve depositare il lodo nel termine di giorni 180 dalla sua costituzione. L’Arbitro, oltre al lodo definitivo, può emettere lodi non definitivi o parziali, anche a contenuto cautelare ove ciò sia consentito dalla legge applicabile o previsto nella convenzione arbitrale o su concorde istanza delle parti. In caso di emissione di lodi parziali e cautelari, l’Arbitro può condizionare l’esecuzione del medesimo alla prestazione di adeguata garanzia della parte che ha richiesto la misura cautelare.
Lodo arbitrale. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri. Nelle procedure con più Arbitri, il lodo può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno, ed è siglato dagli arbitri su ogni foglio ed è sottoscritto in calce. Viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, la quale provvede a comunicare il deposito alle parti tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione. Il lodo è consegnato in originale dalla Segreteria Arbitrale alle parti su loro richiesta, salvo quanto previsto dall’art. 24, 5° comma. In nessun caso la Segreteria può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.
Lodo arbitrale. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli Arbitri. Nelle procedure con più Arbitri, il lodo può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo. Il lodo deve contenere: a) l’indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori; b) l’indicazione della convenzione arbitrale; c) l’indicazione della sede dell’arbitrato; d) l’indicazione delle conclusioni delle parti; e) l’esposizione dei motivi della decisione; f) il dispositivo; g) la decisione sulla ripartizione dei costi della procedura arbitrale, come liquidati dal Consiglio Arbitrale secondo quanto disposto dal Regolamento al successivo art. 24, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno, ed è siglato dagli Arbitri su ogni foglio ed è sottoscritto in calce. Viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, la quale provvede a comunicare il deposito alle parti tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione. Il lodo è consegnato in originale dalla Segreteria Arbitrale alle parti su loro richiesta. In nessun caso la Segreteria Arbitrale può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.
Lodo arbitrale. Art. 37 Il Lodo
Lodo arbitrale. Art. 37 IL LODO entro il termine fissato dal Tribunale per il deposito della prima memoria difensiva. L’intervento del terzo implica l’accettazione della nomina del Tribunale già costituito.