Misure minime di sicurezza. S’intendono convenute le seguenti misure minime di sicurezza: 7.3.1 In edifici sempre abitati (con un periodo annuale di disabitazione nelle ore notturne inferiore a 40 giorni) Tutte le porte esterne devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza: - serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza; - in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello; - per porte che danno all’esterno, con dispositivi anti-scardinamento; - nel caso di telai in legno, listello antieffrazione; - per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento. 7.3.2 In edifici non sempre abitati (con un periodo annuale di disabitazione nelle ore notturne superiore a 40 giorni) Per gli edifici disabitati si danno per convenute tutte le misure di sicurezza previste per quelli abitati. Si danno altresì per convenute le seguenti misure di sicurezza: le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza: - inferriate o serrande a pantografo, ovvero - serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero - saracinesche con binari, ovvero - persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero - persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero - vetri antisfondamento.
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