Revoca dell’incarico Clausole campione

Revoca dell’incarico. 1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
Revoca dell’incarico. L’amministrazione Comunale può revocare il presente incarico per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, fatta salva l’applicazione dell’art. 18 della legge 2 marzo 1949 n. 143 e successive modifiche ed integrazioni. Resta comunque inteso che il contraente ha l’obbligo di consegnare tutta la documentazione prodotta al momento delle revoca, anche parziale ed in stesura non definitiva, e che l’Amministrazione potrà farne pienamente uso, conformemente a quanto indicato nel precedente articolo 21.
Revoca dell’incarico. E’ facoltà del Committente revocare l’incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP/ RdP, ovvero quando la penale di cui all’articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell’importo dei corrispettivi sui quali è stata calcolata; in tale ultimo caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all’operato del Professionista, proceda alla revoca dell’incarico, al Professionista stesso spettano i compensi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui compensi maturati, fermo restando il diritto del Professionista al risarcimento di eventuali danni. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione (art. 8 – primo comma), purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Revoca dell’incarico. In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la Compagnia rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato. Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la Compagnia rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
Revoca dell’incarico. Capo II Struttura del rapporto
Revoca dell’incarico. L’attribuzione delle indennità può essere revocata anche prima della scadenza, in relazione a intervenute modifiche organizzative o in conseguenza di verifica di risultati negativi, con atto scritto e motivato.
Revoca dell’incarico. 1. La posizione organizzativa può essere revocata prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in caso di destinazione ad altre mansioni. In tali casi la perdita della posizione organizzativa ha effetto immediato. L'incarico può essere, altresì, revocato a seguito di una valutazione negativa che dovrà essere comunicata all'interessato con atto scritto e motivato. E' garantita al dipendente la possibilità di presentare in contraddittorio le proprie osservazioni.
Revoca dell’incarico. L’Amministrazione può revocare l’incarico qualora “la società aggiudicataria” si renda colpevole di inadempimenti e/o ritardi pregiudizievoli per il buon esito della procedura, tramite comunicazione scritta indicante la motivazione inviata tramite PEC e/o raccomandata A/R. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera contratto, si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare, gli artt. 1754-1765 x.x., xxxxxx xx X.Xxx. 00/00/0000 x. 000;
Revoca dell’incarico. 1. In caso di gravi e persistenti violazioni delle norme di legge o degli obblighi derivanti dal Contratto è facoltà del Comune disporre la decadenza del Gestore dall’incarico.
Revoca dell’incarico. ART. 26 -