Piani di sicurezza. La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani ste...
Piani di sicurezza. 1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
Piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, come previsto dal titolo IV del testo unico sulla sicurezza.
Piani di sicurezza. 1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.
Piani di sicurezza. 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Piani di sicurezza. I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l’appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il responsabile unico del procedimento) il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o l’eventuale piano sostitutivo di sicurezza, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare. Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l’appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all’ufficio della direzione dei lavori, in questo caso il direttore dei lavori avrà l’abilitazione di cui al D.Lgs 81/08. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti ...
Piani di sicurezza. Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo, costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:
Piani di sicurezza. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
Piani di sicurezza. Prima della stipula del contratto l’Appaltatore redige e consegna al Comune il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto più possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del DEC, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari. Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), nonché presso giardini e parchi pubblici dovranno essere eseguite in assenza di fruitori od in orari di minor utilizzo da parte degli utenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del DEC. L’Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei servizi di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile (eventuale) e gli Enti assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è obbligato, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi. In caso di inosservanza degli obblighi retributivi e contributivi, anche nei confronti dei dipendenti dell’/degli eventuale/i subappaltatore/i, si applica l’art.30 commi 5 e 6 del Codice. Tanto l’Impresa subappaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse. L’Appaltatore sarà obbligato a segnalare al DEC entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del verificarsi dell’evento, eventuali infortuni occorsi ai propri dipendenti ed incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni. Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicur...