Malattie progressivamente invalidanti. In deroga a quanto contemplato all’Art. 34 - Liquidazione dell’Indennità, si precisa che, nel caso l’Invalidità Permanente da Malattia già accertata sia sta- ta determinata da una delle patologie qui di seguito indicate: - Sclerosi multipla; - Morbo di Parkinson; - Morbo di Alzheimer; - Mielopatia cervicale da spondilosi cervicale che condiziona tetra paresi con disturbi sfinterici; - Mielopatia lombo-sacrale condizionante paraparesi con disturbi sfinterici; le medesime possono essere oggetto di una seconda valutazione in caso di loro aggravamento. Tale seconda valutazione deve comunque esser esperita non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla prima valutazione e non dopo 36 mesi dalla stessa. In questo caso viene comunque riconosciuta la sola differenza tra la percentuale di Invalidità Permanente liquidabile ai sensi dell’Art. 34 - Liquidazione dell’In- dennità e la percentuale precedentemente liquidata. Tale seconda ed ultima valutazione è prevista unicamente per l’aggravamento delle patologie elencate in questo articolo e non in caso di loro concorrenza con altre nuove Malattie.
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Malattie progressivamente invalidanti. In deroga a quanto contemplato all’Art. 34 20 - Liquidazione dell’Indennitàdelle Indennità, si precisa che, nel caso l’Invalidità Permanente da Malattia già accertata sia sta- ta stata determinata da una delle patologie qui di seguito indicate: - • Sclerosi multipla; - • Morbo di Parkinson; - • Morbo di Alzheimer; - Mielopatia cervicale da spondilosi cervicale che condiziona tetra paresi con disturbi sfinterici; - Mielopatia lombo-sacrale condizionante paraparesi con disturbi sfinterici; le medesime possono essere oggetto di una seconda valutazione in caso di loro aggravamento. Tale seconda valutazione deve comunque esser esperita non prima che siano trascorsi 18 12 (dodici) mesi dalla prima valutazione e non dopo 36 (trentasei) mesi dalla stessa. In questo caso viene comunque riconosciuta rico- nosciuta la sola differenza tra la percentuale di Invalidità Permanente liquidabile ai sensi dell’Art. 34 20 - Liquidazione dell’In- dennità delle Indennità e la percentuale per- centuale precedentemente liquidata. Tale seconda ed ultima valutazione è prevista unicamente per l’aggravamento l’aggrava- mento delle patologie elencate in questo articolo e non in caso di loro concorrenza con- correnza con altre nuove Malattiemalattie.
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