Revoca dell’incarico Clausole campione

Revoca dell’incarico. L’amministrazione Comunale può revocare il presente incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, fatta salva l’applicazione dell’art. 18 della legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche ed integrazioni. Resta comunque inteso che il contraente ha l’obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta al momento delle revoca, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l’Amministrazione potrà farne pienamente uso, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo 21.
Revoca dell’incarico. 1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997. 2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato. 3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
Revoca dell’incarico. 1. La posizione organizzativa può essere revocata prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in caso di destinazione ad altre mansioni. In tali casi la perdita della posizione organizzativa ha effetto immediato. L'incarico può essere, altresì, revocato a seguito di una valutazione negativa che dovrà essere comunicata all'interessato con atto scritto e motivato. E' garantita al dipendente la possibilità di presentare in contraddittorio le proprie osservazioni.
Revoca dell’incarico. L’incarico è revocato nei casi previsti dallo Statuto della Società e comunque per giusta causa. La revoca non avrà effetto sui diritti delle Parti maturati anteriormente alla data della revoca. La revoca verrà comunicata con preavviso di almeno 30 giorni.
Revoca dell’incarico. Capo II Struttura del rapporto
Revoca dell’incarico. Gli incarichi possono essere revocati dal Capo Dipartimento prima della scadenza, con atto scritto e motivato, a seguito di: - inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento; - intervenuti mutamenti organizzativi; - accertamento di risultati negativi. La revoca dell’incarico comporta la perdita della relativa indennità.
Revoca dell’incarico. In caso di grave inadempienza accertata insindacabilmente dall’Amministrazione Comunale, si darà luogo alla revoca dell’incarico con esclusione di ogni formalità legale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se le disponibilità finanziarie non fossero più sufficienti ad assicurare la corresponsione dei ratei del canone o se non si ritenesse giustificata la prosecuzione del servizio per riduzione a meno di cinque unità del numero degli assistiti, l’incarico potrà essere revocato senza alcuna formalità legale previa determinazione del responsabile del Servizio ed il preavviso di due mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Revoca dell’incarico. In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la Compagnia rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato. Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la Compagnia rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
Revoca dell’incarico. In ogni tempo, l'Assemblea può deliberare la revoca dell'Amministratore, con le modalità previste per la sua nomina; tuttavia, ove la revoca intervenga prima della scadenza del termine contrattuale e non sia motivata da giusta causa, i Condòmini rispondono dei danni (artt. 1129, comma 11, e 1723 cod. civ.). Costituiscono giusta causa di revoca, tra le altre, le gravi irregolarità enumerate dal codice civile al comma 12 dell’art. 1129: • l'omessa convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetu- to rifiuto di convocare l'Assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo Amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; • la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni del- l'Assemblea; • la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al comma 7 dell’art. 1129 cod. civ.; • la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del Condominio e il patrimonio personale dell'Amministratore o di altri Condòmini; • l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del Condominio; • qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al Condo- minio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; • l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130 cod. civ., numeri 6), 7) e 9); • l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati richiamati all’art. 2 del presente contrat- to. Il codice civile qualifica come giusta causa di revoca anche le seguenti condotte: • il mancato rendiconto della gestione (comma 11, art. 1129 cod. civ.); • le gravi irregolarità fiscali (comma 11, art. 1129 cod. civ.); • l’inosservanza dell’obbligo di dare tempestiva notizia all’Assemblea di una citazione in giudizio o di un provvedimento il cui contenuto esorbiti dalle proprie attribuzioni (comma 4, art. 1131 cod. civ.).
Revoca dell’incarico. 7.1 È motivo di revoca immediata dell’incarico, per fatto imputabile alla Sede Secondaria nell’avere, tra l’altro: A. sollecitato o accettato da terzi compensi di qualsiasi specie non autorizzati dal presente contratto, non concordate con Italia Concilia Srl e non previste dalle norme vigenti in materia di arbitrato; X. xxxxxxxxx, distrutto, nascosto, alterato, falsificato documenti; C. arrecato grave pregiudizio morale o materiale a Italia Concilia Srl violando l’obbligo di riservatezza o non ottemperando alle istruzioni ricevute; D. commesso in genere un fatto tale che, arrecando pregiudizio al rapporto fiduciario con Italia Concilia Srl, renda impossibile la prosecuzione del presente contratto. 7.2 In caso di revoca dell’incarico la Sede Secondaria deve consegnare tutti i documenti e ogni atto assunto durante lo svolgimento delle procedure e gli eventuali materiali forniti da Italia Concilia Srl.