NORME DI SICUREZZA Clausole campione

NORME DI SICUREZZA. 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori. 4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara: - di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione. L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corr...
NORME DI SICUREZZA. Tutti i documenti, file, video, immagini, etc. inseriti dal Partecipante, o chi per lui, dovranno essere preventivamente verificati privi di “virus informatici”. A tale scopo il Partecipante, sottoscrivendo il presente regolamento si assume la responsabilità che il materiale multimediale caricato sulla piattaforma sarà privo di “virus informatici”. Il Partecipante si assume eventuali costi di risarcimento qualora questa condizione non risultasse veritiera. La somma relativa al risarcimento sarà quantificata in base all’eventuale danno riscontrato. Il mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra delineate, darà titolo a Italian Exhibition Group SpA di: • vietare al partecipante inadempiente, o chi per lui, di operare nella Piattaforma Web della fiera in oggetto; • escludere il Partecipante dalla partecipazione alla manifestazione.
NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta legge.
NORME DI SICUREZZA. Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare, e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’azienda, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, pubblicate sul sito aziendale dell’A.O Spedali Civili di Brescia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ (sezione: D.U.V.R.I.) Il fornitore è obbligato a: - informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo; - ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda; - formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro; - fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni della normativa vigente; - munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; - non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdettivi, ai sensi della normativa vigente; - cooperare a ridurre i rischi da interferenza. L’Azienda si impegna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi a...
NORME DI SICUREZZA. Tutti i lavori devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed, ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. In particolare l'Appaltatore deve osservare, dove applicabili, le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel: D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Dovrà altresì farsi carico di tutte le prescrizioni documentali e non, richieste dal D.Lgs.. Nel caso in cui la valutazione dei rischi della Ditta aggiudicataria preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà, al momento della comunicazione e prima della stipula del contratto, prendere contatti con il Direttore dell’esecuzione dell’appalto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del Documento ricognitivo redatto dall’Amministrazione, collaborando all’adozione di tutte le misure richieste per la riduzione dei rischi interferenziali. L’aggiudicatario inoltre, prima dell’avvio del contratto, dovrà fornire al Direttore dell’esecuzione dell’appalto una dichiarazione che all’interno della propria azienda sono osservate tutte le norme di sicurezza previste nel D.Lgs. 81/2008.
NORME DI SICUREZZA. Gli apparecchi, unitamente agli accessori, dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative UE in vigore all’atto della consegna e mantenute per tutta la durata della fornitura, ancorché emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. Il materiale biologico o comunque pericoloso dovrà essere eliminato in appositi contenitori, onde garantire la sicurezza degli operatori e dell’ambiente. I prodotti forniti dovranno essere rispondenti alla disciplina nazionale e alle normative UE comunque applicabili in materia di tutela del lavoro e di tutela dell’ambiente. La fornitura dei reagenti dovrà essere accompagnata dalla Scheda informativa in materia di sicurezza, come previsto dal “Regolamento Europeo 830/2015”, in lingua italiana.
NORME DI SICUREZZA. L’Aggiudicatario è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere attenendosi a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. E' obbligo e responsabilità dell'Impresa adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ da parte di ▇▇▇▇▇▇▇▇, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nel pieno rispetto dei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa e di quanto previsto dal D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) appositamente predisposto dal Datore di lavoro Committente (art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.mi.), D.U.V.R.I. che costituirà allegato essenziale del contratto d'appalto. Prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà completare il D.U.V.R.I. per la parte di sua competenza e successivamente il Datore di lavoro dell'Impresa aggiudicataria dovrà cooperare con il Datore di lavoro Committente allo scopo di individuare tutti i rischi specifici ed interferenti. È obbligo per l’Aggiudicatario elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, comunicando a Cittalia ogni eventuale aggiornamento. Cittalia provvederà, inoltre, a controllare il rispetto da parte dell’Impresa dei seguenti adempimenti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008: - nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale; - nomina del medico competente; - nomina degli Addetti antincendio e degli Addetti pronto soccorso; - adeguata e documentata informazione e formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro39. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, art. 129 - Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici. La polizza assicurativa deve essere redatta coerentemente al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 - “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”. 39 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: — di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; — di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione. L’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzat...
NORME DI SICUREZZA. 1. Qualora il Contraente violi norme di sicurezza legali, amministrative o pattuite, ovvero ne tolleri la violazione, l’Assicuratore, entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione in parola, può recedere dal contratto assicurativo con un preavviso di 30 giorni. Il diritto di recesso viene meno con il ripristino delle condizioni in essere prima della violazione. 2. L’Assicuratore è liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione, se il sinistro si verifica dopo la violazione ed essa si basa su dolo o colpa grave del Contraente. L’obbligo alla prestazione permane se la violazione non ha influito in alcun modo sul verificarsi del sinistro, o nella misura in cui essa non ha influito in alcun modo sull’entità dell’indennizzo, o se al momento del sinistro non era stato esercitato il diritto di recesso, nonostante fosse scaduto il relativo preavviso. 3. Per la parte restante trova applicazione il § 6 della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG). Se alla violazione di una norma di sicurezza è connesso un aggravamento dei rischio, trovano applicazione le disposizioni relative a quest’ultimo.