Malattie e infortuni. 1. In caso di assenza per malattia od infortunio accertati, l’azienda con- serva il posto e l’intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per: a) mesi 6 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni; b) mesi 8 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni; c) mesi 12 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni; d) mesi 15 se l’anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni; e) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni; f) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 25 anni. 2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere cal- colati dall’azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo gior- no di assenza considerato. a) mesi 8 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni b) mesi 10 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni c) mesi 14 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni d) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni e) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni f) mesi 24 se l’anzianità sia superiore a 25 anni. 3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trat- tamento meno favorevole di quello stabilito dal Regio Decreto Legge 13 novembre 1924, n. 1825 secondo la comune interpretazione ripor- tata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo. 4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. 5. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di dialisi. 6. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia en- trato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data; se la malattia inizia suc- cessivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. 7. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i li- miti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio presta- to, salvo quanto disposto in tema di xxxxx. 8. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il tratta- mento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’azienda con deduzione di tutte le somme che il dirigente ha diritto di riscuote- re da parte dell’Istituto assicuratore. 9. Le aziende segnaleranno con un mese di anticipo ai dirigenti inte- ressati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto. 10. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindica- ti il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di es- sere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia su- perare i 12 mesi in un quinquennio. 11. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal diri- gente che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere dirit- to alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia ma- turato i requisiti in parola. Chiarimento a verbale 1. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma del pre- sente articolo, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di com- porto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo,
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattie e infortuni. 1. In caso di assenza per malattia od infortunio accertatio infortunio, l’azienda con- serva accertato, l'Azienda conserva il posto e l’intero l'intero trattamento economico al dirigente lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 6 se l’anzianità l'anzianità non sia superiore a 5 anni;
b) mesi 8 se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;
c) mesi 12 se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 12 anni;
d) mesi 15 un mese per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 18 mesi, se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;
e) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 20 12 anni e non superi i 25 anni;
fe) mesi 22 se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 25 anni.
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere cal- colati dall’azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo gior- no di assenza considerato.
a) mesi 8 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni b) mesi 10 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni c) mesi 14 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni d) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni e) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni f) mesi 24 se l’anzianità sia superiore a 25 anni.
3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trat- tamento meno favorevole di quello stabilito dal Regio Decreto Legge 13 novembre 1924, n. 1825 secondo la comune interpretazione ripor- tata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% dell’80 per cento in caso di ricovero in sanatorio ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbctubercolosi, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di oncologico, malattie cardiovascolari, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) Aids), patologie genetiche degenerative, patologie neurodegenerative, insufficienza renale cronica (IRC), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 40 mesi complessivi.
5. Ai fini di quanto del computo del trattamento previsto dai commi precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al comma 9 - verificatesi nei 18 mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825. Su richiesta scritta del lavoratore, l’Azienda lo informa sui giorni di malattia o infortunio intervenuti dall’insorgere dell’evento in corso, nonché su quelli verificatisi nel periodo di cui al comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario precede. L’Azienda, inoltre, segnalerà al lavoratore per sottoporsi al trattamento interessato, almeno 30 giorni prima, la scadenza del termine del periodo di dialisi.
6comporto contrattualmente previsto. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente lavoratore sia en- trato entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia, vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data; se . Se la malattia inizia suc- cessivamentesuccessivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
7. I periodi di assenza per malattia o infortunio infortunio, accertati, entro i li- miti limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio presta- toprestato, salvo quanto disposto in tema di xxxxx.
8dal penultimo comma dell'art. 52. FEDERCASSE 61 In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavorocon indennità a carico dell'INAIL o dell'INPS, il tratta- mento trattamento economico di cui al presente previsto da questo articolo è va corrisposto dall’azienda dall'Azienda con deduzione di tutte le somme che il dirigente lavoratore ha diritto di riscuote- re riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
9di detti Istituti. Le aziende segnaleranno con un mese di anticipo ai dirigenti inte- ressati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.
10. Se la Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o l’infortunio proseguono da infortunio oltre i termini suindica- ti indicati nei precedenti comma 1 e 2, il dirigentelavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di es- sere essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità12 mesi. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia su- perare i superare detti sei 12 mesi in un quinquennio.
11. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal diri- gente lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere dirit- to diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne il lavoratore abbia ma- turato maturato i requisiti anzidetti. Al tossicodipendente, in parola. Chiarimento a verbale
1. Un dirigente cheeffettiva cura riabilitativa, ai sensi della tabella che ne faccia richiesta, può essere concessa, per una sola volta nell'arco del rapporto di cui al 2° comma del pre- sente articololavoro, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di una aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, per la durata massima di 7 dei predetti 8 24 mesi, avendo ancora frazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi. I periodi trascorsi in aspettativa non comportano decorso dell'anzianità, a disposizione 1 mese di com- porto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo,nessun effetto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattie e infortuni. 1. In caso di assenza per malattia od infortunio accertatio infortunio, l’azienda con- serva accertato, l'Azienda conserva il posto e l’intero l'intero trattamento economico al dirigente lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 6 se l’anzianità l'anzianità non sia superiore a 5 anni;
b) mesi 8 se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;
c) mesi 12 se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 12 anni;
d) mesi 15 un mese per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 18 mesi, se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;
e) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 20 12 anni e non superi i 25 anni;
fe) mesi 22 se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 25 anni.
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere cal- colati dall’azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo gior- no di assenza considerato.
a) mesi 8 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni b) mesi 10 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni c) mesi 14 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni d) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni e) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni f) mesi 24 se l’anzianità sia superiore a 25 anni.
3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trat- tamento meno favorevole di quello stabilito dal Regio Decreto Legge 13 novembre 1924, n. 1825 secondo la comune interpretazione ripor- tata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbctubercolosi, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico e di oncologico, malattie cardiovascolari, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) Aids), patologie genetiche degenerative, patologie neurodegenerative, insufficienza renale cronica (IRC), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 40 mesi complessivi.
5. Ai fini di quanto del computo del trattamento previsto dai comma che precedono non commi precedenti, si terrà conto delle cumulano anche le assenze per il tempo strettamente necessario malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al comma 9 - verificatesi nei 18 mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825. Su richiesta scritta del lavoratore per sottoporsi al trattamento precede. ima, la scadenza del termine del periodo di dialisi.
6comporto contrattualmente previsto. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente lavoratore sia en- trato entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia, vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data; se . Se la malattia inizia suc- cessivamentesuccessivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
7. I periodi di assenza per malattia o infortunio infortunio, accertati, entro i li- miti limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio presta- toprestato, salvo quanto disposto in tema di xxxxx.
8dal penultimo comma dell'art. 52. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavorocon indennità a carico dell'INAIL o dell'INPS, il tratta- mento trattamento economico di cui al presente previsto da questo articolo è va corrisposto dall’azienda dall'Azienda con deduzione di tutte le somme che il dirigente lavoratore ha diritto di riscuote- re riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
9di detti Istituti. Le aziende segnaleranno con un mese di anticipo ai dirigenti inte- ressati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.
10. Se la Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o l’infortunio proseguono da infortunio oltre i termini suindica- ti indicati nei precedenti commi 1 e 2, il dirigentelavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di es- sere essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità12 mesi. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia su- perare i superare 12 mesi in un quinquennio.
11. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal diri- gente lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere dirit- to diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne il lavoratore abbia ma- turato maturato i requisiti anzidetti. Al tossicodipendente, in parola. Chiarimento a verbale
1. Un dirigente cheeffettiva cura riabilitativa, ai sensi della tabella che ne faccia richiesta, può essere concessa, per una sola volta nell'arco del rapporto di cui al 2° comma del pre- sente articololavoro, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di una aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, per la durata massima di 7 dei predetti 8 24 mesi, avendo ancora frazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi. I periodi trascorsi in aspettativa non comportano decorso dell'anzianità, a disposizione 1 mese di com- porto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo,nessun effetto.
ARTICOLO 16 56 (Maternità/Paternità/Congedi parentali) del c.c.n.l. del 9 gennaio 2019 è sostituito dal seguente:
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Malattie e infortuni. 1. In caso di assenza per malattia od o infortunio accertati, l’azienda con- serva l’impresa conserva il posto e l’intero l’in- tero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per:: anzianità mesi
a) mesi 6 se l’anzianità non sia superiore fino a 5 anni;anni 6
b) mesi 8 se l’anzianità sia superiore a da oltre 5 anni e non superi i fino a 10 anni;anni 8
c) mesi 12 se l’anzianità sia superiore a da oltre 10 anni e non superi i fino a 15 anni;anni 12
d) mesi 15 se l’anzianità sia superiore a da oltre 15 anni e non superi i fino a 20 anni;anni 15
e) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a oltre i 20 anni e non superi i fino a 25 anni;anni 18
f) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a oltre i 25 anni.anni 22
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere cal- colati dall’azienda calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo gior- no giorno di assenza considerato.. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti: anzianità mesi
a) mesi 8 se l’anzianità non sia superiore fino a 5 anni 8
b) mesi 10 se l’anzianità sia superiore a da oltre 5 anni e non superi i 10 anni c) mesi 14 se l’anzianità sia superiore fino a 10 anni 10
c) da oltre 10 anni e non superi i 15 anni d) mesi 18 se l’anzianità sia superiore fino a 15 anni 14
d) da oltre 15 anni e non superi fino a 20 anni 18
e) oltre i 20 anni ee fino a 25 anni 22
f) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi oltre i 25 anni f) mesi 24 se l’anzianità sia superiore a 25 anni.24
3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trat- tamento trattamento meno favorevole favo- revole di quello stabilito dal Regio Decreto Legge R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 1825, secondo la comune interpretazione ripor- tata riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carattere carat- tere oncologico e di sindrome da immunodeficienza immuno- deficienza acquisita (AIDS) ), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivicom- plessivi.
5. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al lavoratore diri- gente per sottoporsi al trattamento di dialisi.
6. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere sca- dere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia en- trato entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data; : se la malattia inizia suc- cessivamentesuccessivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
7. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i li- miti limiti suindicati, sono computati com- putati a tutti gli effetti come servizio presta- topre- stato, salvo quanto disposto in tema di xxxxx.
