Revoca dell’incarico. L’amministrazione Comunale può revocare il presente incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, fatta salva l’applicazione dell’art. 18 della legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche ed integrazioni. Resta comunque inteso che il contraente ha l’obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta al momento delle revoca, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l’Amministrazione potrà farne pienamente uso, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo 21.
Revoca dell’incarico. 1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.
3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
Revoca dell’incarico. E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP/ RdP, ovvero quando la penale di cui all’articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell’importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata; in tale ultimo caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Professionista, proceda alla revoca dell’incarico, al Professionista stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Professionista al risarcimento di eventuali danni. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione (art. 8 – primo comma), purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Revoca dell’incarico. Capo II Struttura del rapporto
Revoca dell’incarico. 1. La posizione organizzativa può essere revocata prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in caso di destinazione ad altre mansioni. In tali casi la perdita della posizione organizzativa ha effetto immediato. L'incarico può essere, altresì, revocato a seguito di una valutazione negativa che dovrà essere comunicata all'interessato con atto scritto e motivato. E' garantita al dipendente la possibilità di presentare in contraddittorio le proprie osservazioni.
Revoca dell’incarico. ART. 26 -
Revoca dell’incarico. In caso di grave inadempienza accertata insindacabilmente dall’Amministrazione Comunale, si darà luogo alla revoca dell’incarico con esclusione di ogni formalità legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se le disponibilità finanziarie non fossero più sufficienti ad assicurare la corresponsione dei ratei del canone o se non si ritenesse giustificata la prosecuzione del servizio per riduzione a meno di cinque unità del numero degli assistiti, l’incarico potrà essere revocato senza alcuna formalità legale previa determinazione del responsabile del Servizio ed il preavviso di due mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Revoca dell’incarico. 1. Nei casi in cui gravi e/o ripetute inadempienze nell’espletamento dell’ incarico facciano ritenere che il medesimo non possa essere utilmente condotto a termine, ovvero quando si verifichino fatti o siano tenuti comportamenti da parte del professionista, contrari alle regole di trasparenza ed integrità professionale, si procederà alla revoca dell’affidamento. La revoca è decisa con atto del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed il Procuratore Speciale, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP.
2. Fatto salvo il risarcimento del danno dal medesimo eventualmente prodotto, al professionista spetterà unicamente il compenso corrispondente alla quota dell’attività professionale affidata che sia stata utilmente svolta.
Revoca dell’incarico. L’attribuzione delle indennità può essere revocata anche prima della scadenza, in relazione a intervenute modifiche organizzative o in conseguenza di verifica di risultati negativi, con atto scritto e motivato.
Revoca dell’incarico. La valutazione negativa comporta la revoca dell'incarico e la perdita della retribuzione con la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza. L'atto di revoca, assunto con le stesse modalità dell'atto di conferimento, dunque con atto scritto e motivato, è adottato in caso di grave inadempienza in corso di attività con gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'incarico. In tal senso possono comportare la revoca: