Manifestazioni popolari. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
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Samples: Recepimento Dell'accordo Recante Disposizioni in Materia Di Benessere Degli Animali Da Compagnia E Pet Therapy, Accordo Tra Il Ministro Della Salute, Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento E Di Bolzano in Materia Di Benessere Degli Animali Da Compagnia E Pet Therapy
Manifestazioni popolari. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché nonchè per garantire la sicurezza e l'incolumità l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
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Samples: Accordo Stato Regioni Sul Benessere Degli Animali Da Compagnia E Pet Therapy, Accordo Stato Regioni Sul Benessere Degli Animali Da Compagnia E Pet Therapy
Manifestazioni popolari. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché nonche' per garantire la sicurezza e l'incolumità l'incolumita' delle persone che assistono alle manifestazioni.
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Manifestazioni popolari. 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché nonchè per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
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