Modalità di disposizione degli Ordini Clausole campione

Modalità di disposizione degli Ordini. 1. Gli ordini devono essere impartiti dal Cliente: a) per iscritto presso le dipendenze o, in caso di offerta fuori sede, tramite i Consulenti Finanziari. L’ordine scritto potrà essere impartito mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca; b) ove possibile a mezzo lettera inviata all’indirizzo della dipendenza; c) ove possibile a mezzo telefonata registrata al numero della dipendenza, comunque a condizione che il Cliente abbia sottoscritto apposito contratto di Internet Banking ed abbia prestato il consenso alla ricezione dell’informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento su supporto durevole non cartaceo. In tal caso le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento sono validamente fornite dalla Banca con le modalità indicate nel contratto di Internet Banking. Qualora il Cliente operi per il tramite di un altro soggetto (delegato ad operare o a cui è conferito il potere di rappresentare il Cliente), è necessario e sufficiente che quest’ultimo abbia sottoscritto l’apposito contratto di Internet Banking e il consenso alla ricezione dell’informativa precontrattuale richiesta dalla Normativa di Riferimento su supporto durevole non cartaceo. In ipotesi di operatività telefonica si applica l’art. 4, Sezione “Servizi di investimentoDisposizioni Comuni” del Contratto. 2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le modalità per impartire Disposizioni alla Banca dipendono, in ogni caso, dalle regole dettate dalle Società Prodotto. 3. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi e salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 della presente Sezione, il Cliente si impegna a prendere visione, prima di impartire gli ordini, del relativo prospetto d’offerta o degli altri documenti informativi ove previsti dalla Normativa di Riferimento.
Modalità di disposizione degli Ordini. 1. Gli ordini devono essere impartiti dal Cliente: a) per iscritto presso le dipendenze o, in caso di offerta fuori sede, tramite i Consulenti Finanziari. L’ordine scritto potrà essere impartito mediante sottoscrizione di ordine cartaceo o, qualora la Banca consenta tempo per tempo tale operatività e ove il Cliente abbia sottoscritto l’apposita modulistica per la prestazione del servizio FEA, a mezzo FEA apposta sul tablet presso le dipendenze della Banca; b) ove possibile a mezzo lettera inviata all’indirizzo della dipendenza; c) ove possibile a mezzo telefonata registrata al numero della dipendenza. A tale fine la Banca potrà richiedere al Cliente di fornire un indirizzo email personale al fine di consentire alla stessa l’adempimento degli obblighi informativi previsti dalla Normativa di Riferimento. Si applica in tal caso l’art. 4, Sezione “Servizi di investimentoDisposizioni Comuni” del Contratto. 2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le modalità per impartire Disposizioni alla Banca dipendono, in ogni caso, dalle regole dettate dalle Società Prodotto. 3. Xxxxx restando quanto previsto ai precedenti commi il Cliente si impegna a prendere visione, prima di impartire gli ordini, del relativo prospetto d’offerta o degli altri documenti informativi ove previsti dalla vigente normativa di riferimento.

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  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Disposizioni della Borsa Denominazione a listino ufficiale ISIN Tipo strumento: ETN - Exchange Traded Note Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazione: 27/05/2014 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus Segmento di quotazione: Segmento strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETC/ETN) - CLASSE 3 Specialista: VIRTU FINANCIAL IRELAND LTD - IT3629 SOCIETA' EMITTENTE Denominazione: ETFS EQUITY SECURITIES LIMITED CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE vedi scheda riepilogativa DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 27/05/2014, gli strumenti indicati nella scheda riepilogativa verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus. Allegati: - Scheda riepilogativa - Traduzione in lingua italiana della Nota di Sintesi Denominazione/Long Name Codice ISIN Trading Code Instrument Id Valuta negoziazione Exchange Market Size Differenziale Massimo di prezzo Quantitativo minimo di negoziazione Valuta denominazione Numero titoli Numero titoli al Indice benchmark / sottostante ETFS 3X DAILY SHORT FTSE 100 JE00B7QK5303 UK3S 753895 EUR 5300 3 % 1 GBP 1000 19/05/14 FTSE 100 DAILY ULTRA SHORT STRATEGY GROSS TR ETFS 3X DAILY LONG FTSE 100 JE00B9BQ4529 UK3L 753896 EUR 5200 3 % 1 GBP 11000 19/05/14 FTSE 100 DAILY SUPER LEVERAGED NET TR ETFS 3X DAILY SHORT CAC 40 JE00B83F5M43 FR3S 753897 EUR 6250 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 CAC 40 X3 SHORT GR ETFS 3X DAILY LONG CAC 40 JE00B89ZNT11 FR3L 753898 EUR 5900 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 CAC 40 X3 LEVERAGE NR ETFS 3X DAILY SHORT XXXX XXX XX00X000X000 IT3S 753899 EUR 6950 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 FTSE MIB ULTRA SHORT STRATEGY RT GR ETFS 3X DAILY XXXX XXXX XXX XX00X0XXXX00 XX0X 753900 EUR 5450 3 % 1 EUR 1000 21/05/14 FTSE MIB SUPER LEVERAGED RT NET-OF-TAX LUX TR ETFS 3X DAILY SHORT EURO STOXX 50 JE00B97CQD62 EU3S 753901 EUR 6750 3 % 1 EUR 11000 19/05/14 EURO STOXX 50 DAILY SHORT 3 EUR GROSS RETURN ETFS 3X DAILY LONG EURO STOXX 50 JE00B9689G92 EU3L 753902 EUR 5550 3 % 1 EUR 16000 19/05/14 EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE 3 EUR NET RETURN ETFS 3X DAILY SHORT DAX 30 JE00B984KF15 GE3S 753903 EUR 6600 3 % 1 EUR 31000 19/05/14 SHORTDAX X3 TR EUR ETFS 3X DAILY LONG DAX 30 JE00B992Q458 GE3L 753904 EUR 5700 3 % 1 EUR 21000 19/05/14 LEVDAX X3 TR EUR Denominazione/Long Name Natura indice Commissioni Dividendi (periodicità) ETFS 3X DAILY SHORT FTSE 100 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG FTSE 100 NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT CAC 40 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG CAC 40 NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT FTSE MIB TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG FTSE MIB NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT EURO STOXX 50 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG EURO STOXX 50 NET TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY SHORT DAX 30 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS 3X DAILY LONG DAX 30 TOTAL RETURN 0,82 % CAPITALIZZATI ETFS Equity Securities Limited Programma per l'emissione di Titoli di capitale Short e Leveraged Nota sintetica Le note sintetiche sono composte da obblighi informativi definiti "Sezioni". Tali sezioni sono numerate in parti da A ad E (A.1 – E.7). La presente nota sintetica contiene tutti le Sezioni che devono essere incluse in una nota sintetica per questa tipologia di titoli ed Emittente. Poiché alcune Sezioni non devono essere trattate, la sequenza delle sezioni può presentare dei salti di numerazione. Anche qualora una Sezione debba essere inserita nella nota sintetica in virtù della tipologia di titoli e dell'Emittente, è possibile che nessuna informazione rilevante possa essere fornita in merito a detta Sezione. In tal caso viene inclusa nella nota sintetica una breve descrizione della Sezione insieme alla dicitura "non applicabile".

