LE CIRCOSTANZE Clausole campione

LE CIRCOSTANZE. La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte La polizza si attiva al momento della comunicazione dell’assicurato all'assicuratore della richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, pertanto le relative garanzie assicurative opereranno anche diverso tempo dopo che il professionista abbia commesso l’errore, purché: • l’errore non fosse noto al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo • il contratto abbia retroattività illimitata o comunque più estesa del periodo di polizza. Quando si attiva la polizza e come funziona la clausola claims made? • ATTENZIONE: le circostanze note all’assicurato prima della stipula del contratto, e le successive richieste di risarcimento, rimangono escluse dalla copertura assicurativa. Se l’assicurato si accorge di aver commesso un errore prima ancora di aver ricevuto una richiesta danni da parte del terzo danneggiato, ha la facoltà di comunicarlo in via precauzionale agli assicuratori. In tale caso, la successiva richiesta di risarcimento, derivante dall'errore rientrerebbe in garanzia anche qualora: • la polizza sia scaduta • l’assicurato non sia più coperto da analogo contratto assicurativo.
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LE CIRCOSTANZE. La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti a
LE CIRCOSTANZE. La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte In particolare, per effetto della comunicazione di una CIRCOSTANZA agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla POLIZZA, l'eventuale successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA ricade nell'ambito di operatività della POLIZZA anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE e/o della POSTUMA (se concessa). Quando si attiva la polizza e come funziona la clausola claims made?
LE CIRCOSTANZE. La garanzia si intende operante altresì per le richieste di risarcimento da parte di terzi, conseguenti a circostanze di cui l’Assicurato venga a conoscenza per la prima volta nel periodo di assicurazione purché debitamente denunciate alla Società durante il periodo di assicurazione o durante la postuma (se concessa) e relative ad errori commessi in data non antecedente la data di retroattività indicata nella scheda di polizza.
LE CIRCOSTANZE. La presente garanzia copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di
LE CIRCOSTANZE. La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di ▇▇▇▇▇ conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l’ASSICURATO venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e relative ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata in POLIZZA. Le CIRCOSTANZE denunciate agli ASSICURATORI nei termini previsti dalla presente POLIZZA consentono all’ASSICURATO di notificare agli ASSICURATORI la successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da o attribuibile a tale CIRCOSTANZA indipendentemente dal momento in cui la RICHIESTA DI RISARCIMENTO viene ricevuta dall’ASSICURATO ossia anche dopo la scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE. Gli articoli relativi alle ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI si intendono modificati come segue: PERDITA DOCUMENTI E VALORI danneggiamento, perdita o distruzione di DOCUMENTI e/o VALORI la cui custodia sia stata affidata all'ASSICURATO. La presente garanzia include costi e spese sostenuti dall’ASSICURATO per sostituire o ripristinare tali DOCUMENTI e/o VALORI, a condizione che egli fornisca le fatture o le ricevute di tali costi e spese.

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.