NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE Clausole campione

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. Le attività svolte per il servizio saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato, nei capitolati dei contratti specifici e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole attività del servizio e, comunque, di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua componente e nei termini assegnati. Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta deve tenere conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed attività eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere efficace il servizio oggetto dell’accordo e dei contratti specifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare il servizio medesimo rispondente sotto ogni aspetto allo scopo cui è destinato. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (mezzi, segnaletica, puntellature, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare il servizio completamente ultimato nei modi prescritti e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Accordo o dai capitolati specifici, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore. Le verifiche sui servizi svolti nonché le misurazioni degli stessi saranno effettuate da un incaricato della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dell’esecuzione del contratto di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure, a quegli accertamenti e somministrazioni che successivamente, con il procedere del servizio, non si potessero più accertare. La Direzione dell’esecuzione del contratto potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle operazioni in corso e di quelle già compiute. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano...
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. 01.01.01 NORME GENERALI
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili. Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dal Direttore dei Lavori e dal Comune. I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine dal Direttore dei Lavori ed autorizzati dal Comune. Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio del Comune non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa. La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. La quantità dei lavori e delle provviste da inserire nelle contabilità a misura delle opere da eseguire o in variante, ordinate dalla direzione lavori, saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato al contratto. In nessun caso saranno tollerate dimensioni diverse da quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimenti a carico dell'appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti delle misure che saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'appaltatore. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Nessun’opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra. In particolare, nel rilevare e sviluppare le misure dei lavori eseguiti dall'appaltatore si terrà conto delle seguenti norme se non diversamente specificato nell’elenco prezzi facente parte del presente contratto.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. Generalità
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero in relazione a quanto è previsto nell’elenco prezzi. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti e/o bolle di lavoro giornaliere che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. Per tutte le opere dell’appalto da valutarsi a misura, le varie quantità saranno determinate da figure geometriche, a numero od a peso, escluso ogni altro metodo.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. (fatto salvo quanto prescritto nell’art. 61)
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. CAPO 46 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE. 24 28. ELENCO DEI PREZZI UNITARI 25 29. FORNITURE A PIÈ D’OPERA 26