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito nei termini, con le modalità e i contenuti previsti e indicati nel presente disciplinare d’incarico. 2. Le verifiche devono essere effettuate sul progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e contestualmente allo sviluppo dello stesso; il Responsabile del Procedimento (RUP) pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. 3. L’Appaltatore, nella prestazione del servizio, dovrà collaborare con il RUP, al quale spetta il coordinamento per l’effettuazione del controllo di adeguatezza e completezza della progettazione, nel rispetto del quadro complessivo delle esigenze e degli obiettivi dell’Azienda. 4. Non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente disciplinare d’incarico, l’Appaltatore, previo accordo con il RUP, dovrà presentare una “Pianificazione delle attività di verifica”, con riferimento all’oggetto del presente servizio, che deve indicare le azioni generali di controllo, le azioni dettagliate di controllo, le tempistiche di emissione dei documenti di controllo ed il tipo di documenti da emettere (il tutto elaborato in un cronoprogramma delle attività). 5. L’Appaltatore dovrà partecipare alle riunioni periodiche con i progettisti che il RUP convocherà presso la propria sede con cadenza minima quindicinale e comunque ogni qualvolta il RUP ne riscontri la necessità. 6. La struttura preposta dall’Appaltatore e di supporto al RUP per l’attività di verifica dovrà essere dimensionata correttamente al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione del progetto. L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività ispettive, dovrà operare con il personale qualificato indicato in sede di presentazione di offerta. In particolare tali soggetti devono partecipare alle riunioni con i progettisti. 7. L’Appaltatore dovrà emettere un verbale al termine di ciascun incontro di cui a precedente comma 5; tale verbale, oltre a contenere quanto emerso nel corso dell’incontro, dovrà dare atto dello stato di avanzamento della verifica e delle eventuali criticità. Il documento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC al RUP e ai progettisti entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’incontro.

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:

  • Modalità di esecuzione del servizio 1. All’esito della stipula dell’Accordo Quadro, i servizi saranno espletati con stretta osservanza di tutte le prescrizioni previste nel Capitolato tecnico, nel presente Accordo Quadro, nello Schema di Contratto Attuativo, in tutta la documentazione di gara ed in tutte le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria. 2. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie e organizzative per l’esecuzione dei servizi, di tutte le certificazioni prodotte in sede di gara, quale requisito di ammissione alla stessa, e di tutte le caratteristiche facenti parte dell’offerta tecnica prodotta in sede di gara, da cui è scaturito il punteggio attribuito dalla commissione, delle eventuali autorizzazioni prescritte anche in materia ambientale (a tal proposito si richiama l’art. 18.2 del capitolato tecnico), e si impegna a realizzarli secondo le direttive impartite dalla Stazione Appaltante ed a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite negli atti di gara e nelle migliori prassi industriali e commerciali e secondo i criteri di remunerazione del presente Accordo. 3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto degli eventuali contratti attuativi e del presente Accordo Quadro - Lotto ****, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione di tali contratti, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso interamente remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati. 5. L’Appaltatore s’impegna espressamente a: - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante il monitoraggio della conformità dei servizi alle previsioni del presente Accordo Quadro - Lotto *** e dei relativi contratti attuativi; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; - osservare tutte le indicazioni e le direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle prestazioni; - comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l’approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione e idoneità a rendere le prestazioni affidate, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 22 in merito al permanere di “un’adeguata struttura tecnica da dedicare all’appalto”, così come specificata agli artt. 15 e 17 del disciplinare di gara – criterio 4; - dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro - Lotto **** o degli eventuali contratti attuativi; 6. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.