Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Xxxxxxxxx Clausole campione

Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Xxxxxxxxx. Si veda quanto previsto al successivo capitolo “3. L’Organismo di Vigilanza”. In base alle previsioni dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di illeciti da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto stesso, se l’organo dirigente ha, fra l’altro: - adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati; - affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello adottato e di curarne l’aggiornamento ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. L’affidamento a tale organismo dei suddetti compiti, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.
Misure nei confronti dei componenti dell’Organismo di Xxxxxxxxx. Ove l’OdV, o uno o più componenti dello stesso, non adempie con la dovuta diligenza alle mansioni affidategli, l’organo amministrativo provvederà ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale e procederà ad accertamenti opportuni, nonché all’eventuale adozione, con l’approvazione del Collegio Sindacale, del provvedimento di revoca dell’incarico come previsto al par.5.2.