NORME DI SICUREZZA Clausole campione

NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara: - di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione. L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corr...
NORME DI SICUREZZA. Tutti i documenti, file, video, immagini, etc. inseriti dal Partecipante, o chi per lui, dovranno essere preventivamente verificati privi di “virus informatici”. A tale scopo il Partecipante, sottoscrivendo il presente regolamento si assume la responsabilità che il materiale multimediale caricato sulla piattaforma sarà privo di “virus informatici”. Il Partecipante si assume eventuali costi di risarcimento qualora questa condizione non risultasse veritiera. La somma relativa al risarcimento sarà quantificata in base all’eventuale danno riscontrato. Il mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra delineate, darà titolo a Italian Exhibition Group SpA di: • vietare al partecipante inadempiente, o chi per lui, di operare nella Piattaforma Web della fiera in oggetto; • escludere il Partecipante dalla partecipazione alla manifestazione.
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti nonché ad eventuali subappaltatori tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, previo parere del Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, tenendo indenni da qualsiasi responsabilità la Direzione Lavori e la Committente. L’Appaltatore da atto di avere preso visione ed accettato in tutte le sue parti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico predisposti dalla Committente in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque cinque giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente ed a tutti gli Enti interessati: − eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al Piano Generale di Sicurezza predisposto dalla Committente; − il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx verrà sottoposto a giudizio d’idoneità inviato per iscritto da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed eventualmente aggiornato secondo le sue prescrizioni. L’Appaltatore entro trenta giorni e comunque 10 giorni prima della consegna dei lavori redige e consegna alla Committente, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: − il Piano di Lavoro che, una volta ricevuta approvazione scritta da parte della Committente, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Progetto Esecutivo; L’Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell’ingresso in cantiere di ogni altra impresa di cui avesse ottenuto approvazione scritta da parte del Committente al fine di affidarle in subappalto parte delle lavorazioni, consegna al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il ...
NORME DI SICUREZZA. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara: - di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; - di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. Inoltre l’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come previsto dalla normativa vigente in materia.
NORME DI SICUREZZA. Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08) e con dipendent i in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi present i sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Committenza e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, pubblicate sul sito aziendale dell’A.O. Spedali Civili di Brescia xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. alla sezione D.U.V.R.I.. Il Fornitore è obbligato a: • informare di tali disposizioni il proprio personale e fare osservare le prescrizioni ricevute nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; • ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda; • formare e informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; • fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore; • fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni e ai sensi della normativa vigente; • munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; • non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi, ai sensi della normativa vigente; • cooperare a ridurre i rischi da interferenza. L’Azienda si impegna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto dell’appalto non determina oneri relativi alla sicurezza per ...
NORME DI SICUREZZA. 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
NORME DI SICUREZZA. 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori.
NORME DI SICUREZZA. Il concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi coinvolti, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi: - osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.; - adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. In merito a quanto sopra le Amministrazioni si intendono sollevate da qualsiasi responsabilità.
NORME DI SICUREZZA. Gli apparecchi, unitamente agli accessori, dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative UE in vigore all’atto della consegna e mantenute per tutta la durata della fornitura, ancorché emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. Il materiale biologico o comunque pericoloso dovrà essere eliminato in appositi contenitori, onde garantire la sicurezza degli operatori e dell’ambiente. I prodotti forniti dovranno essere rispondenti alla disciplina nazionale e alle normative UE comunque applicabili in materia di tutela del lavoro e di tutela dell’ambiente. La fornitura dei reagenti dovrà essere accompagnata dalla Scheda informativa in materia di sicurezza, come previsto dal “Regolamento Europeo 830/2015”, in lingua italiana.
NORME DI SICUREZZA. 1. Qualora il Contraente violi norme di sicurezza legali, amministrative o pattuite, ovvero ne tolleri la violazione, l’Assicuratore, entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione in parola, può recedere dal contratto assicurativo con un preavviso di 30 giorni. Il diritto di recesso viene meno con il ripristino delle condizioni in essere prima della violazione.