Minimo contrattuale mensile Clausole campione

Minimo contrattuale mensile. 1. A decorrere dall’1/1/2008 il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lordi. 2. A decorrere dall’1/10/2011 il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) lordi; a decorrere dall’1/4/2012 il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 3.735,00 (tremilasettecentotrentacinque/00) lordi; a decorrere dall’1/7/2013 il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 3.890,00 (tremilaottocentonovanta/00) lordi. 3. L’aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente, potrà essere assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi ad personam.
Minimo contrattuale mensile. 1. A decorrere dal 1° luglio 2004, il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 2.214,00 (duemiladuecentoquattordici/00) lorde per i dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997 ed in euro 2.780,00 (duemilasettecentoottanta/00) per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data. 2. Xxxxx restando i minimi di cui al comma 1 del presente articolo e le previsioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9, se applicabili, la retribuzione mensile di fatto del dirigente, comunque composta, non può in ogni caso essere inferiore a euro 2.320,00 dal 1° gennaio 2007, a euro 2.450,00 dal 1° gennaio 2008, a euro 2.700,00 dal 1° gennaio 2010, a euro 3.000,00 euro dal 1° gennaio 2011 ed a euro 3.500,00 dal 1° gennaio 2013.
Minimo contrattuale mensile. A decorrere dal 1° luglio 2004, l’attuale minimo contrattuale mensile è arrotondato in Euro 2.214,00 (duemiladuecentoquattordici/00) lorde per i dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 1997 ed in Euro 2.780,00 (duemilasettecentoottanta/00) per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data.
Minimo contrattuale mensile. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile viene elevato da Euro 3.000,00 (tremila/00) a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lordi. 2. L’aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili lorde, sarà assorbito – fino a concorrenza – da eventuali superminimi concessi ad personam, finanche con clausola di non assorbibilità, entro la data di stipula dell’accordo del 23 gennaio 2008. 3. In caso di retribuzioni che alla data di stipula del suddetto accordo siano complessivamente inferiori al nuovo importo del minimo contrattuale di cui al comma 1, il raggiungimento di tale minimo sarà realizzato mediante l’assorbimento degli aumenti di cui al comma 1 dell’art. 6, fino a concorrenza dell’importo di 3.500,00 euro, fermo restando il diritto al percepimento parziale o totale degli aumenti alle scadenze previste1.
Minimo contrattuale mensile. 1. A decorrere dal 1° luglio 2004 il minimo contrattuale mensile viene elevato da Euro 2.985,12 a Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi1. 1 Tali misure sono comprensive dell’importo di lire 1.428.942 (737,99 Euro) mensili lorde maturate alla data del 1° novembre 1991, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza), soppresso ai sensi dell'art. 4 del presente contratto.
Minimo contrattuale mensile. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il minimo contrattuale mensile per i dirigenti è fissato in lire 4.980.000 lorde. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il minimo contrattuale mensile per i dirigenti è fissato in lire 5.280.000 lorde. Tali misure sono comprensive dell'importo di lire 1.428.942 mensili lorde maturate, alla data del 1° novembre 1991, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza), soppresso ai sensi dell'art. 4 del presente contratto.
Minimo contrattuale mensile. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il minimo contrattuale mensile per i dirigenti è fissato in lire 5.480.000 lorde1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il minimo contrattuale mensile per i dirigenti è fissato in lire 5.780.000 lorde1.
Minimo contrattuale mensile. 1. Il minimo contrattuale mensile per i dirigenti assunti o nominati dal 1° luglio 1997 è confermato in lire 5.780.000 (cinquemilionisette- centoottantamila) lorde 1.
Minimo contrattuale mensile. Il minimo contrattuale mensile è confermato in lire 5.780.000 (cinquemilionisettecentottantamila) lorde.
Minimo contrattuale mensile. 1. Il minimo contrattuale mensile è confermato in lire 5.780.000 (cinquemilionisettecentottantamila) – Euro 2.985,12 (duemilanovecento- ottantacinque/12) – lorde.