NORME DI SICUREZZA Clausole campione

NORME DI SICUREZZA. 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori. 4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara: - di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione. L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corr...
NORME DI SICUREZZA. Tutti i documenti, file, video, immagini, etc. inseriti dal Partecipante, o chi per lui, dovranno essere preventivamente verificati privi di “virus informatici”. A tale scopo il Partecipante, sottoscrivendo il presente regolamento si assume la responsabilità che il materiale multimediale caricato sulla piattaforma sarà privo di “virus informatici”. Il Partecipante si assume eventuali costi di risarcimento qualora questa condizione non risultasse veritiera. La somma relativa al risarcimento sarà quantificata in base all’eventuale danno riscontrato. Il mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra delineate, darà titolo a Italian Exhibition Group SpA di: • vietare al partecipante inadempiente, o chi per lui, di operare nella Piattaforma Web della fiera in oggetto; • escludere il Partecipante dalla partecipazione alla manifestazione.
NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta legge.
NORME DI SICUREZZA. Per le specifiche caratteristiche dell’appalto, gli interventi di manutenzione a misura non sono puntualmente predeterminabili né nel numero né nella singola consistenza; conseguentemente essi dovranno essere eseguiti sulla base delle esigenze manifestate, ovvero ordinati specificamente di volta in volta dall’Amministrazione. Per ogni intervento manutentivo dovrà comunque essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro. Tale applicazione dovrà essere garantita attraverso le specifiche contenutistiche della normativa previgente ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. In particolare: • per gli interventi manutentivi fuori campo di applicazione del titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.. dovrà essere applicato l’Art.26 del medesimo Decreto; • per gli interventi manutentivi rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si possono presentare i casi indicati nell’art.90 del Decreto, ovvero: 1. presenza di una sola impresa esecutrice, nel qual caso non è obbligatoria la nomina del CSP e CSE ; 2. presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, in cui è obbligatoria la nomina del CSP e CSE (rif. comma 3 e comma 4); 3. nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (rif. comma 5), è prevista la nomina del CSE che svolgerà anche le rimanenti funzioni del CSP.
NORME DI SICUREZZA. Le attività, oggetto del presente appalto, sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata al fine del presente capitolato. Inoltre,le attività, oggetto del presente appalto sono disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anch’esse integralmente richiamate al fine del presente capitolato. In particolare, la Ditta Aggiudicatrice dovrà eseguire le attività, oggetto del presente appalto, nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali vigenti in materia di: • Smaltimento rifiuti; • Prevenzione incendi; • Protezione nell’utilizzo di sorgenti radiogene; • Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; • Costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 (sia per l’eventuale attività di cantiere che per le interferenze); • Assunzioni obbligatorie e patti sindacali; • Prevenzione della criminalità mafiosa. L’A.O.U. promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento ed in tale contesto rende disponibile le informazioni sui rischi “esistenti” ed il “DUVRI”. L’A.O.U. si impegna, inoltre, a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione. Per le attività cui fa riferimento il DUVRI, i relativi oneri per la sicurezza sono stati stimati ed indicati dall’A.O.U. e non possono essere soggetti al ribasso. In applicazione alle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed ad D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii., si specifica che tutte le attività lavorative svolte dalla Ditta Aggiudicataria dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento. La Ditta Aggiudicataria presenterà, obbligatoriamente, non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione della avvenuta aggiudicazione della gara, il POS (Piano Operativo di Sicurezza). L’obbligo di redazione del piano di sicurezza nelle modalità sopra elencate compete anche ad ogni eventuale singolo sub appaltatore e, nel caso di costituzione di ATI o Consorzio, ad ogni singolo soggetto componente l’ATI o il Consorzio stesso. I singoli piani di sicurezza, compatibili tra loro e coerenti con il DUVRI redatto dall’A.O.U., dovranno essere trasmessi all’A.O.U., obbligatoriamen...
NORME DI SICUREZZA. L’Appaltatore, nell’esecuzione del Servizio, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dai tecnici del Committente. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i Servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ogni irregolarità deve essere comunicata al Committente. L’Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Appaltatore ed occupati nei lavori dell’Appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’Assuntore non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All’uopo si precisa che, a richiesta, l’Appaltatore deve trasmettere al Committente l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso le Aziende sopra citate e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora il Committente riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta. Il Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., Azienda A.T.S., I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione del presente Appalto nonc...
NORME DI SICUREZZA. Gli apparecchi, unitamente agli accessori, dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative UE in vigore all’atto della consegna e mantenute per tutta la durata della fornitura, ancorché emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. Il materiale biologico o comunque pericoloso dovrà essere eliminato in appositi contenitori, onde garantire la sicurezza degli operatori e dell’ambiente. I prodotti forniti dovranno essere rispondenti alla disciplina nazionale e alle normative UE comunque applicabili in materia di tutela del lavoro e di tutela dell’ambiente. La fornitura dei reagenti dovrà essere accompagnata dalla Scheda informativa in materia di sicurezza, come previsto dal “Regolamento Europeo 830/2015”, in lingua italiana.
NORME DI SICUREZZA. Il concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi coinvolti, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi: - osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.; - adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. In merito a quanto sopra le Amministrazioni si intendono sollevate da qualsiasi responsabilità.
NORME DI SICUREZZA. 1. I lavori di conduzione, gestione e manutenzione alle porte in oggetto dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, tenendo conto che la Ditta, lavorando in un Ospedale, deve rispettare le esigenze dell’attività ospedaliera. 2. In particolare l’impresa è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione all’Amministrazione; è altresì obbligata a predisporre, prima dell’effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza, con l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto. 3. L’impresa istituirà per l’appalto in oggetto apposito Registro degli infortuni vidimato dalla ASL, consegnandone copia alla Committente prima dell’inizio lavori. 4. Solo su esplicita e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione l’impresa eseguirà modifiche ed ampliamenti alle porte in oggetto, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge. 5. L’impresa appaltatrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore.