Modalità di fornitura del servizio di AMS. Il servizio di AMS dovrà essere erogato a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente paragrafo 2.5, per il periodo previsto, per ciascuna applicazione, nella tabella “Tabella 2 - servizi MAC e MAA” riportata al paragrafo 2.4. Come anticipato nel paragrafo 2.4, EQ, in base alle proprie effettive esigenze, si riserva di ridurre la durata del servizio di AMS previsto per ciascuna applicazione, dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di effettiva cessazione. Le attività di AMS saranno tracciate tramite i sistemi OTRS o Bugzilla, a seconda che per l’applicazione oggetto dell’intervento sia utilizzato l’uno o l’altro sistema, messi a disposizione da EQ e fruibili mediante un browser web. Sono a carico del Fornitore tutte le operazioni di configurazione e/o l’installazione di detti sistemi sulle proprie postazioni adibite all’erogazione del servizio e di quanto necessario per accedere da remoto agli stessi. In caso di indisponibilità di tali sistemi, saranno utilizzati la e-mail o il fax; il Fornitore sarà pertanto tenuto a mettere a disposizione una casella e-mail ed un numero di fax dedicati al servizio. In caso di utilizzo della e-mail o del fax, sarà compito del Fornitore tracciare l’attività su OTRS o Bugzilla, a seconda dei casi. La chiusura di un ticket dovrà essere corredata dalla documentazione tecnica dell’intervento, da cui risultino i difetti/errori riscontrati ed il dettaglio degli interventi effettuati (traccia di tutte le richieste di manutenzione, del loro dimensionamento – effort, delle date di rilascio, della documentazione a supporto, ecc.), nonché dalla documentazione tecnica dell’applicazione aggiornata. Il Servizio di AMS (MAC e MAA) dovrà essere eseguito dal Fornitore nel rispetto degli SLA previsti dal presente capitolato tecnico o, ove previsto, in quelli migliorativi previsti dall’offerta tecnica presentata dal Fornitore stesso in sede di gara. Qualora, ad avviso del Fornitore, per fatti a lui non imputabili (ad es. descrizione insufficiente, indisponibilità di sistemi, ecc.) si possa determinare il mancato rispetto degli SLA, come sopra definiti, il Fornitore stesso dovrà darne tempestiva comunicazione ad EQ, utilizzando i sistemi suddetti. Nella comunicazione dovranno essere dettagliatamente indicate le circostanze che possono determinare l’inadempimento.