Disposizioni antimafia. L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Disposizioni antimafia. L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.. In particolare, l’aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori, emessi a carico dell’aggiudicataria stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto relativo al presente appalto. L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della vigenza del contratto relativo al presente appalto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Disposizioni antimafia. 1. La Struttura prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
Disposizioni antimafia. 1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Disposizioni antimafia. I Fornitori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, i Fornitori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. I Fornitori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Fornitore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Le Amministrazioni si riservano, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà delle Committenti di richiedere il risarcimento dei danni subìti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti del Fornitore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Disposizioni antimafia. Il Fornitore prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovran- no essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministra- zione del Fornitore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimen- ti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. Il Fornitore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione all’impresa subappaltatrice.
Disposizioni antimafia. Articolo 21 Cauzione;
Disposizioni antimafia. 1. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare all’ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Disposizioni antimafia. 1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto.
Disposizioni antimafia. L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i. In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto. L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio. L’aggiudicataria sottoscrive i “patti di integrità” previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190, relativa a “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.