ADEGUAMENTO AUTOMATICO. I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica. L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio. Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento. Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato. Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.
ADEGUAMENTO AUTOMATICO. Le somme assicurate, i massimali ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’lstituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.). L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si verifica la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Non sono soggetti ad adeguamento: • le franchigie, gli scoperti, i minimi ed i massimi risarcimenti; • le polizze a premio unico anticipato; • tutte le prestazioni della garanzia Assistenza.
ADEGUAMENTO AUTOMATICO. Premesso che con:
ADEGUAMENTO AUTOMATICO. (valida solo se espressamente richiamata in polizza)
ADEGUAMENTO AUTOMATICO. Qualora sul modulo di polizza sia indicato l’indice iniziale di adeguamento le somme assicurate, i massi- mali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto, ed il premio, sono collegati all’indice dei “Prezzi al consumo per famiglia di Operai e Impiegati” (base 1985=100), pubblicato dall’Istituto Centrale di Stati- stica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare è adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’in- dice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all’in- dice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (o al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio sono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Con- traente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento della polizza mediante let- tera raccomandata spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stes- sa. In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio, rimarranno quelli risul- tanti dall’ultimo aggiornamento effettuato. Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l'indice iniziale di adeguamento, la presente clausola non sarà operativa.
ADEGUAMENTO AUTOMATICO. Le somme assicurate ed il premio, se convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già «costo della vita») elaborato dall’lstitu- to Centrale di Statistica (IStAt). Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo il Contraente può rinunciare all’a- deguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera racco- mandata.
ADEGUAMENTO AUTOMATICO. Nel corso dell’anno contrattuale tutti gli importi monetari indicati in Polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle varia- zioni dell’ “Indice”. In caso di Sinistro gli importi verranno adeguati in conformità al rapporto tra l’“Indice data Sinistro” e l’ “indice di riferimento annuale”. L’Impresa rinuncerà al maggior Premio che le competerebbe in relazione all’a- deguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno. Il Premio verrà perciò adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale. Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza annuale, con preavviso di 60 (sessanta) giorni. Per:
ADEGUAMENTO AUTOMATICO. Le somme assicurate, il parametro, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione, nonché il premio vengono aggiornati ad ogni scadenza annuale, in base agli indici dei "Prezzi al consumo per Famiglie di Operai o Impiegati" (base 1985 =100) pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiorna- menti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente) le somme assicu- rate, il parametro, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale o in frazione, nonché il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
ADEGUAMENTO AUTOMATICO. La garanzia di assistenza non è soggetta ad adeguamento auto- matico.
ADEGUAMENTO AUTOMATICO. (Xxxxx rinuncia richiamando la Cond. Part. 99 nella “PARTE B” di Polizza) Premesso che con: