Piani di sicurezza Clausole campione

Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo, costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del dell'art 90, comma 3 del D.Lgs n 81/2008; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Ai sensi dell’art. 117, comma 7 del Codice dei Contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è respon...
Piani di sicurezza. 1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. 2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per la Sicurezza durante l’Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL o CSE), almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni). La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà, oltre all’impossibilità di iniziare le lavorazioni, l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 2. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL/CSE almeno 15 giorni prima dell’inizio delle relative lavorazioni. L’Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL/CSE, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto. La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL/CSE non consentirà l’inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL/CSE comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di si- curezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza. L’obbligo di cui sopra è esteso, altresì, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet- tate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche non contemporanea, di una pluralità di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen- to è a carico della stazione appaltante. Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento l’appaltatore è tenuto a redigere il piano di sicurezza sostitutivo. L’appaltatore può presentare una o più proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicu- rezza redatto inizialmente, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul- tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri- lievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni degli organi di vigilanza. Per i lavori che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 l’appaltatore è tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.
Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. 1 - L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2 - L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3 - Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: • nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; • nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4 - Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5 - Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti e della modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 50/2016 e art. 161 del DPR 20772010.
Piani di sicurezza. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), nei casi in cui è previsto, e i l Piano Operativo di Sicurezza (POS), sono parte integrante del contratto di appalto. L'Appaltatore, entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, deve presentare all’ Istituto: - il Piano Operativo di Sicurezza; - copia del Piano di lavoro per bonifica di amianto già presentato all’ASL per l’approvazione corredato di prova dell’avvenuta presentazione. L’appaltatore nel Piano Operativo della Sicurezza dovrà indicare il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo professionale. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all’ Impresa appaltatrice la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio P.O.S., lo trasmette per l’approvazione al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione. Entro 15 (quindici) giorni il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione provvederà ad approvare gli elaborati o ad inviare all’appaltatore le dovute osservazioni e richieste di modifica, se necessarie. I lavori avranno inizio dopo l’approvazione del Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione. Le rimozione dei materiali contenenti amianto non potrà avvenire prima dell’approvazione del relativo piano di lavoro da parte dell’ASL.
Piani di sicurezza. I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l’appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o l’eventuale piano sostitutivo di sicurezza, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare. Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l’appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all’ufficio della direzione dei lavori, in questo caso il direttore dei lavori avrà l’abilitazione di cui al D.Lgs 81/08. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento redatto, se necessario, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante: • eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento se presente; • un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere. Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Piani di sicurezza. 1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Piani di sicurezza. L’Appaltatore è obbligato ad osservare con scrupolosità e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dall’Amministrazione ai sensi del D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ( 8); ovvero il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potrà presentare all’Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all’art. 18 del D.Leg.vo n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.