MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE. 15.1. Se non diversamente previsto nel DT, nel CQ e/o nell'ODA, tutti i materiali e le apparecchiatura messi a disposizione dalla Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure su carri ferroviari o autocarri secondo le modalità che saranno stabilite dalla Committente stessa. 15.2. L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiatura fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente. 15.3. Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto. 15.4. Qualora la Committente per l'esecuzione dei lavori mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali. 15.5. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’esecuzione dei lavori la Committente consegni all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattuali, l’Appaltatore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei lavori, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi. 15.6. L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori
MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE. 15.114.1. Se non diversamente previsto nel DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA, tutti i materiali e le apparecchiatura messi a disposizione dalla Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure su carri ferroviari o autocarri secondo le modalità che saranno stabilite dalla Committente stessa.
15.214.2. L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiatura fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
15.314.3. Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto.
15.414.4. Qualora la Committente per l'esecuzione dei lavori delle Attività mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.
15.514.5. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’esecuzione dei lavori delle Attività la Committente consegni all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattualiAttività, l’Appaltatore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei lavoridelle Attività, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
15.614.6. L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
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Samples: Contract for Works, Contract for Work
MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE. 15.114.1. Se non diversamente previsto nel DT, nel CQ e/o nell'ODAnell’ODA, tutti i materiali e le apparecchiatura apparecchiature messi a disposizione dalla Committente saranno presi in carico dall'Appaltatore ai magazzini o luoghi di deposito della Committente oppure su carri ferroviari o autocarri secondo le modalità che saranno stabilite dalla Committente stessa.
15.214.2. L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiatura apparecchiature fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
15.314.3. Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel contratto.
15.414.4. Qualora la Committente per l'esecuzione dei lavori delle Attività mettesse a disposizione dell'Appaltatore materiali di dimensioni e/o spessori diversi da quelli indicati nei documenti tecnici contrattuali, l'Appaltatore non avrà diritto né a variazioni dei corrispettivi stabiliti né a variazioni dei termini di consegna contrattuali.
15.514.5. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’esecuzione dei lavori delle Attività la Committente consegni all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattualiAttività, l’Appaltatore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento dei lavoridelle Attività, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
15.614.6. L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
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