Indennità di contingenza Clausole campione

Indennità di contingenza. Le quote di indennità di contingenza, corrisposte al 31 dicembre 1973 per le categorie degli impiegati, degli operai e delle categorie speciali rimangono consolidate. Per i punti maturati a decorrere dal 1° gennaio 1974, le quote relative saranno corrisposte secondo i valori uniformi per livello retributivo determinati sulla base di quello più alto spettante ai lavoratori inseriti nel medesimo livello.
Indennità di contingenza. 2. Per quanto riguarda l'indennità di contingenza si fa riferimento agli accordi interconfederali, nonché alla Legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni. I relativi valori sono quelli riportati nella tabella “B” allegata al presente contratto.
Indennità di contingenza. L’indennità di contingenza riportata nella tabella del CCNL 2002/2005 è inserita nella retribuzione tabellare.
Indennità di contingenza. L'importo della indennità di contingenza maturata al 30 novembre 1991 comprensiva dell'EDR è inglobata nella retribuzione tabellare di cui all'Art. 18 parte seconda.
Indennità di contingenza. L'importo della indennità di contingenza maturata al 30 novembre 1991 è riportato nella seguente tabella comprensiva dell'EDR. Eventuali successive variazioni e modifiche nei criteri di computo, che comunque intervenissero, devono essere concordate con le XX.XX. firmatarie del presente C.C.N.L.. La contingenza mensile del personale con orario inferiore a quello stabilito al successivo art. 30, per il rispettivo livello, si ottiene in proporzione al minor orario. Contingenza al 31/11/91 comprensiva dell'EDR LIVELLI CONTINGENZA I 435,94 844.091 II 437,02 846.188 III 438,92 849.863 IV 438,98 849.986 V 442,43 856.669 VI 442,43 856.669 VII 442,43 856.669 XXXXX 000,00 000.000 XXXX X 448,07 867.583
Indennità di contingenza. L’importo della indennità di contingenza maturata al 30/11/1991 è definitivamente inglobato nella retribuzione tabellare di cui all’art. 42, lett. B.
Indennità di contingenza. Il valore mensile unificato del punto di contingenza é, fino al 31 Gennaio 1983, di L. 2.389 ( pari ad € 1,234) per tutti i livelli così come determinato dall'Accordo Nazionale 21 Febbraio 1975 (all. 5), e di L. 6.800 ( pari ad € 3,512) dal 1° Febbraio 1983 così come determinato dall'Accordo Nazionale (all. 6). Dal 1° Maggio 1986 al 31 Ottobre 1991, i valori mensili della contingenza vengono calcolati secondo le disposizioni della Legge n. 38 del 26 Febbraio 1986, modificata dalla Legge 13 Luglio 1990, n. 191, e le relative tabelle sono state elaborate dalla Commissione Paritetica Nazionale. Dal 1 Gennaio 1996 la contingenza inserita nella tabella di cui all’art. 105 è conglobata nella paga tabellare.
Indennità di contingenza. 1) L'indennità di contingenza maturata al 30.11.91 ha il valore riportato nella tabella successiva. liv. E 1 424,95 2, 3 426,27 4 426,27 5, 6 429,29 7, 8 434,00
Indennità di contingenza. Inglobata nella paga base.
Indennità di contingenza. La paga base nazionale è comprensiva dell’indennità di contingenza. Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del cinque per cento della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche all’art. 146.