Common use of Malattie tropicali Clause in Contracts

Malattie tropicali. La presente estensione di garanzia è valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invali- dità permanente da infortunio e con un massimo inden- nizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila). Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale, senza tener conto della tabella di cui all’Art. 2 lettera B. La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto che l’Assi- curato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsi.

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Samples: www.nobis.it

Malattie tropicali. La garanzia si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 150.000,00= (Euro Centocinquantamila/00) per il caso Morte e di € 180.000,00=(Euro Centottantamila/00) per il caso di invalidità permanente. La somma assicurata per Invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto, non si farà luogo all’indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado d’Invalidità Permanente residuato. La presente estensione di garanzia è si intende valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invali- dità permanente da infortunio e con un massimo inden- nizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila). Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale, senza tener conto della tabella di cui all’Art. 2 lettera B. La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto che l’Assi- curato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che purché l’assicurato si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsiprofilassi.

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Samples: presidenza.governo.it

Malattie tropicali. La presente estensione garanzia si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di garanzia è valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invali- dità permanente da infortunio e con un massimo inden- nizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila)Xxxxx in materia. Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale, senza tener conto della tabella di cui all’Art. 2 lettera B. La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto alla circostanza che l’Assi- curato, al momento della partenza, gli Assicurati si trovi trovino in perfette condizioni di salute e che si sia sottoposto siano stati preventivamente sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsiprofilassi. La garanzia è prestata fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni. La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20% e pertanto non si farà luogo all’indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’intero indennizzo in rapporto al grado d’Invalidità Permanente residuato.

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Samples: www.lepida.net

Malattie tropicali. La garanzia si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 150.000,00= (Euro Centocinquantamila/00) per il caso Morte e di € 180.000,00=(Euro Centottantamila/00) per il caso di invalidità permanente. La somma assicurata per Invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto, non si farà luogo all’indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado d’Invalidità Permanente residuato. La presente estensione di garanzia è si intende valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invali- dità permanente da infortunio e con un massimo inden- nizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila). Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale, senza tener conto della tabella di cui all’Art. 2 lettera B. La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto che l’Assi- curato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che purché l’assicurato si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsiprofilassi. .

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Samples: www.politichegiovanili.gov.it

Malattie tropicali. La garanzia si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di di € 350.000,00= (Euro Trecentocinquantamila/00) per il caso Morte e di € 300.000,00= (Euro Trecentomila/00) per il caso di invalidità permanente. La somma assicurata per Invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 20%. Pertanto, non si farà luogo all’indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 20% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado d’Invalidità Permanente residuato. La presente estensione di garanzia è si intende valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invali- dità permanente da infortunio e con un massimo inden- nizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila). Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale, senza tener conto della tabella di cui all’Art. 2 lettera B. La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto che l’Assi- curato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che purché l’assicurato si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsiprofilassi, antecedentemente all’attività svolta per il Dipartimento della Protezione Civile.

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Samples: www.protezionecivile.it

Malattie tropicali. La garanzia si intende estesa alle malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia. La garanzia viene prevista fino a concorrenza delle somme stabilite per le garanzie infortuni e con un massimo di € 150.000,00= (Euro Centocinquantamila/00) per il caso Morte e di € 180.000,00=(Euro Centottantamila/00) per il caso di invalidità permanente. La somma assicurata per Invalidità permanente è soggetta ad una franchigia relativa del 18%. Pertanto, non si farà luogo all’indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 18% della totale. Se invece l’Invalidità Permanente supera il 18% della totale verrà corrisposto l’indennizzo in rapporto al grado d’Invalidità Permanente residuato. La presente estensione di garanzia è si intende valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invali- dità permanente da infortunio e con un massimo inden- nizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila). Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale, senza tener conto della tabella di cui all’Art. 2 lettera B. La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto che l’Assi- curato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che purché l’assicurato si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsiprofilassi.

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Samples: www.politichegiovanili.gov.it

Malattie tropicali. La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente da infortunio, alle malattie tropicali, intendendosi per tali quelle diagnosticate dai medici curanti, compresa la malaria. La presente estensione di garanzia è valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invali- dità invalidità permanente da infortunio e con un massimo inden- nizzo indennizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila). Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale, senza tener conto della tabella di cui all’Art. 2 lettera B. La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto che l’Assi- curatol’Assicurato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsi.

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Samples: www.darag.it