Lodo arbitrale Clausole campione
Lodo arbitrale. Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla:
1. Commissione paritetica prevista dall’articolo 9 dell’Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il triennio 2019-2021;
2. ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, dandone comunicazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla Azienda, da un componente scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dalla Azienda e dalla struttura, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sassari. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti della ATS. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l’importo presumibile dei suoi compensi totali. L’arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla notifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi Azienda – struttura privata erogatrice.
Lodo arbitrale. Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto dovranno rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno da ambo le parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo. In mancanza dell’accordo dal presidente del Tribunale di Genova su istanza della parte più diligente, sentita la controparte. Il predetto Tribunale nominerà altresì su istanza di una parte l’arbitro che l’altra parte non avesse nominato nel termine di venti giorni dalla data di deferimento della controversia al Collegio arbitrale, dandone comunicazione alla parte negligente. Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Il Collegio giudicherà secondo le norme del diritto e con procedura rituale.
Lodo arbitrale. Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’applicazione del presente contratto si rimanda a quanto previsto dall’Accordo AIOP - AISSP/RAS 2016 – 2018.
Lodo arbitrale. Gli Arbitri decidono, ex xxxx et aequo, quali fiduciari delle Parti, e amichevoli compositori, e sono pertanto dispensati da qualsiasi formalità procedurale, eccetto quelle previste dal presente Regolamento. Nel caso di procedura d’ufficio gli Arbitri possono decidere anche soltanto sulla scorta del quesito, dei documenti e delle prove presentate dalla Parte diligente.
Lodo arbitrale. 1. L'arbitro deve depositare il lodo nel termine di giorni 180 dalla sua costituzione. L’arbitro, oltre al lodo definitivo, può emettere lodi non definitivi o parziali, anche a contenuto cautelare ove ciò sia consentito dalla legge applicabile. In caso di emissione di lodi parziali e cautelari, l’arbitro può condizionare l’esecuzione del medesimo alla prestazione di adeguata garanzia della parte che ha richiesto la misura cautelare.
2. Il lodo è deliberato dall'arbitro unico o dal collegio arbitrale, a maggioranza dei voti degli arbitri riuniti in conferenza personale, ed è redatto in forma scritta. Su questioni procedurali, qualora vi sia espressa autorizzazione da parte del collegio arbitrale, la decisione viene presa autonomamente dal Presidente del collegio.
3. Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro unico o da ciascun componente del collegio arbitrale, anche in tempi e luoghi diversi, purché di ogni sottoscrizione sia indicato il luogo, giorno, mese ed anno nel quale la firma è stata apposta. Qualora uno dei componenti del collegio arbitrale non voglia o possa sottoscrivere il lodo, tale circostanza dovrà essere espressamente dichiarata nel lodo stesso, eventualmente motivandola.
Lodo arbitrale. Art. 37 Il Lodo
Lodo arbitrale. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli Arbitri. Nelle procedure con più Arbitri, il lodo può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo. Il lodo deve contenere: a) l’indicazione degli Arbitri, delle parti e dei loro difensori; b) l’indicazione della convenzione arbitrale; c) l’indicazione della sede dell’arbitrato; d) l’indicazione delle conclusioni delle parti; e) l’esposizione dei motivi della decisione; f) il dispositivo; g) la decisione sulla ripartizione dei costi della procedura arbitrale, come liquidati dal Consiglio Arbitrale secondo quanto disposto dal Regolamento al successivo art. 24, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno, ed è siglato dagli Arbitri su ogni foglio ed è sottoscritto in calce. Viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, la quale provvede a comunicare il deposito alle parti tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione. Il lodo è consegnato in originale dalla Segreteria Arbitrale alle parti su loro richiesta. In nessun caso la Segreteria Arbitrale può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.
Lodo arbitrale. Art. 37 IL LODO entro il termine fissato dal Tribunale per il deposito della prima memoria difensiva. L’intervento del terzo implica l’accettazione della nomina del Tribunale già costituito.
Lodo arbitrale. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri. Nelle procedure con più Arbitri, il lodo può essere sottoscritto solo dalla maggioranza degli Arbitri, purché venga precisato che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno potuto o non hanno voluto sottoscriverlo. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti, più uno, ed è siglato dagli arbitri su ogni foglio ed è sottoscritto in calce. Viene depositato presso la Segreteria Arbitrale, la quale provvede a comunicare il deposito alle parti tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione. Il lodo è consegnato in originale dalla Segreteria Arbitrale alle parti su loro richiesta, salvo quanto previsto dall’art. 24, 5° comma. In nessun caso la Segreteria può rilasciare copia del lodo a soggetti diversi dalle parti, salvo loro diverso accordo.
Lodo arbitrale. 1. Nei giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi il lodo e' impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullita', anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello alla data di entrata in vigore del presente decreto.