8. In caso di assenza conseguente ad infortunio infor- tunio sul lavoro, il tratta- mento trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’azienda dall’im- presa con deduzione di tutte le somme che il dirigente ha diritto di riscuote- re riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
9. Le aziende imprese segnaleranno con un mese di anticipo ai dirigenti inte- ressati, nei singoli casi, la l’approssimarsi della scadenza del termine del periodo di comporto com- porto contrattualmente previsto.
10. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindica- ti suindicati il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di es- sere essere collocato in aspettativa non retribuita retri- buita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia su- perare supe- rare i 12 mesi in un quinquennio.
11. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal diri- gente dirigente che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere dirit- to diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne ultrasessan- tenne abbia ma- turato maturato i requisiti in parola. Chiarimento CHIARIMENTO A VERBALE Le Parti hanno chiarito che la garanzia mi- nima prevista dall’R.D.L. di cui al comma 3 del presente articolo per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per somma- toria e, in tale ambito, unicamente al tratta- mento economico da riservare al dirigente, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo. Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo). Esempi a verbale:
1. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma 2 del pre- sente presente articolo, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposizione disposi- zione 1 mese di com- porto comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo,, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita.
2. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al comma 2 del presente articolo, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei pre- detti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspetta- tiva, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspetta- tiva con retribuzione al 100% ed a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
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Malattie e infortuni. 1. In caso di assenza per malattia od infortunio accertatio infortunio, l’azienda con- serva accertato, l'Azienda conserva il posto e l’intero l'intero trattamento economico al dirigente lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 6 se l’anzianità l'anzianità non sia superiore a 5 anni;
b) mesi 8 se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;
c) mesi 12 se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 12 anni;
d) mesi 15 un mese per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 18 mesi, se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;
e) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 20 12 anni e non superi i 25 anni;
fe) mesi 22 se l’anzianità l'anzianità sia superiore a 25 anni.
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere cal- colati dall’azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo gior- no di assenza considerato.
a) mesi 8 se l’anzianità non sia superiore a 5 anni b) mesi 10 se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni c) mesi 14 se l’anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni d) mesi 18 se l’anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni e) mesi 22 se l’anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni f) mesi 24 se l’anzianità sia superiore a 25 anni.
3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trat- tamento meno favorevole di quello stabilito dal Regio Decreto Legge 13 novembre 1924, n. 1825 secondo la comune interpretazione ripor- tata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% 50 80 per cento in caso di ricovero in sanatorio ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbctubercolosi, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico oncologico, nel caso di malattie cardiovascolari e nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) Aids), patologie genetiche degenerative, patologie neurodegenerative, insufficienza renale cronica (IRC), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 40 mesi complessivi.
5. Ai fini di quanto del computo del trattamento previsto dai commi precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al comma 7 - verificatesi nei sei 18 mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825. Su richiesta scritta del lavoratore, l'Azienda lo informa sui giorni di malattia o infortunio intervenuti dall'insorgere dell'evento in corso, nonché su quelli verificatisi nel periodo di cui al comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario precede. L’Azienda, inoltre, segnalerà al lavoratore per sottoporsi al trattamento interessato, almeno 30 giorni prima, la scadenza del termine del periodo di dialisi.
6comporto contrattualmente previsto. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente lavoratore sia en- trato entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia, vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data; se . Se la malattia inizia suc- cessivamentesuccessivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
7. I periodi di assenza per malattia o infortunio infortunio, accertati, entro i li- miti limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio presta- toprestato, salvo quanto disposto in tema di xxxxx.
8dal penultimo comma dell'art. 52. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavorocon indennità a carico dell'INAIL o dell'INPS, il tratta- mento trattamento economico di cui al presente previsto da questo articolo è va corrisposto dall’azienda dall'Azienda con deduzione di tutte le somme che il dirigente lavoratore ha diritto di riscuote- re riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
9di detti Istituti. Le aziende segnaleranno con un mese di anticipo ai dirigenti inte- ressati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto contrattualmente previsto.
10. Se la Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o l’infortunio proseguono da infortunio oltre i termini suindica- ti indicati nei precedenti comma 1 e 2, il dirigentelavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di es- sere essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità6 12 mesi. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia su- perare i 12 mesi in un quinquennio.
11. superare detti sei Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal diri- gente lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere dirit- to diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessantenne il lavoratore abbia ma- turato maturato i requisiti anzidetti. Al tossicodipendente, in parola. Chiarimento a verbale
1. Un dirigente cheeffettiva cura riabilitativa, ai sensi della tabella che ne faccia richiesta, può essere concessa, per una sola volta nell'arco del rapporto di cui al 2° comma del pre- sente articololavoro, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di una aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, per la durata massima di 7 dei predetti 8 24 mesi, avendo ancora frazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi. I periodi trascorsi in aspettativa non comportano decorso dell'anzianità, a disposizione 1 mese di com- porto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo,nessun effetto.
ART. 17 L'art. 56 (Maternità) del c.c.n.l. 21 dicembre 2007 è sostituito dal seguente:
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